Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Esclusione – Violazione clausola sociale – Art. 25 l.r. Puglia n. 25/2007 – Legittimità
E’ legittima l’esclusione di una ditta concorrente dalla gara per l’affidamento del servizio di pulizia, per non aver garantito il mantenimento del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell’appalto, così come richiesto dall’art. 25 della l.r. Puglia n. 25/2007 – recante norme per l’utilizzo di personale nelle imprese appaltatrici e enti strumentali – e dal Capitolato speciale di appalto.
N. 01681/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01273/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1273 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
La Lucente s.p.a., in persona del legale rappresentante amministratore unico p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacomo e Libera Valla, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, alla via Q. Sella n. 36;
contro
C.C.I.A.A. di Bari, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Sabino Persichella, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via P. Amedeo n. 197;
per l’annullamento
-della determinazione n.149 dell’8 agosto 2012, con cui il Segretario Generale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ha disposto, nell’esercizio del potere di autotutela, il ritiro degli atti relativi alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di pulizia del Palazzo Camerale e delle sedi degli uffici staccati dell’Ente (ricorso introduttivo);
-del provvedimento di esclusione dalla gara de qua dell’odierna ricorrente, contenuto nel verbale n. 18 del 19.7.2012 (motivi aggiunti);
-di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della C.C.I.A.A. di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Giacomo Valla e Libera Valla; Sabino Persichella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato in data 13.9.2012, La Lucente s.p.a. ha gravato il provvedimento di ritiro in autotutela di tutti gli atti della procedura di gara per l’affidamento del servizio biennale di pulizia del palazzo camerale e delle sedi distaccate degli uffici dell’Ente.
L’atto impugnato era la determina n. 149 dell’8.8.2012 a firma del Segretario generale.
Con successivi motivi aggiunti, notificati il 27 febbraio 2013, la stessa società ha poi impugnato il verbale nel quale era stata deliberata la sua esclusione dalla gara de qua (il n.18 del 19 luglio 2013), non tempestivamente comunicato; esclusione disposta sul presupposto che abbia violato la clausola di salvaguardia dei livelli occupazionali, di cui all’art.4 del CCNL e all’art.16 del capitolato speciale, non avendo garantito la conservazione del numero complessivo di unità lavorative. Più precisamente, ne avrebbe mantenute soltanto 27 a fronte delle 42 originariamente impiegate.
Si è costituita in giudizio la Camera di Commercio, Industria e Artigianato eccependo l’inammissibilità del gravame e, in ogni caso, la sua infondatezza.
All’udienza del 9 ottobre 2013 il ricorso è stata trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1.- Le censure contenute nei motivi aggiunti avverso l’esclusione dalla gara rivestono priorità logica rispetto a quelle articolate, nel ricorso introduttivo, contro il provvedimento di ritiro in autotutela degli atti dell’intera procedura selettiva. Nessun interesse al ripristino degli esiti della gara espletata può, evidentemente, configurarsi in capo al concorrente escluso dalla selezione.
Partendo dunque dai primi, si prescinde dall’eccezione processuale di inammissibilità per mancata notifica del relativo atto all’impresa controinteressata, poichè il gravame è infondato nel merito.
Si è detto invero, in punto di fatto, che è stata contestata all’odierna ricorrente la riduzione di 15 unità di personale (avendone garantite 27 a fronte delle 42 originariamente impiegate nello stesso servizio), in violazione della clausola di salvaguardia di cui all’art.4 del CCNL e all’art.16 del capitolato speciale. Deve qui aggiungersi che la stazione appaltante non ha ritenuto sufficienti le giustificazioni fornite dall’interessata, incentrate sull’assunto che, essendo stato soppresso nel nuovo bando il servizio di pulizia del padiglione n. 150 della Fiera del levante per il quale era previsto l’impiego -appunto- di 15 unità , si sarebbe determinato un esubero di personale, rivelatosi non più proporzionato al servizio da svolgere. Assume anzi, la stessa società ricorrente, che il padiglione in questione era già stato chiuso durante l’ultima fase di svolgimento del servizio e che, pertanto, sin dal 1° marzo 2012 il personale impegnato risultava pari a 27 unità ; quelle in effetti garantite nell’offerta economica presentata nell’ambito della procedura esperita per il riaffidamento del servizio stesso.
Su tali presupposti la Lucente articola, quindi, i due motivi di gravame avverso il provvedimento di esclusione dalla gara, incentrati sulla violazione dell’art.25 della l.r. n.25/2007, dell’art. 4 del CCNL di categoria e dell’art. 16 del capitolato speciale di appalto, suggerendone una lettura comunitariamente orientata: la stazione appaltante avrebbe preteso la garanzia di livelli occupazionali che non terrebbero conto dell’intervenuta modifica dei termini del contratto, con ciò stesso violando anche il principio di proporzionalità .
Più precisamente l’odierna ricorrente evidenzia che se, per un verso, la ditta subentrante è tenuta a garantire il mantenimento “..del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell’appalto¦” (cfr. il primo comma del richiamato art.25), per altro verso la clausola di salvaguardia è destinata a trovare applicazione “¦in misura proporzionale alla quantità di servizi appaltati” (cfr. stesso art. 25 comma 2 e, in termini, art. 4 CCNL). Nella fattispecie, non si sarebbe dunque tenuto conto del ridimensionamento dei servizi posti in gara (eliminazione della pulizia del padiglione fieristico); sicchè, correttamente, la società interessata avrebbe previsto il mantenimento di sole 27 unità lavorative.
La prospettazione non appare, però, convincente all’esito di un attenta valutazione della vicenda in punto di fatto.
Emerge dagli atti di causa che la pulizia del padiglione fieristico chiuso incideva in minima parte sul complessivo monte ore (2.124 su 87.842) e sull’estensione globale della superficie rispetto alla quale il servizio andava -e va tuttora- prestato (che comprende il palazzo camerale e gli uffici periferici dell’ente per una superficie totale interna di circa 12.700 mq ed esterna di circa 600 mq.); e che ciascuna unità di personale doveva certamente essere adibita alla pulizia di più locali. Se, infatti, il numero di dipendenti individuato per la pulizia di ciascuna sede dall’art.5 del contratto originario avesse inteso indicare il personale ivi adibito in esclusiva, si sarebbe ottenuto un numero complessivo di dipendenti pari a 68, ben superiore ai 42 addetti effettivi. Il dato allora può giustificarsi soltanto ammettendo che ciascun dipendente, o -quanto meno- la maggior parte di questi, espletasse le proprie mansioni presso molteplici sedi.
Non può, pertanto, ragionevolmente sostenersi che la contestata riduzione di 15 unità rispetto alle 42 complessive possa trovare giustificazione nella necessità di un adeguamento alle nuove condizioni di contratto.
I motivi aggiunti vanno, dunque, respinti.
2.- Conseguentemente il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, non potendo la società ricorrente, legittimamente esclusa, ricavare alcuna utilità dall’accoglimento del gravame proposto avverso il ritiro in autotutela degli atti della procedura di affidamento per cui è causa.
Considerata, tuttavia, la peculiarità della vicenda, si ritiene opportuno procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) respinge i motivi aggiunti;
b) dichiara inammissibile per difetto di interesse il ricorso introduttivo;
c) compensa tra le parti le spese di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)