Commercio, industria, turismo – Avvio attività  noleggio auto – DIA – Poteri del Prefetto – Art. 2 DPR n. 481/2001 – Fattispecie

In tema di esercizio dell’attività  di noleggio auto senza conducente se, a seguito della presentazione dell’istanza da parte del privato, il Prefetto si sia espresso nel senso di vietare la suddetta attività  dopo la scadenza del termine di 60 gg. dal ricevimento dell’istanza, tale provvedimento è illegittimo per violazione  dell’art.2, co.1,  D.P.R. n. 481/2001.

N. 01688/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00029/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 29 del 2013, proposto da: 
R. S., rappresentato e difeso dall’avv. Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto presso Franco Gagliardi La Gala in Bari, via Abate Gimma, 94; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Bari, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del decreto del Prefetto della Provincia di Bari prot. 12721/SPA/Area O.P.I. bis del 24.9.2012 con il quale è stato fatto divieto alla ricorrente “di esercitare l’attività  di noleggio autoveicoli senza conducente”.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2013 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Giacomo Valla e Valter Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 10.12.2012 e depositato in Segreteria il 9.1.2013 S. R. impugna il provvedimento in data 24 settembre 2012 (notificato il 9 ottobre 2012) del Prefetto di Bari col quale le è stato fatto divieto di esercitare l’attività  di noleggio autoveicoli senza conducente.
Il provvedimento – premesso che la Sanseverino, in qualità  di rappresentante legale della ditta N. C. di S.R., aveva presentato dichiarazione di inizio attività  di noleggio veicoli senza conducente ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. n. 481/2001 – evidenzia che, dalle verifiche effettuate dagli organi di polizia, è emerso che la predetta risulta convivere con i propri genitori S.R. e D.S. C. e che il padre risulta gravato da pregiudizi penali per furto, violenza e minaccia.
Su tali presupposti, il provvedimento – affermando che indirettamente i predetti pregiudizi penali incidono sfavorevolmente sul giudizio di assoluta affidabilità  richiesto nei confronti di coloro che risultano titolari della licenza – dispone il divieto all’esercizio dell’attività  per inderogabili e improrogabili esigenze di pubblica sicurezza ai sensi dall’articolo 2 del D.P.R. n. 481/2001.
La ricorrente contesta la legittimità  dell’atto, rilevando che:
¢ in quanto soggetto maggiorenne e immune da qualsiasi precedente penale, non possono ad essa attribuirsi i pregiudizi penali del padre;
¢ i reati ascritti al genitore si riferiscono a circa 20 anni prima allorchè la ricorrente era appena nata;
¢ la convivenza non può ritenersi di per sè indice di subordinazione psicologica;
¢ di avere costituito un proprio distinto nucleo familiare.
Inoltre, il procedimento è stato avviato dal Prefetto, ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 480/2001, ben oltre 60 giorni dal momento in cui lo stesso ha ricevuto dal Comune la comunicazione dell’avvio dell’attività  imprenditoriale ne tantomeno sono sopravvenute esigenze di sicurezza pubblica che generasse produzione di un simile atto posteriormente ai 60 giorni dalla comunicazione ricevuta al comune;
E’stato violato anche l’art. 11 del R. D. n. 733 del 18 giugno 1931 che impedisce l’esercizio di alcune attività  solamente a chi abbia direttamente riportato condanne penali.
Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato che ha chiesto la reiezione del gravame.
In data 11 gennaio 2013 l’Avvocatura ha depositato in giudizio la nota della prefettura di Bari in data 7 gennaio 2013 con la quale si relaziona sulla vicenda, con allegata la relativa documentazione.
Alla camera di consiglio del 24 gennaio 2013 è stata accolta (ordinanza n. 65/13) l’ istanza di sospensione degli effetti dell’atto impugnato.
Con memoria depositata il 2.12.2013 la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 5.12.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il D.P.R. 19.12.2001 n. 481 (Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività  di noleggio di veicoli senza conducente) prevede all’art. 1 che detta attività  è sottoposta a denuncia di inizio attività  da presentarsi ex art. 19 L. n. 241/90 al Comune.
L’art. 2 al c. 1, dispone che “Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell’attività  al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può vietare o sospendere l’esercizio dell’attività  nei casi previsti dall’articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.”
Nella fattispecie all’esame è avvenuto che il Comune ha trasmesso alla Prefettura copia della DIA in data 16.3.2012, mentre il provvedimento del Prefetto è stato emesso in data 24.9.2012 ben oltre il termine di 60 giorni. Nè può ritenersi che si versi nella ipotesi delle “sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza” – che consentono il superamento del detto termine -, posto che il divieto trae origine esclusivamente, come emerge dalla segnalazione della Stazione CC di Bitritto del 9.7.2010 (all. 2 della Prefettura), dal rilievo della sussistenza di precedenti di polizia a carico del S. R. relativi a fatti pregressi.
Sotto altro aspetto va rilevato che “pur in presenza di una discrezionalità  in capo all’autorità  di pubblica sicurezza, sussiste deve essere assolto l’obbligo di una puntuale motivazione, con la conseguenza che illegittimo provvedimento adottato senza la formulazione di valutazioni in ordine all’incidenza o al collegamento dei fatti contestati familiari quali incidenti sul comportamento dell’istante. Il contesto familiare del richiedente ed in particolari comportamenti imputati a congiunti conviventi possono assumere considerazione del giudizio valutativo dall’autorità  procedente solo qualora siano tali da avere dimostrato la capacità  o anche la possibilità  di incidenza sul comportamento dell’interessato. Una diversa motivazione che sia fondato unicamente sul vincolo di parentela rischierebbe ricreare fattispecie di responsabilità  cosiddetta oggettiva, senza che si accertato quantomeno un condizionamento ambientale di cui soggetto potrebbe essere compartecipi sia pure sotto il profilo della mera soggiacenti. Deve quindi ribadirsi che il principio della personalità  delle autorità  di polizia della tendenziale irrilevanza di per sè di precedenti prossimi congiunti comporta la illegittimità  della impugnato in quanto sarebbe stato necessario evidenziare collegamenti i fatti contestati al familiare quali incidenti sul comportamento dell’istante” (cfr. TAR Napoli Sez. V, 5 agosto 2008 n. 9771; idem Sez. III 17 maggio 2001 n. 2187).
Le spese della presente fase del giudizio- liquidate in euro 500. vanno poste a carico dell’Smministrazione, oltre a quanto già  liquidato in sede cautelare (€ 2.000).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’intimata Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio a favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 2.500 (duemilacinquecento) comprensivi di quanto già  liquidato in fase cautelare con ord. N. 65/2013.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria