Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Titoli abilitativi – Certificato di agibilità – Presupposti – Certificato di idoneità statica dell’immobile – Non sufficiente
Ai fini del rilascio del certificato di agibilità , non è sufficiente la presentazione da parte dell’interessato del solo certificato d’idoneità statica (su tale presupposto il TAR ha rigettato l’istanza cautelare avverso l’annullamento d’ufficio dell’agibilità rilasciata a suo tempo per un capannone agricolo).
N. 00673/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01365/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1365 del 2013, proposto da:
Saverio Soranno, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Maria Mongelli e Michele Mongelli, con domicilio ex lege presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Segreteria Sezione III, in Bari, Piazza Massari, nn. 6-14;
contro
Comune di Sannicandro di Bari, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Cozzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, corso Cavour, n. 31;
nei confronti di
Francesco Laraspata, rappresentato e difeso dall’avv. Fabiana Pizzulli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Bari, via Putignani, n. 200;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determina del 19/06/2013 Prot. n.7356 del 24/06/2013 emessa dalla Dirigente del Settore “Assetto del Territorio” di annullamento del certificato di agibilità n.10/13 emesso dallo stesso organo in data 20/03713 relativo al deposito agricolo ubicato in Sannicandro di Bari alla via Arcamone snc, in seguito a preavviso di annullamento del certificato Prot. n.6727 dell8/06/20l3 anch’esso per quanto di ragione impugnato con il presente ricorso essendone atto presupposto
– qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza degli atti come sopra impugnati e che con gli stessi sia comunque posto in rapporto di correlazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sannicandro di Bari e di Francesco Laraspata;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Monica Picciallo, Giuseppe Cozzi e Davide Maggiore;
CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, non emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare che, come risulta dalla documentazione depositata in giudizio dal Comune resistente, parte ricorrente illegittimamente, in quanto in contrasto con la normativa richiamata nel provvedimento impugnato e nel preavviso di rigetto, ha ritenuto sufficiente presentare il certificato di idoneità statica;
RILEVATO che neppure sussiste all’attualità il danno grave e irreparabile richiesto dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura cautelare, posto che la stessa parte ricorrente afferma che l’annullamento per cui è causa “prelude alla revisione della Concessione Edilizia n. 87 del 3.6.1999”;
RITENUTO, quanto alle spese della presente fase cautelare, che, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Condanna parte ricorrente al pagamento di complessivi € 1.200,00 (euro milleduecento/00), di cui € 600,00 (euro seicento) in favore di parte resistente ed € 600,00 (euro seicento) in favore del controinteressato, a titolo di spese, diritti ed onorari di causa della presente fase cautelare, oltre IVA e CPA.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)