Edilizia ed urbanistica – Attività  edilizia privata – Permesso di costruire – Lastrico solare condominiale – Rilascio – Condizioni – Nulla osta degli altri proprietari – Illegittimità 

Va annullato il permesso di costruire nella parte in cui risulta subordinato al rilascio del nulla osta da parte degli altri condomini alle variazioni prospettiche, atteso che, in sede di istruttoria che precede l’emanazione del titolo abilitativo recante sempre la clausola di salvezza dei diritti dei terzi, l’Amministrazione non è tenuta a complesse ricerche sulla titolarità  del bene e sulla sussistenza di eventuali diritti di terzi, sempre tutelabili dinanzi al giudice ordinario, tanto più che il titolo abilitativo contiene sempre la clausola di salvezza dei terzi.

N. 01699/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01454/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a., sul ricorso numero di registro generale 1454 del 2013, proposto da: 
Vincenzo Cardiello, rappresentato e difeso dall’avv. Libera Valla, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Bari, via Quintino Sella, n. 36; 

contro
Comune di Bitonto – non costituito; 

nei confronti di
Stefano Montagna, in qualità  di amministratore del Condominio dell’edificio sito in Bitonto alla via Spinelli n. 42, e Valeria Fanelli – non costituiti;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“della nota del dirigente ad interim del servizio urbanistica prot. n. 23679 del 12.7.2013, pervenuta il successivo 26.7.2013, nella sola parte in cui il rilascio del permesso di costruire richiesto dal ricorrente è stato subordinato al “nulla osta degli altri proprietari in termini di variazioni prospettiche”.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Giacomo Valla;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
 

PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a. per la pronuncia in forma semplificata;
CONSIDERATO che con ricorso, ritualmente notificato e depositato in data 15 novembre 2013, il sig. Vincenzo Cardiello, in qualità  di proprietario di un appartamento all’ultimo piano dell’edificio sito in Bitonto, alla via Spinelli n. 42, nonchè del lastrico solare sovrastante la predetta unità  immobiliare, ha chiesto l’annullamento della nota del Comune di Bitonto prot. n. 23679 del 12 luglio 2013, pervenuta il successivo 26 luglio 2013, nella sola parte in cui il rilascio del permesso di costruire da esso richiesto è stato subordinato al “nulla osta degli altri proprietari in termini di variazioni prospettiche”;
RILEVATO che, a sostegno del gravame, il ricorrente ha dedotto le seguenti censure: violazione dell’art. 11 del d.p.r. n. 380 del 2001, eccesso di potere (sviamento, erroneità  dei presupposti, difetto di istruttoria), falsa applicazione dell’art. 1127 c.c.;
PREMESSO in punto di diritto che ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.P.R. 380 del 2001 il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo e che ai commi 2 e 3 è sancito il principio secondo cui i permessi di costruire devono intendersi rilasciati con salvezza dei diritti di terzi , al fine di non pregiudicare eventuali posizioni soggettive di terzi confliggenti con quanto assentito;
RITENUTO che l’attività  istruttoria svolta dall’amministrazione ha il fine di accertare il requisito della legittimazione soggettiva del richiedente;
CONSIDERATO che i titoli edilizi sono sempre rilasciate dall’Amministrazione con l’apposizione della clausola della salvezza dei diritti dei terzi e che, conseguentemente, la stessa Amministrazione non è tenuta ad una puntuale verifica in ordine al contenuto specifico del titolo giuridico sulla base del quale la richiesta di rilascio del titolo è stata effettuata e, quindi, a complessi e laboriosi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti l’immobile considerato, essendo rimesse alla competenza del giudice ordinario le eventuali questioni interpretative eventualmente sorte al riguardo tra le parti private;
RITENUTO, su tali basi, condividendo la giurisprudenza amministrativa prevalente, che l’Amministrazione sia tenuta ad ulteriori approfondimenti ed a svolgere indagini particolari solo in presenza di contestazioni da parte del condomino pretermesso o quando uno o più comproprietari si attivino per denunciare il proprio dissenso, rispetto al rilascio del titolo edificatorio richiesto;
RITENUTO altresì che, ai sensi dell’art. 1127 c.c., il diritto alla sopraelevazione del proprietario esclusivo del lastrico solare, al pari del proprietario dell’ultimo piano, incontra i seguenti tre limiti:
– le condizioni statiche dell’edificio devono consentire la sopraelevazione; trattasi di divieto assoluto, cui è possibile ovviare se, con il consenso unanime dei condomini, il proprietario sia autorizzato all’esecuzione delle opere di rafforzamento e di consolidamento necessarie a rendere idoneo l’edificio a sopportare il peso della nuova costruzione;
– non deve esserci pregiudizio dell’aspetto architettonico (inteso come stile architettonico dell’edificio); trattasi di limite per il quale è prevista l’opposizione facoltativa dei singoli condomini controinteressati;
– non deve determinarsi una notevole diminuzione di aria e di luce per i piani sottostanti; trattasi di limite per il quale, al pari del limite precedente, è prevista l’opposizione facoltativa dei singoli condomini controinteressati;
CONSIDERATO che, nella fattispecie oggetto di gravame, risulta comprovato il diritto di proprietà  di parte ricorrente del lastrico solare sovrastante l’appartamento all’ultimo piano dell’edificio sito in Bitonto, alla via Spinelli n. 42, come risultante dall’atto di compravendita depositato in giudizio;
RILEVATO che non risulta esservi stata alcuna contestazione formale da parte del Condominio o dei singoli condomini in riferimento alla richiesta di permesso di costruire, presentata da parte ricorrente ai sensi della L.R. n. 39 del 2012 – Abbattimento delle barriere architettoniche mediante realizzazione di ambienti per persone con disabilità  grave negli edifici di edilizia residenziale in proprietà ;
RITENUTO che, comunque, il Condominio possa tutelare i propri interessi innanzi al giudice ordinario per eventuali violazioni da parte del sig. Cardiello connesse alla specifica servitù passiva di cui all’art. 5, lettera e) del titolo di acquisto, costituita sul lastrico solare di sua esclusiva proprietà  e pertinenza esclusiva della propria sottostante unità  immobiliare;
RITENUTO conclusivamente, per i suesposti motivi, di dover accogliere il presente ricorso e, pertanto, di dover annullare la nota del Comune di Bitonto prot. n. 23679 del 12 luglio 2013 nella sola parte in cui il permesso di costruire richiesto da parte ricorrente è stato subordinato al “nulla osta degli altri proprietari in termini di variazioni prospettiche”;
RITENUTO quanto alle spese che, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte resistente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Bitonto al pagamento di complessivi € 1.000,00 (euro mille/00) in favore del sig. Vincenzo Cardiello, a titolo di spese, diritti ed onorari di causa, oltre CPA e IVA.
Contributo unificato rifuso ex art. 13, comma 6-bis.1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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