Pubblica sicurezza – Divieto accesso a impianti sportivi – Discrezionalità  – Pericolo lesione ordine pubblico – Tutela cautelare – Non accordabile

Appare legittimo, alla sommaria delibazione propria della fase cautelare, il provvedimento di divieto di accesso a impianti sportivi (art. 6, comma 1, L. n. 401/1989) adottato dal Questore nei confronti dell’autore di una condotta violenta in occasione di manifestazioni sportive, tale che, anche in assenza di accertata lesione, abbia comunque comportato o agevolato situazioni di allarme e di pericolo per la sicurezza pubblica.

N. 00005/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01652/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1652 del 2013, proposto da:

G. B., rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Ferrazzano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Rosa Maria Scalone in Bari, via Adige, n. 45;

contro
Ministero dell’Interno – Questura di Foggia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del Questore della Provincia di Foggia, cat. Q2.2/2013, notificato in data 16 ottobre 2013, con il quale veniva ordinato ex art. 6 della L. 13.12.1989 n. 401, il divieto al Dott. G. B. per un periodo di anni cinque dalla data di notifica del provvedimento, di accedere all’interno degli stadi ed impianti sportivi del territorio nazionale, per incontri di calcio agonistici, amichevoli o per finalità  benefiche, calendarizzati e pubblicizzati, riguardanti la compagine sportiva del Foggia, come risultanti dai calendari ufficiali dei campionati e dei tornei, inclusi gli incontri amichevoli e le sedute di allenamento; nonchè ai luoghi interessati alla sosta al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizione medesime, a tutela dello loro incolumità . Con il medesimo provvedimento veniva anche disposto che il Dott. G. B. avrebbe dovuto presentarsi presso la Questura di Foggia trenta minuti dopo l’inizio del primo tempo della partita e trenta minuti dopo l’inizio del secondo tempo. Tale detto provvedimento, dopo il deposito delle memorie difensive presentate dal Dott. G.B., non veniva convalidato dal G.I.P. presso il Tribunale di Foggia, Dott. Antonio Buccaro.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Salvatore Ferrazzano e l’avv. dello Stato Valter Campanile;
 

CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere infondato il ricorso, tenuto conto in particolare che l’atto impugnato si appalesa legittimo in quanto l’art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989 attribuisce, in capo al Questore, un potere interdittivo esercitabile nei confronti di chiunque, in occasione o a causa di manifestazioni sportive (il che rende sufficiente la circostanza che vi sia un qualche collegamento tra la condotta posta in essere contestata e la manifestazione sportiva), tenga una condotta violenta o comunque tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica, sicchè la misura del divieto di accesso ad impianti sportivi può essere disposta non solo nel caso di accertata lesione, ma altresì in caso di pericolo di lesione dell’ordinamento dell’ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo (cfr. T.A.R. Roma, Sez. I n. 9840 del 18/11/2013 e Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4544 del 13/09/2013);
RITENUTO quanto alle spese della presente fase cautelare che, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Condanna il ricorrente al pagamento di € 1.000,00 (mille/00) in favore di parte resistente, a titolo di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e C.P.A., della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)