Sanità  e farmacie – Soppressione sede rurale di farmacia – Competenza  comunale – Istanza – Silenzio assenso – Non sussiste

Non appare affetta da vizi macroscopi la decisione della giunta comunale – competente in materia – di non sopprimere una sede rurale di farmacia, come richiesto dall’istante, sul presupposto della sussistenza dell’interesse pubblico nel garantire l’accesso alla farmacia anche ai cittadini di quelle aree del territorio comunale meno abitate, nè  tale fattispecie può essere ascritta ad una di silenzio assenso, in quanto tale ipotesi tipica è prevista dal regolamento di cui al d.P.R. n. 1275/210971 soltanto per i trasferimenti di locale all’interno della stessa sede. 

N. 00731/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00361/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 361 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Farmacia Lenoci Damiano, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Bruno, con domicilio eletto presso l’avv. Alberto Bagnoli in Bari, via Dante Alighieri, 25;

contro
Comune di Canosa di Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Di Natale, con domicilio eletto in Bari, via Guido De Ruggiero, 9;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento del 14 gennaio 2013, prot. n. 1080, notificato in data 15.1.2013, a firma del Sindaco e del Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica, Responsabile del Servizio SUAP, del Comune di Canosa di Puglia;
– del provvedimento del 14.1.2013, prot. n. 1081, notificato in data 15.1.2013 a firma del Sindaco e del Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica, Responsabile del Servizio SUAP, del Comune di Canosa di Puglia;
– dell’ordinanza n. 6/2013 del 17.1.2013 prot. n. 1127, a firma del Sindaco del Comune di Canosa di Puglia;
– della nota del 14.2.2013 prot. n. 5383, a firma del Sindaco e del Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica, Responsabile del Servizio SUAP, del Comune di Canosa di Puglia;
– del provvedimento del 22.2.2013 prot. n. 6464 a firma del Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica del Comune di Canosa di Puglia;
– ove occorra, della deliberazione della Giunta Comunale di Canosa di Puglia n. 193 del 29.12.2012;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè allo stato non conosciuto;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 22 novembre 2013, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota del 18.9.2013, prot. n. 26870, a firma del Dirigente del Settore Edilizia – Urbanistica – SUAP del Comune di Canosa di Puglia;
– della nota del 29.10.2013, prot. n. 31163, a firma del Dirigente del Settore Edilizia – Urbanistica – SUAP del Comune di Canosa di Puglia;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè allo stato non conosciuto;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Canosa di Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla Farmacia Lenoci Damiano con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 22 novembre 2013;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 per la parte ricorrente il difensore avv. Francesco Bruno;
 

Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, il procedimento avviato su istanza della ricorrente Farmacia Lenoci Damiano diretta all’inurbamento della farmacia rurale della frazione di Loconia non appare essersi concluso positivamente con il provvedimento di soppressione e di inurbamento della sede rurale, non potendosi considerare tale la deliberazione di Giunta Municipale n. 97/2012 costituente una mera proposta;
Rilevato, altresì, che la decisione (di competenza comunale) di mantenere una sede nella frazione di Loconia contenuta nella deliberazione di Giunta Municipale n. 193/2012, successivamente richiamata dalla nota comunale n. 1080/2013 (atti impugnati con il ricorso introduttivo), motivata sul presupposto della sussistenza dell’interesse pubblico di garantire l’accessibilità  del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate, non appare sindacabile in sede giurisdizionale, non essendo inficiata da vizi macroscopici;
Ritenuto, altresì, che non appare ravvisabile, nella fattispecie in esame, una ipotesi di silenzio-assenso ex art. 20 legge n. 241/1990; che, infatti, l’art. 13 d.p.r. n. 1275/1971 contemplava la necessità  dell’autorizzazione espressa nel caso di istanza di trasferimento della farmacia da un locale ad altro locale nell’ambito della stessa sede; che in virtù del n. 52 dell’allegato n. 3 – tabella C del d.p.r. n. 300/1992 (come modificato dal d.p.r. n. 407/1994) unicamente il procedimento di cui al menzionato art. 13 d.p.r. n. 1275/1971 (ipotesi evidentemente non ricorrente nel caso di specie) è soggetto a silenzio assenso ex art. 20 legge n. 241/1990;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare contenuta nel ricorso per motivi aggiunti depositato in data 22 novembre 2013.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)