1. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Forze armate – Riconoscimento infermità  dipendente da causa di servizio – Valutazioni del Comitato verifica cause di servizio – Discrezionalità  tecnica – Sindacabilità  – Limiti
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Istruttoria – CTU – Limiti di utilizzabilità  – Onere della prova 

1. Il giudizio relativo alla dipendenza da causa di servizio dell’infermità  contratta dall’interessato, reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, è espressione di discrezionalità  tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale unicamente in presenza di evidenti e macroscopici vizi logici desumibili dalla motivazione dell’atto impugnato.
2. La consulenza tecnica, pur se disposta d’ufficio, non è destinata a esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti ed è in ogni caso utilizzabile unicamente se sussistono evidenti e macroscopici vizi logici desumibili dalla motivazione; i fatti posti a base delle richieste, pertanto, devono essere dimostrati dalla parte ricorrente alla stregua dei criteri di ripartizione dell’onere della prova posti dall’art. 64 c.p.a..

N. 00066/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00252/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 252 del 2013, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Scaringella, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della comunicazione di diniego della dipendenza da causa di servizio per la “cardiopatia ischemia ipertensiva I-II classe NYHA da coronaropatia ostruttiva trattata con angioplastica + stent” sofferta dal ricorrente, con conseguente rigetto della richiesta di equo indennizzo, recata dal decreto n. 3056, posizione n. 506689/A emesso in data 22.10.2012 dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati – II Reparto – 7^ Divisione – 3^ Sezione Ufficiali, a firma del Direttore Generale, notificato presso il Comando Stazione dei Carabinieri di Trani in data 20.12.2012;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 22, comma 8 dlgs 30 giugno 2003 n. 196;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2013 per le parti i difensori avv.ti Alessandro Scaringella e Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente -OMISSIS- (Generale di Brigata in servizio presso l’Esercito Italiano dal 1970, trasferito in data 27.9.2002 all’82º Reggimento di Fanteria “Torino” in Barletta e attualmente collocato in ausiliaria a decorrere dal 4.1.2011) agiva in giudizio dinanzi a questo Tribunale per l’annullamento della comunicazione di diniego della dipendenza da causa di servizio della “cardiopatia ischemia ipertensiva I-II classe NYHA da coronaropatia ostruttiva trattata con angioplastica + stent”, da cui era affetto, con conseguente rigetto della richiesta di equo indennizzo, recata dal decreto n. 3056, posizione n. 506689/A emesso in data 22.20.2012 dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati – II Reparto – 7^ Divisione – 3^ Sezione Ufficiali, a firma del Direttore Generale.
Il menzionato decreto n. 3056 rinviava per relationem alla motivazione di cui al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 41105/2011 reso nel corso dell’adunanza n. 200/2012 del 4.5.2012 che riteneva l’infermità  sofferta dal -OMISSIS- non dipendente da fatti di servizio.
Il -OMISSIS-, nel contestare il decreto n. 3056/2012, deduceva motivi così sinteticamente riassumibili:
1) difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento impugnato;
2) infondatezza ed inidoneità  del provvedimento impugnato.
In sintesi, secondo la prospettazione di parte ricorrente il censurato decreto ed il presupposto parere non avrebbero tenuto in considerazione il servizio concretamente svolto dal -OMISSIS- in condizioni di particolare disagio e stress psico-fisico.
Si costituiva l’Amministrazione militare, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Invero, il giudizio relativo alla dipendenza da causa di servizio è espressione di discrezionalità  tecnica sindacabile in sede giurisdizionale unicamente in presenza di evidenti e macroscopici vizi logici desumibili dalla motivazione dell’atto impugnato che nel caso di specie non sussistono (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2099 e Cons. Stato, Sez. IV, 4 maggio 2011, n. 2683). In ogni caso, contrariamente a quanto afferma l’interessato, il servizio da lui concretamente svolto risulta essere stato preso in considerazione.
Il contestato parere del 4.5.2012 (su cui si fonda il provvedimento negativo n. 3056/2012), infatti, risulta essere, come visto in precedenza, adeguatamente motivato in ordine alla non dipendenza da causa di servizio della patologia riscontrata nel ricorrente, anche in relazione al servizio prestato:
«… l’infermità : “Cardiopatia ischemica ipertensiva I-II classe NYHA da coronopatia ostruttiva con angioplastica + stent” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di patologia riconducibile a insufficiente irrorazione del miocardio per riduzione del flusso ematico coronarico, a sua volta derivante da restringimento o subocclusione del lume vasale per fatti ateromatosi dell’intima della parete arteriosa. Poichè l’ateromatosi vasale può derivare da fattori multipli costituzionali o acquisiti su base individuale, la forma in questione non può attribuirsi al servizio prestato, anche perchè in esso non risultano sussistenti specifiche situazioni di effettivi disagi o surmenage psico-fisico tali da rivestire un ruolo di causa o concausa efficiente e determinante; inoltre trattasi di cardiopatia conseguente ad ipertensione arteriosa sistemica, caratterizzata da ipertrofia delle pareti del ventricolo sinistro e da disfunzione sistolica e diastolica dello stesso. Su tale patologia nessuna influenza causale o concausale efficiente e determinante, può essere attribuita al servizio prestato durante il quale, peraltro, il soggetto non risulta essere stato sottoposto a stress psico-fisici tali da ingenerare notevoli tensioni emotive e conseguente insorgenza di stati ipertensivi. ¦».
Tutte le censure articolate da parte ricorrente mirano in ogni caso a porre in discussione valutazioni tecniche espresse dal Comitato di Verifica nel corso dell’adunanza n. 200/2012 del 4.5.2012, valutazioni che – alla luce della suddetta motivazione – non appaiono inficiate da evidenti e macroscopici vizi logici.
Pertanto, non può ammettersi la consulenza tecnica d’ufficio invocata dal -OMISSIS- a pag. 12 dell’atto introduttivo poichè – in base a quanto statuito da Cons. Stato, Sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2099, alle cui conclusioni questo Collegio ritiene di aderire – la stessa è utilizzabile, anche nella giurisdizione generale di legittimità , unicamente se sussistono evidenti e macroscopici vizi logici desumibili dalla motivazione dell’atto impugnato, vizi che – come visto in precedenza – non sono ravvisabili nel caso di specie.
Peraltro, il suddetto mezzo istruttorio non può essere disposto per sopperire ad una carenza probatoria della parte onerata (cfr. art. 64 cod. proc. amm. in tema di onere della prova ed, ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 2 novembre 2011, n. 5843).
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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