1. Processo amministrativo – Principi generali – Interesse al ricorso – Ordine di demolizione – Successiva presentazione di istanza di sanatoria – Impugnazione ordine di demolizione già  adottato – Carenza di interesse 2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Costruzioni abusive – In assenza di titolo – Ampliamento volumetrico – Natura pertinenziale – Non sussiste – Fattispecie

1. Il ricorso giurisdizionale avverso un’ordinanza di demolizione, proposto successivamente all’istanza di concessione in sanatoria relativa al medesimo manufatto, è improcedibile per carenza di interesse, posto che l’interesse ravvisabile in capo al responsabile dell’abuso edilizio “si sposta” necessariamente dall’annullamento del provvedimento sanzionatorio già  adottato all’eventuale annullamento del provvedimento (esplicito o implicito) di rigetto della predetta istanza.


2. Non può essere qualificata quale opera amovibile e pertinenziale un manufatto realizzato in muratura e congiunto all’edificio principale, con conseguente ampliamento volumetrico dello stesso; detta opera, pertanto, necessita di preventivo rilascio di permesso di costruire. (Nella fattispecie, peraltro, l’opera ricadeva in zona qualificata dalle NTA “area vincolata” e, inoltre, non risultava  conforme allo strumento urbanistico generale in quanto ricadente in zona destinata  a “fascia di rispetto della viabilità “).

N. 00032/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00286/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 286 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Anna Altobello, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Lamanna, con domicilio eletto presso Francesco Semeraro in Bari, via Abate Gimma n.73; 

contro
Comune di Monopoli in Persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Dibello, con domicilio eletto presso Francesco Semeraro in Bari, via Dante n. 51; 

per l’annullamento
dell’ordinanza di demolizione opere abusive della IV Area Organizzativa Tecnica Edilizia Privata, Urbanistica ed Ambiente del Comune di Monopoli prot. n. 56605 Reg. Ord. n. 353 del 28.11.2008 notificata in data 1° dicembre 2008 con la quale è stata ordinata la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi abusivamente modificati in C.da San Nicola n. 56, nonchè di tutti gli atti presupposti e/o connessi e conseguenziali per i seguenti motivi;
Motivi Aggiunti depositati l’8 Aprile 2009:
del diniego prot. n. 5936 del 05.02.2009 dell’Area Organizzativa Tecnica 4 Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente, in persona del Dirigente pro tempore, del Comune di Monopoli notificato in data 10.02.2009, relativo alla domanda di permesso di costruire in sanatoria prot. n. 4775 del 30.01.2009, pratica edilizia 29/09, presentata in data 26.01.2009 dalla sig.ra Altobello Anna per opere realizzate in C.da San Nicola e per le quali la medesima Area organizzativa aveva emesso ordinanza per demolizione opere abusive prot. n. 56605 Reg. Ord. n. 353 del 28.11.2008
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Monopoli in persona del Sindaco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2013 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Angelo Lamanna e Lorenzo Dibello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso principale la odierna ricorrente impugna l’ordinanza di demolizione meglio indicata in epigrafe.
Con il ricorso per motivi aggiunti censura, invece, il successivo provvedimento di diniego adottato dall’ente avverso l’istanza di permesso di costruire in sanatoria relativo all’opera abusiva oggetto della precedente ordinanza di demolizione.
All’udienza del 12.12.2013 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
Va preliminarmente dichiarata la improcedibilità  del ricorso principale.
Il riesame dell’abusività  dell’opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità , provocato dall’istanza di sanatoria, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito od implicito (di accoglimento o di rigetto), idoneo, comunque, a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa.
Pertanto, il ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento sanzionatorio proposto successivamente all’istanza di concessione in sanatoria, è improcedibile per carenza di interesse, “spostandosi” l’interesse del responsabile dell’abuso edilizio dall’annullamento del provvedimento sanzionatorio già  adottato, all’eventuale annullamento del provvedimento (esplicito o implicito) di rigetto (v. T.A.R. Campania Napoli sez. IV 15 ottobre 2002 n. 6353).
Tanto induce ad esaminare senza indugio i motivi di doglianza proposti con il ricorso per motivi aggiunti.
Ortodossia processuale vorrebbe che anche il ricorso per motivi aggiunti venisse dichiarato inammissibile in quanto il provvedimento di diniego risulta fondato su pluralità  di ragioni giustificative delle quali solo alcune vengono censurate.
Tuttavia, il Collegio non intende esimersi dall’esame nel merito delle doglianze, ritenendo ciò più conforme al principio di effettività  della tutela.
Va premesso che la ricorrente ha realizzato, in aderenza alla facciata, un ulteriore vano realizzato – a mo’ di veranda- con un parapetto in muratura sormontato da infissi a vetrata e chiuso nella parte del soffitto.
La ricorrente sostiene che l’opera sarebbe amovibile e pertinenziale, sicchè non sarebbe necessario il richiesto permesso.
Va in primo luogo smentito l’assunto difensivo sotto entrambi i profili.
Non si è in presenza di opera pertinenziale, in quanto è congiunta al manufatto principale, sicchè è un ampliamento dello stesso.
Va, inoltre, escluso che possa considerarsi amovibile (e per ciò non soggetta a permesso) in quanto la realizzazione della stessa, parzialmente in muratura, nonchè la sua funzionale e stabile chiusura, esclude, senza che ci si soffermi oltre, la percorribilità  della tesi prospettata.
Tanto impone di ritenere che l’opera richiedesse permesso di costruire che è stato negato, tuttavia, in quanto la zona in cui ricade l’opera è qualificata dalle NTA quale “Area vincolata” in cui è preclusa ogni nuova costruzione ed inoltre, il manufatto non è conforme al PUG, in quanto l’intervento ricade in zona destinata a fascia di rispetto della viabilità , dove è solo consentita la realizzazione di nuovi elementi viari o la sistemazione a verde.
Dunque, il ricorso per motivi aggiunti va respinto.
Le spese possono essere integralmente compensate in ragione delle caratteristiche della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorsi, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile il ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse e rigetta quello per motivi aggiunti.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF, Estensore
Marco Poppi, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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