1. Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Ordinanza di demolizione – Adottata da dirigente vicario – Assenza delega del titolare – Conseguenze
2. Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Ordinanza di demolizione – Mancato annullamento del titolo edilizio – Illegittimità
1. Merita d’essere sospesa l’ordinanza di demolizione adottata dal direttore vicario del settore urbanistico, in assenza della delega da parte del titolare dell’ufficio.
2. Sussistono i presupposti per la sospensione dell’ordine di demolizione, se in precedenza l’Amministrazione non ha provveduto ad annullare d’ufficio il permesso di costruire, ritenuto illegittimo.
N. 00703/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01456/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1456 del 2013, proposto da:
Antonio Savino e Domenica Lofano, rappresentato e difeso dagli avv. Pierangelo Vladimiro Ladogana e Nicolò De Marco, con domicilio eletto presso Nicolo’ De Marco in Bari, via Abate Gimma, 189;,
contro
Comune di Conversano, rappresentato e difeso dall’avv. Elena Zupa, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza n.16 dell’11.09.2013, notificata il 30.11.2013, con la quale il Direttore Vicario dell’Area Urbanistica del Comune di Conversano ha ingiunto ai ricorrenti la demolizione di opere realizzate presso l’immobile di proprietà , in Conversano alla Via Bari n.6, nonchè di ogni altro atto connesso presupposto o conseguenziale a quello impugnato, ancorchè non noto, con particolare riferimento al verbale di ispezione prot. n.1781P.M. del 5.9.2009; e alla nota prot. n.20514 del 22.09.2009 in replica alle osservazioni dei ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Conversano;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori Nicolò De Marco e Elena Zupa;
CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare
– che il provvedimento impugnato risulta impugnato dal “Direttore Vicario Area urbanistica” in assenza di delega da parte del titolare, non prodotta neppure in sede difensiva;
– il Comune resistente nella memoria difensiva ha riconosciuto che le opere realizzate non sono difformi rispetto ai titoli edilizi (DIA e DIA in sanatoria), ma che sono questi ad essere ritenuti illegittimi senza, però, che sia intervenuto un provvedimento di annullamento in aututotutela degli stessi prima dell’adozione dell’ordinanza di demolizione, oggetto di impugnazione;
RITENUTO, quanto alle spese della presente fase cautelare, che sussistono i motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Fissa la seconda udienza pubblica del mese di gennaio 2015 per la discussione del ricorso nel merito.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)