1. Contratti pubblici – Aggiudicazione – Valutazione dell’offerta – Anomalia – Mancata allegazione di listini e preventivi – Non rileva – Condizioni
2. Contratti pubblici – Aggiudicazione – Valutazione dell’offerta – Anomalia – Termine ex art. 88 del D.Lgs. n. 163/2006 – Non è perentorio
1. In sede di valutazione dell’anomalia di un’offerta, la mancata allegazione di listini e di preventivi di ditte fornitrici non incide sulla ragionevolezza delle giustificazioni che collegano i prezzi offerti con la proprietà di mezzi e macchinari.
2. Non ha natura perentoria il termine di cui all’art. 88 del D.Lgs. n. 163/2006, concesso all’offerente ai fini della presentazione delle giustificazioni relative alla propria offerta ritenuta anormalmente bassa.
N. 00642/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01289/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1289 del 2013, proposto da:
Impresa “Toscano Geom Nicola”, rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Bavaro, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Emanuele, 172;
contro
Comune di Cellamare, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Emanuele Petronella, con domicilio eletto in Bari, via Principe Amedeo n. 165;
nei confronti di
La Pulitecnica di Murgolo D. & Figli S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Morollo, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari;
“Engineering Planning Costruction S.r.l.”, “Edilux S.r.l.”;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione n. 22 del 2.9.2013 del resistente Comune di Cellamare di aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata La Pulitecnica s.r.l. per € 193.911,30 della procedura di gara per l’affidamento dei lavori di “realizzazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria area ERP”, della nota prot. n. 4078 del 5.9.2013 di comunicazione dell’aggiudicazione nonchè della successiva nota comunale prot. n. 4267 del 23.9.2013 nella parte in cui lo stesso Comune resistente ha rigettato con motivazioni erronee ed illogiche le articolate contestazioni mosse dalla ricorrente nei confronti della mancata esclusione dalla gara delle due controinteressate e, per derivazione, della conseguente ed altrettanto illegittima aggiudicazione in favore della prima delle due concorrenti controinteressate;
– delle determinazioni del seggio di gara (di cui ai verbali del 22.7.2013, del 30.7.2013 e del 2.9.2013) di mancata esclusione delle due controinteressate (classificatesi prima e seconda in graduatoria) in violazione delle disposizioni di legge e del disciplinare di gara, anche in relazione al giudizio di congruità espresso dalla stazione appaltante in relazione all’offerta anomala della seconda classificata;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, ancorchè non conosciuto, ivi compresi, l’approvazione delle risultanze di gara nonchè il diniego di autotutela disposto dall’ente resistente sulla diffida a revocare in autotutela dell’impresa ricorrente del 12.9.2013 e il contratto di appalto se dovesse eventualmente esser stipulato nelle more del giudizio fra l’aggiudicataria e la stazione appaltante.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cellamare e de La Pulitecnica di Murgolo D. & Figli S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Gabriele Bavaro, avv. Domenico E. Petronella e avv. Antonio Morollo;
Considerato che la ricorrente si è classificata al terzo posto nella graduatoria per l’affidamento delle opere di urbanizzazione entro l’area ERP del Comune di Cellamare;
considerato che i motivi dedotti contro le due concorrenti non appaiono prima facie fondati, in particolare quelli formulati nei confronti della seconda classificata, Engineering Planning Construction, in quanto la mancata allegazione di listini e di preventivi di ditte fornitrici non sembra incidere sulla ragionevolezza delle giustificazioni che collegano i prezzi offerti con la proprietà di mezzi e macchinari (per i quali quindi non è necessario il nolo);
considerato peraltro che la denunciata tardività delle giustificazioni sembra trovare risposta nella breve proroga concessa dal Comune, motivata dall’invio della relativa richiesta in periodo feriale (13 agosto); inoltre il termine di cui all’art. 88 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 non ha carattere perentorio, essendo fissato nell’esclusivo interesse del concorrente per consentirgli un’effettiva partecipazione al procedimento di verifica dell’anomalia;
considerato pertanto che al complesso dell’azione demolitoria non appare corrispondere un effettivo interesse;
considerato dunque che non si rinvengono nella fattispecie i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi degli articoli 55 e 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
considerato che il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese della fase cautelare;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda) respinge la suindicata domanda cautelare.
Compensa tra le parti le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente FF, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)