1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Eccezione tardività ricorso – Computo termine – Dalla data di consegna all’Ufficiale giudiziario
2. Enti e organi della p.A. – Comune – Diniego contributi economici continuativi – Per vizio di forma – Periculum in mora – Sussiste – Fattispecie
1. La notificazione del ricorso si ha per compiuta alla data di consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario.
2. Sussiste il periculum in mora, ai fini della concessione della misura cautelare proposta avverso il diniego di contributi economici continuativi da parte del Comune, ove dall’istanza di accesso ai contributi, compilata su modulo pre-stampato, emerga lo stato di bisogno economico in cui versa il nucleo famigliare, sicchè “l’attenzione al dato formale deve considerarsi recessiva rispetto al profilo di legalità sostanziale” (nella specie, la ricorrente aveva erroneamente barrato la casella relativa all’istanza per ottenere i – diversi – contributi straordinari).
N. 00664/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01375/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1375 del 2013, proposto da:
E. C., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Minelli, con domicilio presso Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari;
contro
Comune di Modugno, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Cristina Carlucci, con domicilio presso Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari;
nei confronti di
R.P., L. M.;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-della determinazione dirigenziale n.457/2013 del 9.5.2013, pubblicata sull’Albo pretorio del Comune di Modugno dal 30.5.2013 al 13.6.2013, con cui sono state approvate le graduatorie per la concessione di contributi economici continuativi ex art.19 del Regolamento comunale per la concessione di benefici economici;
– del provvedimento di esclusione dell’istanza prodotto dalla ricorrente, mai formalmente comunicato;
-di ogni altro atto ai predetti connesso, sia presupposto che consequenziale, ancorchè non conosciuto, in quanto lesivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Modugno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Giovanni Minelli; Giuseppe Cozzi, per delega dell’avv. Cristina Carlucci;
Considerato che l’eccezione di tardività opposta dalla difesa dell’Amministrazione comunale va disattesa, risultando il deposito del ricorso presso gli Ufficiali giudiziari in data 26.9.2013;
Considerato, altresì, che dall’istanza di accesso ai contributi per cui è causa, compilata su modulo pre-stampato, emergono chiaramente le ragioni per le quali il contributo stesso è stato richiesto (cfr. parte dedicata ai “motivi”); motivi che consentono agevolmente di qualificarla quale richiesta ex art. 19 del regolamento comunale, sebbene risulti erroneamente barrata la casella corrispondente all’istanza per contributi straordinari ex art. 18 del regolamento stesso;
Ritenuto che l’attenzione al dato formalistico debba essere recessiva rispetto ai profili di legalità sostanziale;
Ritenuto, infine, sussistere il periculum in mora, considerata la situazione di disagio economico in cui versa la ricorrente;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie la su indicata istanza cautelare ai fini dell’esame della richiesta di contributo. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)