1. Commercio, industria, turismo – Impianti di telefonia mobile – Condivisione di stazioni radio base – Fattispecie


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Provvedimento – Motivazione plurima – Effetti

1. In materia di installazione di antenne, deve ritenersi legittimo il provvedimento di disinstallazione di una stazione radio base ubicata in condivisione con altro gestore laddove non risulti adottata la DIA urbanistica ex art. 22 del DPR n. 380/2001, richiesta dal regolamento comunale per le installazioni che agiscono come nuovo carico sulla struttura preesistente, unitamente alla relazione di calcolo attestante la stabilità  della struttura medesima.


2. Nei provvedimenti caratterizzati da motivazioni plurime, la legittimità  anche di una sola delle ragioni poste a fondamento del provvedimento adottato dalla p.A. preclude l’annullamento dell’atto e comporta l’assorbimento delle censure dedotte contro altro capo del provvedimento.
*
vedi Cons. St., sez., ric. 2130 – 2014; sentenza 23 luglio 2014, n. 3924 – 2014

N. 01610/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02191/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2191 del 2009, proposto da Vodafone Omnitel N.V., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco de Leonardis e Carla de Leonardis, con domicilio eletto in Bari, piazza Aldo Moro, 33;

contro
Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco Caradonna, con domicilio eletto in Bari, via De Rossi, 16;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota protocollo n. 61920 del 27.11.2009, con la quale il dirigente del II Settore Politiche Ambientali e Qualità  della Vita del Comune di Modugno ha ordinato “ad horas” a Vodafone la disinstallazione della Stazione Radio Base ubicata in condivisione con Telecom (denominata 4BA1069-4861-A Modugno Teleregione SSI);
– di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale e, in particolare, dell’art. 4 del regolamento comunale;
e per la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento del danno consequenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Modugno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2013 per le parti i difensori avv.ti Paolo de Leonardis, su delega dell’avv. Francesco de Leonardis, e Gianfranco Caradonna;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
La società  ricorrente Vodafone Omnitel N.V. impugna la nota prot. n. 61920 del 27.11.2009 del dirigente del Comune di Modugno che le ordina la disinstallazione della stazione radio base realizzata in condivisione con Telecom.
Contesta, altresì, l’art. 4 del regolamento comunale per le installazioni di impianti per telecomunicazioni e radiotelevisione operante nel Comune di Modugno (ed approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 22.12.2006) di cui si fa applicazione con la censurata nota.
Chiede, infine, la condanna del Comune al risarcimento del danno patito.
Evidenzia parte ricorrente di aver presentato in data 26.3.2009 istanza per la realizzazione di una stazione radio base in coubicazione con Telecom; di aver ottenuto tutti i pareri e gli assensi necessari (verifica della struttura portante; parere favorevole dell’ARPA; assenso di Telecom alla condivisione con atto del 13.5.2005); di aver proposto e realizzato un intervento sul sito Telecom non implicante alcuna modifica della staticità  del palo preesistente (come si evincerebbe dalla relazione di calcolo depositata).
Secondo la prospettazione della istante si sarebbe verificato nella fattispecie in esame l’assenso tacito di cui all’art. 87, comma 9 dlgs n. 259/2003, essendo trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda avvenuta in data 26.3.2009 senza che sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli.
Ciò nondimeno, il dirigente comunale con l’impugnata nota prot. n. 61920/2009 ordinava la disinstallazione dell’impianto sul presupposto della carenza della DIA urbanistica, della DIA ex art. 22 d.p.r. n. 380/2001 richiesta dall’art. 4 del regolamento comunale per le installazioni che agiscono come nuovo carico sulla struttura (Vodafone non avrebbe certificato la stabilità  del palo portante benchè l’intervento comporti la modifica del carico) e della mancanza della documentazione comprovante l’assenso di Telecom alla condivisione della struttura.
Deduceva Vodafone censure così sinteticamente riassumibili:
1) violazione degli artt. 87 e 88 dlgs n. 259/2003: la disinstallazione ordinata dal Comune di Modugno sarebbe stata disposta in violazione degli artt. 86 e 87 dlgs n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche), posto che le valutazioni urbanistico-edilizie risultano assorbite nel procedimento delineato dall’art. 87 dlgs n. 259/2003 correttamente avviato e concluso dalla società  istante;
2) difetto di istruttoria; eccesso di potere per carenza di istruttoria; eccesso di potere per assoluta irragionevolezza e mancato contemperamento di interessi: il Comune avrebbe ordinato la disinstallazione senza aver effettuato una effettiva istruttoria sulla base dell’erroneo presupposto dell’incidenza dell’intervento de quo sulla stabilità  della struttura portante; non risponderebbe al vero l’affermazione del Comune secondo cui l’intervento avrebbe comportato la modifica del carico del palo poligonale sul quale è stata posizionata la nuova stazione radio base; inoltre, conformemente alla previsione normativa di cui all’art. 87, comma 9 dlgs n. 259/2003, la società  ricorrente avrebbe allegato alla domanda il progetto dell’impianto; se il Comune avesse seguito l’iter procedimentale previsto dalla normativa vigente, avrebbe potuto verificare che – come si desume dalla documentazione tecnica allegata – il palo di proprietà  della Telecom può sostenere sino a nove antenne; inoltre, il Comune ha ordinato la disinstallazione in conseguenza della mancanza di assenso di Telecom in quanto proprietaria del palo; in realtà  l’esistenza dell’assenso di Telecom si evincerebbe dalla documentazione depositata in data 13.5.2009;
3) violazione delle norme che configurano il servizio di telecomunicazioni come servizio pubblico (art. 2 d.p.r. n. 318/1997; direttiva CE n. 22/2002; d.p.r. n. 231/1994; art. 231 d.p.r. n. 156/1973); violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e 90 dlgs n. 259/2003; eccesso di potere per assoluta irragionevolezza e mancato contemperamento di interessi: l’atto impugnato impedirebbe la completa realizzazione della rete, non tenendo in alcun conto le esigenze di assicurare la copertura del servizio sull’intero territorio comunale; in tal modo il Comune di Modugno avrebbe pregiudicato l’interesse pubblico alla realizzazione delle reti di telecomunicazione;
4) violazione della disciplina che promuove la coubicazione e condivisione dei siti (direttiva CE n. 21/2002; artt. 49, comma 1, lett. f, 86, comma 2 e 89, commi 1 e 2 dlgs n. 259/2003): il provvedimento censurato violerebbe la disciplina nazionale e locale in materia di installazione delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche che favorisce la condivisione dei siti;
5) violazione dell’art. 6 legge n. 15/2005; violazione dell’art. 10 bis legge n. 241/1990; violazione degli artt. 7 e ss. legge n. 241/1990; eccesso di potere per contraddittorietà  intrinseca: il Comune avrebbe contemporaneamente avviato il procedimento di dichiarazione di inefficacia della richiesta di rilascio del titolo abitativo ed allo stesso tempo avrebbe ordinato ad horas la disinstallazione dell’impianto con un provvedimento intrinsecamente contraddittorio che violerebbe quanto previsto dagli artt. 7 e ss. legge n. 241/1990; inoltre, il Comune avrebbe ordinato la disinstallazione dell’impianto senza previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di Vodafone ai sensi dell’art. 10 bis legge n. 241/1990;
6) violazione degli artt. 86 e 90 dlgs n. 259/2003: il provvedimento impugnato, con riferimento al progetto per cui è causa, avrebbe ignorato la connotazione propria delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, assimilate ad ogni effetto dalle citate disposizioni alle opere di urbanizzazione primaria ed aventi carattere di pubblica utilità .
Si costituiva l’Amministrazione comunale, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Invero, il regolamento comunale per le installazioni di impianti per telecomunicazioni e radiotelevisione operante nel Comune di Modugno (ed approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 22.12.2006) prevede all’art. 4 che “¦ per le opere di installazione di impianti di telecomunicazione e radiotelevisione sul lastrico solare o in altre parti di edificio esistente, prevedenti opere edilizie nonchè la istallazione e/o realizzazione di vani tecnici che, comunque, agiscono quali nuovi carichi sulle strutture, dovrà  essere prevista una D.I.A. ex art. 22 del d.p.r. 380/2001 ed adeguamento dell’intero edificio alle recenti norme tecniche per le costruzioni, ove applicabili. Gli immobili oggetto di installazione dovranno essere, comunque, in regola rispetto alle normative edilizio – urbanistiche vigenti, nonchè in possesso di agibilità  o abitabilità .”.
La citata disposizione regolamentare implica evidentemente la necessità  di asseverare la conformità  urbanistica e statica della struttura a mezzo di DIA ex art. 22 del d.p.r. 380/2001 e, conseguentemente, di produrre, in uno al progetto, anche la annessa relazione di calcolo di un tecnico abilitato.
A tal riguardo, va evidenziato che la dichiarazione di inizio attività  (dopo la novella di cui all’art. 80, comma 1, lett. d) dlgs n. 70/2012: segnalazione certificata di inizio attività ) di cui all’art. 87, comma 3 dlgs n. 259/2003 (“Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità  sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività , conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all’allegato n. 13.”) è riconducibile alla categoria generale di cui all’art. 19 legge n. 241/1990.
Trovano, conseguentemente, applicazione il comma 1 del menzionato art. 19 legge n. 241/1990 (“La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà  per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità  personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonchè, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità  da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.”) e, per quanto concerne i profili urbanistici e della sicurezza, l’art. 23, comma 1 d.p.r. n. 380/2001 (“Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività , almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità  delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.”).
Dal combinato disposto delle disposizioni in commento (artt. 87, comma 3 dlgs n. 259/2003, 19, comma 1 legge n. 241/1990 e 23, comma 1 d.p.r. n. 380/2001) si desume l’indispensabilità  della produzione, unitamente alla SCIA relativa ad infrastruttura di comunicazione elettronica, di una relazione di calcolo predisposta da un progettista abilitato, a fronte della proposta di realizzazione di un impianto implicante nuovi carichi sulle strutture preesistenti, come appunto previsto dall’art. 4 del regolamento comunale in esame.
Nel caso di specie la relazione di calcolo prodotta nel corso del presente giudizio reca il numero di protocollo del Comune di Bari (risalente al novembre 2002 ed a firma dell’ing. Cosimo Massimo Cardone) e non già  del Comune di Modugno; nè risulta dagli atti di causa che apposita relazione di calcolo sia stata allegata all’istanza depositata presso il Comune di Modugno in data 26.3.2009.
àˆ evidente (cfr. pag. 2 della citata relazione) che la relazione di calcolo depositata da Vodafone si riferisce ad un diverso progetto da realizzare in una differente località  (Bari).
Nè a tal fine può ritenersi sufficiente quanto affermato dall’ing. Santoro nel Progetto esecutivo per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare (quella oggetto di causa) in co-locazione con stazione radio base di altro gestore (Telecom): “Considerando l’esiguità  dell’intervento da realizzare, le sollecitazioni aggiuntive (essenzialmente dovute all’azione del vento), rientrano, certamente, nei limiti di capacità  portante del palo esistente nonchè della sua fondazione”.
Si tratta, infatti, di affermazione priva di una puntuale relazione di calcolo.
Operate dette valutazioni, si deve altresì opinare nel senso che i Comuni possano legittimamente incidere sulla collocazione delle antenne radio base con una propria regolamentazione, a condizione che detta disciplina non abbia l’effetto di impedire in modo indiscriminato la loro installazione nell’ambito del territorio comunale, ovvero non la assoggetti a limiti non adeguati al fine della salvaguardia dei concomitanti interessi oggetto di tutela (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 4 dicembre 2009, n. 3029).
Nel caso di specie è evidente come il censurato art. 4 del regolamento non abbia l’effetto di impedire in modo indiscriminato l’installazione di antenne radio base nell’ambito del territorio comunale (avendo ad oggetto la particolare ipotesi di nuovi carichi su impianti preesistenti) e come assoggetti la realizzazione di detti impianti a limiti adeguati al fine della salvaguardia dell’interesse alla stabilità  della complessiva struttura e della pubblica incolumità .
Ne consegue che il Consiglio Comunale con l’introduzione della previsione di cui all’art. 4 del regolamento poteva legittimamente imporre, come avvenuto nella fattispecie oggetto del presente giudizio, la presentazione di una DIA urbanistica in ipotesi di realizzazione di installazioni che agiscono quali nuovi carichi sugli impianti preesistenti.
Ed è parimenti legittima l’interpretazione – operata dall’Amministrazione comunale con la gravata nota prot. n. 61920/2009 – della disposizione regolamentare in commento nel senso di richiedere, in uno alla DIA urbanistica, una relazione di calcolo in ordine alla stabilità  della struttura.
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, non può sostenersi che vi sia stata alcuna carenza istruttoria da parte dell’Amministrazione comunale.
Ciò premesso in ordine alla legittimità  della suddetta ragione “ostativa” alla realizzazione dell’impianto proposto da Vodafone (ragione posta a fondamento della gravata nota n. 61920/2009: i.e. omesso riferimento, da parte della ditta istante, alla stabilità  del palo poligonale di 36,00 metri di altezza, sul quale è stata posizionata la nuova stazione radio Vodafone), nel caso di specie può trovare applicazione il principio – ormai costante nella giurisprudenza amministrativa – secondo cui: “In via generale, è sufficiente per la conservazione del provvedimento amministrativo sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome e non contraddittorie, che sia fondata anche una sola di esse; pertanto, nel giudizio promosso contro un siffatto provvedimento, il giudice, ove ritenga infondate le censure dedotte avverso una delle autonome ragioni poste alla base dell’atto impugnato, idonea, di per sè, a sorreggere la legittimità  del provvedimento impugnato, ha la potestà  di respingere il ricorso su tale base, con declaratoria di “assorbimento” delle censure dedotte contro altro capo del provvedimento, indipendentemente dall’ordine in cui le censure sono articolate dall’interessato nel ricorso, in quanto la conservazione dell’atto (indipendentemente dalla eventuale invalidità  di taluna delle autonome argomentazioni che lo sorreggono) fa venir meno l’interesse del ricorrente all’esame dei motivi dedotti contro tali ulteriori argomentazioni.” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 giugno 2005, n. 3052).
In tal senso si è di recente pronunciato Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2543: “Ove l’atto impugnato (provvedimento o sentenza) sia legittimamente fondato su una ragione di per sè sufficiente a sorreggerlo, diventano irrilevanti, per difetto di interesse, le ulteriori censure dedotte dal ricorrente avverso le altre ragioni opposte dall’autorità  emanante a rigetto della sua istanza.”.
Nella presente fattispecie è sufficiente, per la conservazione della censurata nota n. 61920/2009 (che è sorretta da più ragioni giustificatrici tra loro autonome e non contraddittorie), la legittimità  della motivazione fondata sulla omessa dimostrazione della stabilità  del palo portante.
Possono, quindi, dichiararsi “assorbite” le censure dedotte contro altri capi della impugnata nota prot. n. 61920/2009.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
Essendo stata riscontrata la legittimità  del contestato provvedimento, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria azionata dalla ricorrente.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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