1. Energia da fonti rinnovabili – VIA – Efficacia temporale – Art.15, co.3, L.R. n. 11/2001 – Tre anni – Fattispecie


2. Leggi, decreti, regolamenti – VIA – Efficacia temporale – Art.15, co.3, L.R. n. 11/2001 – Tre anni – Questione di costituzionalità  – Contrasto con l’art.26 del codice dell’ambiente – Fattispecie


3. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Energia da fonti rinnovabili – Autorizzazione unica – Esame progetti – Impugnazione – Compatibilità  ambientale – Scadenza – Sopravvenuta carenza di interesse

 
1. L’efficacia temporale della valutazione d’impatto ambientale, ai sensi della L.R. n. 11/2001, art. 15, co.3, è pari a tre anni, laddove il termine di cinque anni previsto dall’art.26 del D.Lgs. n. 152/2006 come  modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, cd. correttivo del codice dell’ambiente, si applica soltanto alle VIA non attivate alla data di entrata in vigore del correttivo suddetto.


2. àˆ manifestamente irrilevante per difetto d’interesse concreto e attuale la questione d’illegittimità  costituzionale dell’art.15, co.3, L.R. n. 11/2001 nella parte in cui prevede che la VIA abbia efficacia temporale limitata a tre anni, laddove l’art.26 del D.Lgs.n. 156/2006 e s.m.i. prevede una durata di cinque anni, giacchè, quand’anche fosse annullata la norma regionale, ciò, nel caso di specie,  comporterebbe l’applicazione del previgente art.40, co.4, del codice dell’ambiente che confermava la durata triennale della VIA per le opere non avviate entro tale periodo.

3. In materia di energia da fonti rinnovabili, deve  dichiararsi il sopravvenuto difetto di interesse al giudizio impugnatorio proposto nei confronti di atti del procedimento di autorizzazione unica qualora nelle more del giudizio sopraggiunga l’inefficacia della valutazione di compatibilità  ambientale del relativo progetto, presupposto imprescindibile per la conclusione favorevole del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione stessa.

N. 01729/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00128/2012 REG.RIC.
N. 00162/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 128 del 2012, proposto da: 
Sorgenia s.p.a., in persona del legale rappresentane p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristina Leone, Giuseppe Macchione e Mario Bucello, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Macchione in Bari, alla via F. Crispi n. 6; 

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Bari, al lungomare N. Sauro n. 31; 

nei confronti di
Fortore Energia s.p.a., Inergia s.p.a.; 



sul ricorso numero di registro generale 162 del 2013, proposto da: 
Sorgenia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Simona Viola, Giovanna Lombardi, Giuseppe Macchione e Mario Bucello, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Macchione in Bari, alla via F. Crispi n. 6; 

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Bari, al lungomare N. Sauro n. 31; 

nei confronti di
Inergia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Germana Cassar, Cristina Onori e Maurizio Di Cagno, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Di Cagno in Bari, alla via Nicolai n. 43; 

per l’annullamento
quanto al ricorso n. 128 del 2012:
-della nota della Regione Puglia – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo prot. A00159/17/11/2011 n. 13841 in data 17 novembre 2011, avente ad oggetto “Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 relativa alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 15 MWe sito nel Comune di Stornarella e relative opere connesse. Comunicazione di rettifica Convocazione CdS-rif. pratica H3GDHE5”, comunicata tramite posta elettronica certificata;
-di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche se non conosciuto tra cui il verbale della successiva conferenza di servizi in data 14.12.2011 della Regione Puglia – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, avente il medesimo oggetto e, ove occorra, della determinazione del Dirigente Servizio ecologia regionale n.268 del 18.5.2009;
quanto al ricorso n. 162 del 2013:
-della nota prot. AOO 159 – 0010904 del 19/11/2012 – a firma Dirigente dell’Ufficio Energia e Reti Energetiche – Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro l’Innovazione – della Regione Puglia, avente ad oggetto “L.R. n.11/2001 e s.m.i. e R.R. 16/2006 Procedura di verifica di assoggettabilità  a valutazione di impatto ambientale integrata – Impianti di produzione di energia da fonte eolica da realizzarsi nel Comune di Stornarella” con cui l’Amministrazione ha comunicato alla società  che “essendo al momento i loro progetti di impianti di produzione di energia da fonte eolica, sprovvisti di compatibilità  ambientale in corso di validità , la procedura di A.U. resterà  sospesa per improcedibilità  in attesa di una nuova richiesta di compatibilità  ambientale all’ente competente da parte delle società  proponenti”;
-di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso, quand’anche sconosciuto alla ricorrente;
 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Inergia s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Simona Viola; Tiziana Colelli e Germana Cassar;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
1.- Con il primo dei due ricorsi, il n.128/2012, la Sorgenia s.p.a. ha impugnato la nota di riconvocazione della conferenza di servizi datata 17 novembre 2011, relativa alla richiesta di rilascio dell’autorizzazione unica presentata in data 29 marzo 2007, per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico, della potenza di 15 MWe nel Comune di Stornarella.
La lesività  di tale riconvocazione si manifestava in dipendenza della limitazione dell’esame a solo tre dei venti aerogeneratori originariamente previsti in progetto poichè, secondo l’orientamento espresso dal Servizio ecologia all’esito di un lungo iter procedimentale, soltanto tre, dei dodici per i quali era già  stata ottenuta la favorevole valutazione di compatibilità  ambientale (giusta determina dello stesso Servizio n.268 del 18 maggio 2009), avevano superato la verifica integrata di cui all’art. 3, comma 16 della l.r. n.40/2007.
La valutazione integrata e la ricognizione del cd. parametro di controllo erano state invero condotte in riferimento al progetto della Sorgenia congiuntamente ad altri tre coevi, presentati da società  concorrenti (Margherita s.r.l., Fortore Energia s.r.l. e Inergia s.p.a.), pervenendosi alle determinazioni dirigenziali nn.265, 266, 267 e 268 del 18 maggio 2009; e tali determinazioni erano state impugnate dalle società  interessate -sebbene non dalla Sorgenia- con due distinti gravami, decisi favorevolmente con sentenze di questa Sezione nn. 1367 e 1369 del 19 settembre 2011, confermate dal Consiglio di Stato (cfr. Sez. V, nn. 3782/2012 e 5195/2012).
Le censure delle ricorrenti venivano accolte essenzialmente sulla base di due presupposti: a) che il Servizio Energia si fosse in tale fase di valutazione di compatibilità  ambientale arrogato una competenza (appunto la cd. valutazione integrata) demandata alla successiva Conferenza di servizi preordinata al rilascio dell’A.U., ai sensi dell’art.12 del d.lgs. n.387/2003; b) l’illegittimità  dell’applicazione del parametro di controllo di cui al regolamento regionale n.16/2006, recepito dalla legge regionale n.40/2007, risultato ormai travolto -con la disciplina di contingentamento che ne scaturiva- dalla pronunzia di incostituzionalità  di cui alla sentenza della Consulta n. 344 del 26.11.2010.
A seguito di tali statuizioni giurisdizionali, di annullamento delle sole determinazioni nn. 266 e 267 ma di tenore estensibile alle altre coeve, la Sorgenia chiedeva al Settore ecologia, con istanza in data 12.10.2011, la rettifica delle conclusioni assunte nella determinazione n. 268 del 18 maggio 2009, con contestuale presa d’atto della perdurante validità  della preliminare dichiarazione di compatibilità  ambientale dei suddetti 12 aerogeneratori.
Ed è proprio a questo punto della vicenda che si inserisce la determinazione gravata con il richiamato ricorso n. 128/2012, il primo dei due che vengono oggi all’attenzione. Dopo una prima nota di convocazione della conferenza di servizi per l’esame del “progetto da 60 MW”, datata 15 novembre 2011,la Sorgenia riceveva il 17 novembre successivo un’ulteriore nota di convocazione (quella oggetto di gravame) con la quale, confermandosi la data dell’incontro per il 15 dicembre, si riduceva però a tre il numero degli aerogeneratori esaminabili.
La conferenza si teneva effettivamente nella data prevista, concludendosi con l’impegno del responsabile del procedimento di riesaminare le questioni emerse, a seguito di eventuali tavoli tecnici; ciononostante, l’odierna ricorrente riteneva di impugnare cautelativamente sia la riconvocazione ritenuta lesiva sia il verbale della seduta.
In data 15 ottobre 2012, trascorso quasi un anno, finalmente il tavolo tecnico preannunziato aveva luogo con la partecipazione di tutte e quattro le società  concorrenti; soltanto un mese dopo, però, la stessa Sorgenia riceveva inaspettatamente una nuova determinazione del Dirigente del Servizio Energia e reti prot. n. 0010904, datata 19 novembre, con la quale veniva sollevata una nuova problematica: l’asserita perdita di efficacia delle determinazioni dirigenziali nn. 265, 266, 267 e 268 del 18 maggio 2009, recanti valutazione favorevole di compatibilità  ambientale in relazione ai quattro progetti da realizzarsi nel territorio di Stornarella; con salvezza del solo progetto di Inergia s.p.a., l’unica delle quattro società  interessate che avrebbe presentato nei termini una richiesta di proroga del parere.
Avverso tale sopravvenuta determinazione la Sorgenia ha dunque proposto il secondo gravame, quello iscritto al n. 162/2013.
Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione regionale (in entrambi i ricorsi) e l’Inergia s.p.a. (soltanto nel gravame n. 162/2013), chiedendone la reiezione.
All’udienza del 9 ottobre 2013 i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione.
DIRITTO
1.- In via preliminare i due ricorsi vanno riuniti ai sensi e per gli effetti dell’art. 70 c.p.a., considerata l’evidente connessione soggettiva ed oggettiva.
Altrettanto evidente che, nell’ordine di esame delle censure, vada assegnata priorità  logica a quelle contenute nel gravame n.162/2013. Questo -si ribadisce- è diretto a censurare la dichiarazione di sopravvenuta inefficacia della valutazione di compatibilità  ambientale, presupposto imprescindibile dell’autorizzazione unica; liddove, con il ricorso n. 128/2012, si contesta la riduzione del numero degli aerogeneratori ammessi all’esame della conferenza di servizi convocata per il rilascio dell’autorizzazione predetta.
2.- Il gravame n.162 è incentrato, quindi, sulla questione dell’efficacia temporale della valutazione di compatibilità  ambientale, fissata in tre anni dall’art.15, comma 3 della l.r. n.11/2001 e portata a cinque dall’art. 26 del d.lgs. n. 152/06 (cd. codice dell’ambiente), dopo la modifica introdotta con d.lgs. n.4/2008.
2.1.- Sostiene la società  ricorrente che, poichè la materia esula dagli ambiti di autonomia legislativa attribuiti alla Regione, giusta le previsioni dell’art.7, comma 7, dello stesso codice dell’ambiente nel testo modificato dal predetto d.lgs. n. 4, la normativa sopravvenuta, in quanto di rango statale, dovrebbe prevalere su quella regionale; a quest’ultima sarebbe consentito in via esclusiva dettare regole procedurali “nel rispetto dei limiti generali”. A sostegno dell’assunto richiama l’orientamento della Consulta, che ascrive la materia dell’ambiente -alla quale si riconduce, a sua volta, la disciplina delle procedure di impatto ambientale- alla competenza esclusiva dello Stato; facendone discendere che la competenza regionale possa derivare in via esclusiva dalla legge statale la quale, ad un tempo, la prescrive e la consente (Corte cost. n.225/2009).
Il risultato sarebbe la totale incompatibilità  tra il termine triennale previsto dalla richiamata legge regionale n.11/2001 e quello quinquennale stabilito dalla sopravvenuta legge dello Stato; a maggior ragione avendo l’art.26 in questione, entrato in vigore il 13 febbraio 2008, espressamente assegnato alle Regioni il termine di un anno per adeguare il proprio ordinamento alle nuove disposizioni stabilendo, in caso contrario, l’abrogazione delle preesistenti norme non “compatibili” e la diretta applicabilità  di quelle sopravvenute di rango statale.
Alla data in cui è stato espresso il controverso giudizio di compatibilità  ambientale (il 18 maggio 2008), la Regione avrebbe già  dovuto adeguare -ma non lo aveva fatto- la normativa di settore alle nuove disposizioni; di qui la necessità  di disapplicare le norme incompatibili.
2.2.- L’assunto della società  ricorrente, tuttavia, sebbene sostenuto da un robusto impianto argomentativo, non può trovare accoglimento poichè trascura un dato testuale ineludibile: proprio l’art.26 del codice dell’ambiente, di cui la società  stessa invoca l’applicazione, sancisce -in combinato disposto con il successivo art.35- la perdurante efficacia delle disposizioni previgenti (e quindi, nello specifico, anche del richiamato art.15 della l.r. n.11/2001) in relazione alle procedure di valutazione di impatto ambientale già  avviate alla data di entrata in vigore del d.lgs. n.4/2008, correttivo del codice dell’ambiente stesso.
Più precisamente, l’art. 35, comma 2 ter del d.lgs. n.152/2006, nel testo modificato dal più volte richiamato d.lgs. n. 4/2008, testualmente stabilisce che “le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all’entrata in vigore del presente decretosono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento”; e proprio il richiamato art.26, al comma 6, dispone che “i termini di cui al presente comma (rectius: efficacia quinquennale della valutazione di impatto ambientale) si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4”.
La legge stessa statale invocata, cioè, prevede l’applicazione ratione temporis della previgente disciplina di settore ai procedimenti già  avviati, quale quello che ci occupa.
2.3.- Nè può trovare ingresso nel presente giudizio la questione di costituzionalità  dell’art.15 della legge regionale n. 11/2001 formulata, in subordine, dalla società  ricorrente per l’ipotesi in cui si ritenga -come in effetti si ritiene- la norma stessa applicabile alla fattispecie.
Le censure di incostituzionalità  non superano invero il vaglio dell’ammissibilità  sotto il profilo dell’interesse all’azione ex art. 100 c.p.c.; più precisamente, si rivelano prive di rilevanza rispetto alla specifica posizione di interesse fatta valere in giudizio.
La questione sollevata è evidentemente preordinata a neutralizzare la disposizione regionale che contempla una validità  meramente triennale della valutazione di compatibilità  ambientale, a fronte della diversa durata (quinquennale) prevista dalla normativa statale sopravvenuta (l’art.26 cod. amb. nel testo introdotto dal d.lgs. n.4/2008). Detta in altri termini, l’interesse sotteso alla proposizione della questione di costituzionalità  è quello di assoggettare al termine di efficacia quinquennale la valutazione di compatibilità  ambientale espressa nell’ambito del procedimento che ci occupa.
Tuttavia nella fattispecie, quand’anche si pervenisse ad un giudizio di incostituzionalità  dell’art. 15 in questione, nessuna utilità  giuridicamente apprezzabile ne riceverebbe la pretesa sostanziale azionata in giudizio, in considerazione del tenore dell’art.40 dello stesso codice dell’ambiente, nel testo vigente fino all’entrata in vigore del già  richiamato d.lgs. n. 4/2008; art. 40 che -in luogo dell’art.15 in questione- troverebbe applicazione con riferimento ai procedimenti già  avviati alla data di entrata in vigore del più volte richiamato d.lgs. n.4/2008.
La disposizione di rango statale conteneva, invero, una previsione solo parzialmente difforme da quella regionale censurata, prolungando la validità  della valutazione di compatibilità  ambientale, oltre il predetto termine triennale e per un arco di tempo non superiore ad ulteriori due anni (per un totale di cinque anni complessivi), solo a condizione che alla scadenza del triennio le opere previste, sebbene non completate, fossero in corso di realizzazione.
Più precisamente così recitava la norma al 4° comma: “Nel caso di opere non realizzate almeno per il venti per cento entro tre anni dal giudizio di compatibilità  ambientale, la procedura deve essere riaperta per valutare se le informazioni riguardanti il territorio e lo stato delle risorse abbiano subito nel frattempo mutamenti rilevanti. In ogni caso il giudizio di compatibilità  ambientale cessa di avere efficacia al compimento del quinto anno dalla sua emanazione.”.
Nella fattispecie che ci occupa non è però in contestazione che, allo spirare dei tre anni, non fosse stata realizzata opera alcuna, in ragione del mancato rilascio dell˜autorizzazione unica; sicchè, quand’anche l’art.15 della l.r. più volte richiamata venisse rimosso dall’ordinamento giuridico, la positiva valutazione di compatibilità  ambientale risulterebbe parimenti scaduta in ossequio alla normativa -questa volta di rango statale- applicabile ratione temporis.
Ciò esclude la configurabilità  in concreto di qualsiasi interesse in capo alla società  ricorrente alla delibazione -anche preliminare- della dedotta questione di costituzionalità ; questione che non supera pertanto il vaglio della rilevanza in relazione alla situazione di interesse azionata in giudizio.
3.- Il ricorso n. 162/2013 va dunque respinto, poichè in parte infondato e in parte inammissibile.
Conseguentemente, il gravame n. 128/2012 va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. In assenza di valutazione di compatibilità  ambientale valida ed efficace, infatti, presupposto imprescindibile per la conclusione favorevole del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica, nessuna utilità  potrebbe trarre la società  ricorrente da un’eventuale accoglimento delle censure proposte contro la determinazione di ridurre a tre il numero degli aerogeneratori esaminabili in conferenza di servizi.
Considerata tuttavia la complessità  e novità  delle questioni giuridiche trattate, si ritiene opportuno procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così provvede:
1) dispone la riunione dei due gravami ai sensi e per gli effetti dell’art. 70 c.p.a.;
2) in parte respinge e in parte dichiara inammissibile per carenza di interesse il ricorso iscritto al n. 162/2013 R.R.;
3) dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso iscritto al n. 128/2012 R.R.;
4) compensa tra le parti le spese di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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