Processo amministrativo – Istanza cautelare monocratica – Pregiudizio patrimoniale –  Requisito dell’estrema gravità  ed urgenza – Insussistenza

 
Non può essere accolto con decreto inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a. per insussistenza del requisito della estrema gravità  e urgenza, la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, ove l’udienza camerale risulti già  fissata con precedente decreto presidenziale, allorchè il pregiudizio lamentato abbia un contenuto prevalentemente economico, risarcibile per equivalente, ferma restando la concessione della tutela in forma specifica a seguito della trattazione camerale.
 

N. 00658/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01422/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)

Il Giudice delegato
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1422 del 2013, proposto da: 
Tra.De.Co S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Pasquale Procacci, Marco Sabino Loiodice, Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso Aldo Loiodice in Bari, via Nicolai, n. 29; 

contro
Comune di Monopoli, Ministero dell’Interno; 

nei confronti di
Societa’ Ecologica Pugliese S.r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– in parte qua delle ordinanze contingibili ed urgenti, prot. n. 458 del giorno 11.10.2013 e prot. n. 475 del 18.10.2013, emanate dal Sindaco del Comune di Monopoli e recanti indirizzo al Dirigente della polizia locale d’indire d’urgenza una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, nonchè ordine di prosecuzione del servizio fino al 15 novembre 2013 alla società  ricorrente, attuale appaltatrice del servizio;
– della nota prot. n. 48293 del giorno 8.10.2013 del Comandante del Corpo di polizia municipale del Comune di Monopoli, recante comunicazione alla ricorrente della determinazione di non procedere alla proroga del contratto del servizio di igiene urbana in favore della ditta TRADECO e d’indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l’individuazione del nuovo gestore;
– della determinazione del Dirigente della VI AO Polizia Locale del Comune di Monopoli n. RCG 01263 del 15.10.2013, recante cessazione a scadenza contrattuale del contratto del servizio di igiene urbana stipulato con la ditta TRADECO e adozione determinazione a contrarre per la selezione con procedura d’urgenza di un operatore economico qualificato cui affidare il servizio per sei mesi;
– dei provvedimenti di indizione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e dell’aggiudicazione del servizio di igiene pubblica adottati dal Comune di Monopoli, ancorchè non conosciuti dalla ricorrente;
-di ogni altro presupposto, consequenziale e comunque connesso;
– nonchè, ove occorra, delle determine dirigenziali del Comune di Monopoli nn. 1127/13, 1157/13 e 1228/13 e delle note della stessa Amministrazione prot. nn. 47099 e 47955 rispettivamente del I.10.2013 e 7.10.2013, tutte recanti contestazioni alla ricorrente di presunte inadempienze contrattuali per le quali è prevista solo penalità  pecuniaria;
nonchè per la declaratoria di inefficacia
(laddove già  stipulato) del contratto tra il Comune di Monopoli e la società  Ecologica Pugliese s.r.l. per la gestione provvisoria del servizio di igiene urbana.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la seconda istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato che, a seguito di prima istanza di decreto inaudita altera parte, risulta già  fissata l’udienza camerale del 28.11.2013, per la trattazione in contraddittorio della domanda cautelare;
rilevato che il pregiudizio fatto valere ha carattere economico e risarcibile per equivalente, ferma restando la tutela in forma specifica che potrà  essere concessa a seguito di trattazione camerale;
ritenuto che il tempo intercorrente fino alla trattazione in contraddittorio rende tale pregiudizio contenuto in termini economici;
ritenuto, pertanto, che non sussiste il requisito della estrema gravità  ed urgenza e che, nel bilanciamento degli opposti interessi, va ritenuto preminente quello alla trattazione in contraddittorio;
 

P.Q.M.
Respinge l’istanza di adozione di misure cautelari monocratiche e conferma la fissazione dell’udienza camerale per la trattazione collegiale in data 28.11.2013.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 18 novembre 2013.
 
 
 
 
 

  Il Giudice delegato
  Desirèe Zonno


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 18/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)