1. Contratti pubblici – Gara – Procedura negoziata senza pubblicazione del bando – Prosecuzione del servizio con il gestore uscente – Obbligo – Non sussiste  


2. Contratti pubblici –  Gara – Procedura negoziata senza pubblicazione del bando – Obbligo di invito del gestore uscente – Sussistenza elemento fiduciario – Necessità 
 

 
1. Nel caso venga indetta una procedura negoziata d’urgenza,  senza previa pubblicazione del bando, per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, non sussiste in capo all’Amministrazione comunale l’obbligo di assicurare la necessaria prosecuzione del servizio, sino all’esito della procedura, per il tramite del gestore uscente. 


2. In caso di indizione di una procedura negoziata urgente,  senza previa pubblicazione del bando, per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, è legittima la scelta del Comune di non invitare il gestore uscente qualora sia venuto meno l’elemento fiduciario a causa di ripetute e comprovate violazioni contrattuali a carico dell’impresa.
 

N. 00679/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01422/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1422 del 2013, proposto da:

T. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Pasquale Procacci, Marco Sabino Loiodice e Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Nicolai, n. 29;

contro
Comune di Monopoli, rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Nocera, con domicilio eletto presso Francesco Semeraro in Bari, via Dante n. 51; Ministero dell’Interno; 

nei confronti di
Società  Ecologica Pugliese S.r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– in parte qua delle ordinanze contingibili ed urgenti, prot. n. 458 del giorno 11.10.2013 e prot. n. 475 del 18.10.2013, emanate dal Sindaco del Comune di Monopoli e recanti indirizzo al Dirigente della Polizia Locale d’indire d’urgenza una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, nonchè ordine di prosecuzione del servizio fino al 15 novembre 2013 alla società  ricorrente, attuale appaltatrice del servizio;
– della nota prot. n. 48293 del giorno 8.10.2013 del Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Monopoli, recante comunicazione alla ricorrente della determinazione di non procedere alla proroga del contratto del servizio di igiene urbana in favore della ditta T. e d’indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l’individuazione del nuovo gestore;
– della determinazione del Dirigente della VI A.O. Polizia Locale del Comune di Monopoli n. RCG 01263 del 15.10.2013, recante cessazione a scadenza contrattuale del contratto del servizio di igiene urbana stipulato con la ditta T. e adozione determinazione a contrarre per la selezione con procedura d’urgenza di un operatore economico qualificato cui affidare il servizio per sei mesi;
– dei provvedimenti di indizione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e dell’aggiudicazione del servizio di igiene pubblica adottati dal Comune di Monopoli, ancorchè non conosciuti dalla ricorrente;
-di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;
– nonchè, ove occorra, delle determine dirigenziali del Comune di Monopoli nn. 1127/13, 1157/13 e 1228/13 e delle note della stessa Amministrazione prot. nn. 47099 e 47955, rispettivamente dei giorni 1.10.2013 e 7.10.2013, tutte recanti contestazioni alla ricorrente di presunte inadempienze contrattuali per le quali è prevista solo penalità  pecuniaria;
nonchè per la declaratoria di inefficacia
del contratto (laddove già  stipulato) tra il Comune di Monopoli e la società  Ecologica Pugliese s.r.l. per la gestione provvisoria del servizio di igiene urbana.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv. Pasquale Procacci e avv. Pierluigi Nocera;
 

Ritenuto, nei limiti della sommaria cognizione della fase cautelare, che non ricorrono i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare, tenuto conto, da una parte, che non sussiste in capo al Comune di Monopoli l’obbligo di assicurare la necessaria prosecuzione del servizio per il tramite del gestore uscente e, dall’altra, che la scelta del Comune di non invitare la ricorrente alla procedura negoziata trovi adeguata giustificazione nel venir meno dell’elemento fiduciario, conseguente alle ripetute violazioni contestate a carico della T. da parte dell’Ente intimato, di cui si dà  atto nella documentazione prodotta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 26 giugno 2014.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune di Monopoli delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1500,00 (millecinquecento/00). Nulla per le parti non costituite.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente FF
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)