Contratti pubblici – Bando – Offerta economica – Oneri di sicurezza – Mancata previsione – Effetti

Laddove il bando e il disciplinare di gara non prevedano l’obbligo delle imprese partecipanti di indicare nell’offerta economica gli oneri di sicurezza nè presentino profili di equivocità , la mancata previsione degli oneri nell’offerta economica non assume rilievo ai fini dell’aggiudicazione della gara, con conseguente rigetto dell’istanza di sospensione della stessa proposta da un società  che, invece aveva indicato detti oneri nella propria offerta economica. 
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Vedi Cos. St., sez. V, ordinanza 12 marzo 2014, n. 1048 – 2014ric. n. 728 – 2014

N. 00706/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01442/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1442 del 2013, proposto da:

Consorzio Produzione Lavoro Artigiano Co.Pro.La, rappresentato e difeso dall’avv. Clemente Manzo, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R. in Bari, Piazza Massari;

contro
Comune di Corato, rappresentato e difeso dall’avv. Susanna Balducci, con domicilio eletto presso Marcella Di Berardino in Bari, via Nicolai, n. 299; 

nei confronti di
Costruzioni Generali Di Santo S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto presso il medesimo in Bari, via Quintino Sella, n. 40; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione dirigenziale n. 124 del 3.9.2013, avente ad oggetto l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto dei lavori di riqualificazione di Largo Abazia alla A.T.I. Alfa Impianti S.r.l. – Greco Costruzioni S.r.l. e la rinnovazione delle procedure di aggiudicazione e conseguente aggiudicazione definitiva disposta in capo alla Impresa Costruzioni Generali Di Santo S.r.l., mediante la quale sono richiamate le sedute di gara espletate con verbale n. 1 del 13 maggio 2013 ed il verbale di seduta pubblica del giorno 8 agosto 2013 di riapertura della gara;
– del provvedimento prot. n. 30993 del Comune di Corato;
– del provvedimento prot. n. 24836 del 5 agosto 2013, con il quale il presidente di gara disponeva la riapertura delle offerte per il giorno 8.8.2013;
– del verbale di gara n. 2 e del relativo allegato, del giorno 8 agosto 2013;
– del verbale n. 1 del 13 maggio 2013, con il quale, a seguito dello scrutinio delle offerte, la commissione procedeva ad aggiudicare provvisoriamente la gara all’A.T.I. Alfa Impianti S.r.l. – Greco Costruzioni S.r.l.;
– del diniego parziale formulato dal presidente di gara, prot. n. 24836 del 5 agosto 2013, sul preavviso di ricorso presentato dalla ricorrente in data 6 luglio 2013, integrato con ulteriore istanza di preavviso di ricorso il 17 luglio 2013;
– del diniego maturato a seguito del silenzio dell’Ente appaltante sul preavviso di ricorso presentato dal Consorzio Produzione Lavoro Artigiani CO.PRO.LA in data 12.10.2013;
– del bando e del disciplinare di gara e dei relativi allegati in parte qua e nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio se ed in quanto lesivi dell’interesse del ricorrente;
nonchè per la declaratoria
– di inefficacia del relativo contratto, ove stipulato, nelle more della decisione della presente controversia tra il Comune di Corato e la controinteressata;
– del diritto della ricorrente a subentrare nel medesimo contratto, ove concluso prima della decisione della causa di merito, anche per la parte residua;
– del diritto al risarcimento del danno in forma specifica ed alla aggiudicazione della gara in favore del Consorzio ricorrente e/o al risarcimento dei danni da illegittima aggiudicazione oltre al danno emergente per la perdita di chanche in relazione alla possibilità  di aggiudicarsi ulteriori appalti pubblici;
– per il danno cd. curriculare ed il danno all’immagine del ricorrente, da quantificarsi in via equitativa.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Corato e di Costruzioni Generali Di Santo S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv. Clemente Manzo, avv. Susanna Balducci e avv. Silvio Giancaspro, su delega dell’avv. Fulvio Mastroviti;
 

Ritenuto, nei limiti della presente fase cautelare, che non ricorrano i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare, atteso che non paiono prima facie sussistere, nel caso di specie, a differenza di altri casi decisi in precedenza dal Collegio, elementi di oggettiva ambiguità , nella lex specialis e nel comportamento tenuto in sede di gara dall’Amministrazione intimata, suscettibili di trarre in inganno le imprese partecipanti in relazione alla persistenza dell’obbligo di indicare gli oneri di sicurezza nell’offerta economica pur in assenza di espressa previsione in tal senso nel bando e nel disciplinare;
Ritenuto di rinviare alla più appropriata sede del merito la disamina degli ulteriori profili della vicenda, sia con riguardo alle condizioni di ammissibilità  dell’azione sia con riferimento alle questioni sollevate col ricorso incidentale;
Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase, tenuto conto della novità  delle questioni e della non univocità  degli orientamenti giurisprudenziali in materia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente FF
Francesca Petrucciani, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)