1. Commercio, industria, turismo – Contributi e sovvenzioni pubblici – Interventi ex D.Lgs. 123/1998 – Revoca – Ipotesi tassative
2. Commercio, industria, turismo – Contributi e sovvenzioni pubblici – Interventi ex D.Lgs. 123/1998 – Revoca – Procedimento penale a carico dell’impresa – Successivo decreto di archiviazione
1. Deve essere sospesa l’efficacia del provvedimento con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha revocato gli interventi di sostegno pubblico ad un’impresa, qualora la revoca sia stata disposta al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 9 del D.Lgs. n. 123/1998 e dall’art. 12 del D.M. 320/2000.
2. Deve essere sospesa l’efficacia del provvedimento con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha revocato gli interventi di sostegno ad un’impresa, che trae origine da un procedimento penale a carico della società , ma che non tiene conto del successivo decreto di archiviazione del procedimento.
N. 00695/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01467/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1467 del 2013, proposto da Vetrotec Due s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Prencipe e Piergiuseppe Venturella, con domicilio eletto presso l’avv. Nino Matassa in Bari, via Andrea da Bari, 35;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Responsabile Unico del Contratto d’Area di Manfredonia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – Direzione Generale per l’Incentivazione delle Attività Imprenditoriali n. 1640 del 25.6.2013 recante “Provvedimento di revoca totale delle agevolazioni con restituzione”, ricevuto in data 17.7.2013;
– di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso a quello impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 per le parti i difensori avv.ti Gaetano Prencipe e Giovanni Cassano;
Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, l’Amministrazione appare aver revocato il beneficio concesso alla società ricorrente al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 9 dlgs n. 123/1998 e dall’art. 12 D.M. n. 320/2000; che, peraltro, il gravato provvedimento di revoca del 25.6.2013 trae origine da un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia che ha coinvolto la società Vetrotec Due, ma non tiene conto del successivo decreto del 5.1.2012 adottato dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Foggia di archiviazione del procedimento in esame;
Ritenuto, conseguentemente, che sussistono i presupposti cautelari necessari per la concessione della misura cautelare richiesta, anche in considerazione dell’entità della somma (€ 3.877.843,07) di cui è richiesta la restituzione;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonchè della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’atto impugnato.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)