Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Interesse – Preavviso di diniego – Natura – Effetti –  Sopravvenuta carenza di interesse

Nel giudizio promosso contro il silenzio della pubblica Amministrazione ex art. 117 c.p.a., il sopravvenuto preavviso di diniego del provvedimento richiesto (nella  specie il permesso di soggiorno di lungo periodo), com’è espressamente  previsto al terzo comma dell’art. 10 bis della L. 7.8.1990, n. 241 (interruzione dei termini a provvedere della p.A. dalla data di notifica della comunicazione sino alla data di presentazione delle osservazioni o sino alla scadenza del termine per la loro presentazione),  rende irrilevante la precedente inerzia dell’Amministrazione stessa e determina l’improcedibilità  del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, sebbene costituisca atto endoprocedimentale e come tale non idoneo a definire il procedimento.

N. 00027/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01120/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1120 del 2013, proposto da: 
G. H., rappresentato e difeso dall’avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso Uljana Gazidede in Bari, corso Mazzini 83; 

contro
Ministero dell’Interno; Questura di Bari, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’accertamento
del silenzio ex art. 117 c.p.a. sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Questura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Uljana Gazidede e Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame – notificato il 26.8.2013 e depositato il 29.8.2013 – viene proposta azione ex art. 117 CPA per fare accertare l’illegittimità  del silenzio serbato dalla Questura di Bari sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo presentata in data 2.11.2012 dal cittadino albanese G. H:, titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato il 9.2.2011 con scadenza al 2.3.2013.
Si è costituita in giudizio, in data 17.9.2013, l’Avvocatura dello Stato per l’intimata Amministrazione, senza produrre alcuna documentazione.
Alla c.c. del 6.12.2013 la Sezione ha emesso l’ordinanza collegiale n. 1644/13 con la quale non ha disposto – al fine del decidere- l’ acquisizione da parte della Questura di Bari di una relazione di chiarimenti (con allegata la relativa documentazione) sui fatti di causa, fissando l’ulteriore trattazione per la c.c. del 9.1.2014.
In data 17.12.2013 la Questura ha adempiuto all’incombente istruttorio.
Dalla relazione in data 16.12.2013 emerge che:
– a seguito dell’istruttoria si è rilevato che l’odierno ricorrente non vivrebbe stabilmente in Italia ma si sarebbe trasferito definitivamente in Albania e ritornerebbe frequentemente in Italia per brevi periodo per riscuotere la pensione e per esami medici, come comprovato dei timbri di entrata ed uscita apposti sul suo passaporto dalla Polizia di frontiera (all.1);
– tramite il Commissariato di PS di Trani si è accertato che presso la residenza anagrafica in trani corso Regina Elena n. 75 il G. H. non alloggiava da un anno e che in data 15.4.2012 era cessato il contratto di fornitura elettrica ad esso intestato;
– in data 25.11.2013 con posta elettronica certificata era inviata (all. 3) al predetto, presso il domicilio eletto c/o il suo legale, il preavviso di rigetto del permesso CE;
– il Comune di Trani – con nota del 7.10.2013 – comunicava che il 30.9.2013 il G. H. aveva trasferito la residenza anagrafica al Comune di Castelnuovo ne’ Monti (RE);
– il 25.11.2013 la domanda di rilascio del permesso di soggiorno CE veniva trasferita, ai sensi dell’art. 16, c. 2 DPR 394/99 (che dispone il rilascio da parte della Questura del luogo di residenza dello straniero) alla Questura di Reggio Emilia.
Alla c.c. del 9.1.2014 il legale del ricorrente, dopo avere contestato il contenuto della relazione della Questura, ha insistito per l’accoglimento del gravame, sostenendo che il silenzio non sarebbe venuto meno.
La tesi di parte ricorrente non può trovare accoglimento e il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Se è pur vero che il preavviso di rigetto opposto dall’amministrazione costituisce atto endoprocedimentale, non idoneo alla definizione del procedimento, è altrettanto vero che tale comunicazione, in virtù di quanto espressamente statuito dall’art. 10 bis, comma 1, terzo periodo, della legge n. 241/1990, interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni assegnato ai fini della presentazione delle osservazioni stesse.
Pertanto, il preavviso ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 rende irrilevante la precedente inerzia dell’amministrazione.
In tal senso si è già  pronunziato questo TAR (cfr. Sez. I, 10 luglio 2012 n. 1403), il quale – dopo aver rilevato che: “Il presupposto per l’azione contra silentium di cui all’art. 117 cod. proc. amm. ¦ è da individuarsi nella circostanza che al momento della pronuncia del giudice amministrativo perduri l’inerzia dell’Amministrazione, così che l’adozione di un qualsiasi provvedimento esplicito, in risposta all’istanza dell’interessato, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire – se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso – ovvero improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il provvedimento interviene nel corso del giudizio instaurato (ex multis T.A.R. Salerno Campania sez. II 18 gennaio 2012 n. 45; Consiglio di Stato sez. V 25 agosto 2011, n. 4807) – ha specificamente osservato che “Il sopravvenuto preavviso di diniego dell’istanza di cui all’art. 10 bis L. 241/90, per quanto atto di natura pacificamente endoprocedimentale (ex multis T.A.R. Veneto sez. III 28 marzo 2012, n. 426, Consiglio di Stato sez. VI 21 settembre 2011, n. 5923) ha comunque determinato l’interruzione del suesposto stato di inerzia, con conseguente improcedibilità , ex art. 35 comma 1 lett. c) cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse”.
Le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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