Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Stipula del contratto – Clausola stand still – Violazione – Conseguenze
Dev’essere sospesa d’urgenza e in via provvisoria l’aggiudicazione che sia stata seguita dalla stipula del contratto in violazione della clausola stand stil (nella specie, il contratto è stato stipulato dopo 15 giorni dall’aggiudicazione in luogo dei 35 previsti), per evitare che abbia inizio la fornitura, pregiudicando la posizione del ricorrente, prima della trattazione dell’istanza cautelare in sede collegiale.
N. 00681/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01581/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1581 del 2013, proposto da:
General Medical Merate S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Bassani, Mara Boffa, Cristina Bassani e Angelo Giuseppe Orofino, con domicilio eletto in Bari, presso lo studio dell’avv. Alberto Calaprice, alla via Amendola n. 165/5;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Bari;
nei confronti di
Italray S.r.l. mandataria A.T.I. con LM Impianti S.r.l.;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione dirigenziale n. 24269del 30 ottobre 2013, comunicata in data 4 novembre 2013;
e per la declaratoria di inefficacia
del contratto stipulato tra la Stazione appaltante e l’ATI controinteressata ai sensi dell’art. 121, c. 1 lett. c) c.p.a. per violazione del termine di c.d. still e, conseguentemente, per il risarcimento in forma specifica attraverso il subentro della ricorrente nel contratto medesimo;
nonchè, in subordine, per la condanna
dell’Amministrazione al risarcimento per equivalente del danno ingiusto patito dalla ricorrente in conseguenza dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati, con riserva di determinarne l’ammontare nel corso del giudizio;
e cumulativamente per l’applicazione nei confronti dell’Amministrazione delle sanzioni di cui all’art. 123 c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che ricorre il periculum in mora, atteso che l’Amministrazione intimata – a fronte dell’aggiudicazione disposta in data 30/10/2013 in favore della controinteressata – ha già provveduto a stipulare il contratto in data 14/11/2013, con conseguente possibilità di esecuzione della fornitura prima della discussione in sede cautelare del ricorso in esame;
Considerato che l’eventuale esecuzione del contratto realizzerebbe danno irreparabile, vanificando in parte la possibilità di tutela in giudizio delle presunte ragioni della ricorrente;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza cautelare monocratica inaudita altera parte.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 19/12/2013.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 4 dicembre 2013.
Il Presidente | |
Antonio Pasca |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 04/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)