Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Sentenza del G.O. – Condanna per ente centrale e periferico – Esecuzione – Obbligo solidale – Fattispecie
Seppure in tema di stato giuridico ed economico del personale docente nella scuola secondaria di II grado le relative funzioni siano attribuite alle istituzioni scolastiche ex art. 14, co.1 dPR n.275/1999 (fatte salve le funzioni riservate ex art. 15 all’amministrazione centrale e periferica), qualora la sentenza del G.O., di cui si chiede l’esecuzione in sede d’ottemperanza, rechi condanna in solido tanto dell’istituzione scolastica quanto dell’Amministrazione centrale e periferica, entrambe resistenti del giudizio dinanzi al G.O. medesimo, l’ordine del G.A. di procedere -nella specie, alla ricostruzione della carriera del docente sotto il profilo economico-retributivo- dev’essere rivolto anche all’amministrazione centrale, vale a dire al Ministero, in ragione del possibile esercizio da parte di esso dei poteri sostitutivi, impliciti nel nostro sistema giuridico.
N. 01635/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00740/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 740 del 2013, proposto da:
Vito Leone, rappresentato e difeso dall’avv. Donato Antonio Schettini, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, al corso Vittorio Veneto n. 8;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, USR – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – ambito territoriale per la Provincia di Bari, Liceo Scientifico Statale “Sante Simone” di Conversano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo n. 97;
per l’ottemperanza
alla sentenza n. 4825/2011 emessa dal Tribunale di Bari – Sezione lavoro (inquadramento dipendente comparto scuola);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’USR – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – ambito territoriale per la Provincia di Bari e del Liceo Scientifico Statale “Sante Simone” di Conversano;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Pierpaolo Petruzzelli, per delega dell’avv. Donato Antonio Schettini; Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con sentenza n. 4825 depositata in data 13 aprile 2011, resa nell’ambito della controversia intercorsa tra l’odierno ricorrente, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e il Liceo Scientifico Statale “Sante Simone” di Conversano, il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, così decideva:<< accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento del diritto ad essere inquadrato automaticamente nell’area C, profilo professionale di “coordinatore amministrativo” CCNL Scuola, con conseguente adeguamento della progressione stipendiale ed attribuzione del relativo trattamento economico a far data dall’08.03.02; condanna i resistenti in solido a procedere all’esatto inquadramento del ricorrente ed a corrispondere le relative differenze retributive a decorrere dall’8.3.02¦>>
La sentenza de qua è passata in giudicato, non essendo stata impugnata nei termini di legge, come comprovato dalla attestazione resa ai sensi dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. dalla Cancelleria competente in data 2.7.2012. Veniva, quindi, notificata in forma esecutiva in data 5/10 luglio 2012 ma, ciononostante, non veniva eseguita.
Il ricorrente adiva pertanto questo T.A.R. per l’ottemperanza ai sensi e per gli effetti degli artt.112 e ss. c.p.a..
Nelle more del giudizio, in data 20 giugno 2013, il Ministero intimato ha provveduto al solo inquadramento giuridico dell’interessato, demandando al liceo scientifico “Sante Simone” di procedere alla ricostruzione della carriera sotto il profilo economico-retributivo.
In questa parte, dunque, permane l’inadempimento al giudicato formatosi sulla sentenza in questione; sicchè, entro tali limiti, la domanda va accolta.
Sebbene l’amministrazione titolare delle funzioni relative allo stato giuridico ed economico del personale non riservate all’amministrazione centrale e periferica, quali quelle per cui è causa, sia -ex art.14, comma 1, D.P.R. n.275/1999- l’Istituzione scolastica intimata, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione reca condanna dei resistenti in solido, affinchè procedano all’esatto inquadramento del ricorrente ed alla corresponsione delle relative differenze retributive, a decorrere dall’8.3.2002.
Ciò stante, in accoglimento del presente ricorso, l’ordine di procedere alla ricostruzione della carriera sotto il profilo economico-retributivo ed a corrispondere, conseguentemente, al ricorrente le differenze che gli spettano in esecuzione della sentenza n. 4825/2011, va indirizzato ad entrambe le Amministrazioni intimate; al Ministero, in particolare, nell’esercizio dei poteri sostitutivi, impliciti nel nostro sistema giuridico.
Va fissato per l’ottemperanza il termine complessivo di novanta giorni dalla notifica della presente sentenza.
Per il caso di persistente inadempienza dell’Istituto scolastico e del Ministero, si incarica sin d’ora il Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia, con facoltà di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dipendente del suo ufficio, a provvedere decorso il suddetto termine -nella qualità di commissario ad acta e senza diritto ad alcun compenso- all’integrale esecuzione della menzionata sentenza entro l’ulteriore termine di quarantacinque giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata.
Vanno poste a carico dell’Istituzione scolastica stessa e del Ministero intimati, in solido, le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone che la sentenza del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro n. 4825/2011, venga eseguita nei modi e nel termine indicato in motivazione.
Nomina quale commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia, con facoltà di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dipendente del suo ufficio, il quale, ove sia infruttuosamente decorso il predetto termine, provvederà entro l’ulteriore termine di quarantacinque giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata, all’integrale esecuzione della richiamata sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente, senza tuttavia maturare alcun diritto a compenso.
Condanna, in solido, il Ministero e l’Istituzione scolastica intimati al pagamento di € 1.000,00, oltre accessori come per legge, in favore del sig. Vito Leone.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)