1. Istruzione pubblica – Concorso pubblico – Commissione valutatrice – Composizione – Rappresentante associazione professionale  – Legittimità 


2. Istruzione pubblica – Concorso pubblico – Commissione valutatrice – Composizione – Nomina componenti integrativi – Suddivisione in sottocommissioni – Art. 97 Cost. – Legittimità 


3. Istruzione pubblica – Concorso pubblico – Valutazione prove – Specificazione criteri di valutazione – Termine


4. Istruzione pubblica – Concorso pubblico – Valutazione prove – Criteri di valutazione – Sindacabilità  – Limiti


5. Istruzione pubblica – Concorso pubblico – Valutazione prove – Motivazione – Sindacabilità  – Limiti


6. Istruzione pubblica – Concorso pubblico – Valutazione prove – Tempi di correzione elaborati – Irrilevanza-  Ragioni 


7. Accesso – Concorso pubblico – Elaborati di altri concorrenti – Ove il  ricorrente risulti escluso – Infondatezza

1. La semplice appartenenza di un componente di una commissione esaminatrice di concorso ad una associazione professionale non integra la  violazione dell’art.9 del d.P.R. n. 487/1994, in quanto la norma si limita a vietare la diversa ipotesi della designazione del commissario da parte della associazione professionale.


2. Ai sensi dell’art.9, co. 3, DPR n. 487/1994, le commissioni esaminatrici dei concorsi per  titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni “qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità “: è dunque legittima, in applicazione del principio di buon andamento ex art. 97 Cost.,  l’integrazione dei commissari di concorso  e la loro suddivisione in sottocommissioni ove il numero dei concorrenti sia molto elevato (pur se inferiore al limite orientativo fissato dal predetto DPR).


3. Il termine della prima riunione della Commissione di concorso stabilito dall’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 per la determinazione dei criteri di valutazione non assume natura perentoria, onde è legittima la fissazione dei criteri in una seduta successiva, tenutasi comunque prima dell’inizio della valutazione delle  prove d’esame.


4. Nell’ambito del concorso per dirigente scolastico, i criteri di valutazione delle prove elaborati dalla Commissione di concorso possono essere sindacati dal G.A. soltanto se manifestamente  irragionevoli, arbitrari o frutto di travisamento dei fatti, trattandosi di attività  caratterizzata da un’ampia discrezionalità  amministrativa (nella specie è stata ritenuta legittima e trasparente  la prefissione da parte della Commissione di un elevato numero di criteri di giudizio  e la loro articolazione su di una scala in trentesimi).


5.  Il giudizio espresso dalla Commissione di concorso è strettamente discrezionale, come tale sindacabile dal G.A. nella sola ipotesi di macroscopico errore logico, e richiede una motivazione più articolata, che vada oltre la mera valutazione numerica, nella sola ipotesi in cui l’assegnazione di un punteggio inferiore a quello minimo non fosse raggiunta all’unanimità .  


6. Nei concorsi pubblici, la stringatezza dei tempi di correzione degli elaborati costituisce vicenda normalmente sottratta al controllo di legittimità ; la relativa censura deve essere ritenuta inammissibile, ove sia prospettata non in relazione ad un dato assoluto (tempo effettivamente occorso per la correzione delle prove del candidato ricorrente), ma ad un dato relativo (tempi medi di correzione per tutti i candidati).


7. Dev’essere rigettata l’istanza di accesso del concorrente escluso dal pubblico concorso diretta ad acquisire copia delle prove di altri concorrenti se il ricorso proposto dal medesimo istante  avverso gli atti di concorso sia stato respinto: infatti, l’eventuale illegittimità  dei giudizi espressi sulle prove dei candidati oggetto di accesso, non potrebbe rimettere in discussione l’esito del concorso per il ricorrente.

N. 01528/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00977/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 977 del 2012, proposto da: 
Emanuela Danese, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Poliseno e Gianluca Lucchetti, con domicilio eletto presso Massimo Poliseno in Bari, via Sparano N. 82; 

contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Lucia Portolano, Mina Fabrizio, Daniela Savoia, Maurizio Fino, Antonio De Blasi; 

per l’annullamento
– del provvedimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, del 4 maggio 2012, prot. n. 2932, ed in particolare degli allegati 1 e 2, contenenti l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, nella parte in cui non è inclusa la ricorrente;
– del d.d.g. del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. n. 8169 del 26 settembre 2011 avente ad oggetto la costituzione della Commissione Giudicatrice del concorso per il reclutamento nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica di n. 236 dirigenti scolastici del ruolo della Regione Puglia, per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche rieducative, nonchè del d.d.g. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. n. 9658 del 24 novembre 2011 e del d.d.g. e prot. n. 10226 del 22 dicembre 2011;
– del verbale n. 8 del 3 gennaio 2012, con il quale sono stati determinati i criteri di correzione e di valutazione delle prove scritte, nonchè delle schede a) e b) di cui agli allegati 8 e 9;
– del verbale n. 25 del 22 febbraio 2012, riguardante lo svolgimento delle operazioni condotte dalla Commissione alla data di correzione degli elaborati della ricorrente;
– delle schede personali allegate agli elaborati svolti dalla ricorrente nn. 424 A e 424 B, consegnate in data 7 giugno 2012 a seguito di istanza di accesso ex lege n. 241 del 10, con le quali la commissione ha assegnato i punteggi parziali e poi quello complessivo, giudicando insufficiente una delle due prove scritte;
– della comunicazione a mezzo mail del 1° giugno 2012, con la quale è stato dato parziale accoglimento alla istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente ai sensi della legge n. 241 del 1990;
– del bando di concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche rieducative, di cui al d.d.g. 13 luglio 2011,.pubblicato su G.U. del 15.7.2011 – IV Serie Speciale, nonchè dell’allegato 1, da cui risulta che per il ruolo della Regione Puglia sono stati messi a concorso n. 236 dirigenti scolatici;
– – di ogni altro provvedimento connesso presupposto o consequenziale, ivi compreso il verbale della Commissione Giudicatrice n. 10 del 10 gennaio 2012.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca e dell’U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2013 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv. Francesco Racanelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Espone parte ricorrente di aver partecipato al concorso per esami e titoli per il reclutamento di 2386 posti di dirigenti scolastici, di cui 236 per la Regione Puglia, indetto con decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione del 13 luglio 2011. La gestione della procedura concorsuale è stata demandata, a livello regionale all’Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente, per tutti le conseguenti operazioni: nomina delle commissioni esaminatrici, organizzazione dello svolgimento delle prove, approvazione delle graduatorie e successiva nomina dei vincitori.
Parte ricorrente, non avendo superato le prove scritte, avendo conseguito il punteggio di 15/30 nella seconda prova scritta, non è stata ammessa alla prova orale ed impugna sia il provvedimento di esclusione che gli atti della procedura concorsuale, deducendone l’illegittimità  con varie censure, riconducibili sia a violazioni procedurali che all’asserita erronea valutazione, da parte della commissione giudicatrice, degli elaborati della odierna ricorrente, in particolare per quanto attiene alla seconda prova.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’istruzione dell’università  e della ricerca e l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 3 ottobre 2013 la causa è stata introitata per la decisione.
Si prescinde dalla disamina delle eccezioni preliminari, prospettate dalla difesa delle intimate Amministrazioni, in quanto il ricorso è infondato nel merito.
Con le prime due censure A e B parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità  dei provvedimenti impugnati in riferimento alla composizione della Commissione Giudicatrice sotto due distinti profili.
Va disattesa il primo profilo doglianza, con cui si deduce la violazione dell’art. 35 D.Lgs 235/2001 e dell’art. 9 del DPR 487/94, del principio di imparzialità  dell’attività  amministrativa per l’asserita contestata presenza in commissione di un rappresentante sindacale ovvero di associazione professionale nella commissione giudicatrice.
Al riguardo si osserva che non risulta che l’associazione in questione (Associazione Europea Insegnanti) sia un’associazione sindacale.
Quanto alla natura di associazione professionale, la disposizione, la cui violazione parte ricorrente invoca (art. 35 d.lgs 165/2001: “e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”), a ben guardare, esclude la designazione da parte delle associazioni professionali e non la semplice appartenenza alle stesse, anche se con ruolo apicale. Ipotesi che pacificamente non ricorre nel caso in esame. (in senso conforme questo Tribunale sentenza n. 1072/2013 concernente lo stesso concorso di cui è causa).
Nè può trovare accoglimento l’ulteriore profilo di doglianza, riguardante la nomina di componenti integrativi e la suddivisione in sottocommissioni, con cui è stata dedotta la violazione del principio di trasparenza dell’attività  amministrativa e dell’art. 9, terzo comma, del D.P.R. n. 487 del 1994, secondo cui “le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità “.
Nel caso di specie, dato che il numero dei partecipanti alle prove scritte era soltanto di n. 867 unità , sarebbe illegittimo il provvedimento, che ha deliberato l’integrazione della Commissione Giudicatrice con due ulteriori componenti e l’articolazione della stessa in due sottocommissioni, in quanto la suindicata normativa prevede che “a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a 500”.
Tale prospettazione non può essere condivisa, in quanto la suddivisione in due sottocommissioni, tenuto conto dell’elevato numero di partecipanti al concorso, costituisce applicazione del principio costituzionale di buon andamento dell’amministrazione ex art. 97 Cost., che comprende anche la celerità  dell’azione delle P.A.
I motivi C, D ed E, possono essere trattati congiuntamente, in quanto tutti concernenti l’asserita illegittimità  riguardante la determinazione dei criteri di correzione e di valutazione per violazione dei principi di legalità  e di trasparenza nell’azione amministrativa ed eccesso di potere con riferimento alla determinazione dei criteri di correzione e di valutazione; violazione del principio di parità  di trattamento a livello nazionale (motivo C), eccesso di potere e violazione del principio di ragionevolezza, logicità  e trasparenza nella formulazione letterale dei criteri di valutazione e nell’attribuzione dei punteggi del secondo elaborato (motivo D ed E) .
Tali censure appaiono prive di pregio.
Al riguardo in primo luogo si osserva che la ricorrente assume l’illegittimità  del bando per non aver previsto la determinazione dei criteri di valutazione degli elaborati prima dello svolgimento delle prove concorsuali.
Ciò avrebbe consentito ai candidati di conoscere preventivamente l’orientamento della commissione giudicante nella valutazione e di individuare delle priorità  nello svolgimento degli elaborati in relazione alla rilevanza dei parametri individuati.
La doglianza è infondata.
Il Collegio osserva che la mancata conoscenza preventiva dei criteri da parte dei candidati è la conseguenza della decisione della commissione di fissare i criteri successivamente allo svolgimento delle prove scritte e prima della correzione.
In ordine alla problematica della previa fissazione dei criteri e delle modalità  delle prove concorsuali che, ai sensi dell’articolo 12 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, devono essere stabiliti dalla commissione esaminatrice nella sua prima riunione, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che tale principio deve essere inquadrato nell’ottica della trasparenza dell’attività  amministrativa, perseguita dal legislatore, che pone l’accento sulla necessità  della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è da ritenersi legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purchè prima della loro concreta valutazione (TAR Calabria Catanzaro sez. II n. 135/2013 e n.1561/2011; Cons. Stato sez. V 4 marzo 2011 n. 1398).
La ricorrente deduce altresì che la commissione avrebbe determinato parametri di valutazione e criteri di correzione illegittimi, ma tali censure sono infondate, in quanto con le stesse si chiede in sostanza al Tribunale di sindacare i criteri di valutazione delle prove scritte elaborati dalla commissione.
Ciò precisato, occorre richiamare il pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’attività  di individuazione dei criteri di valutazione nell’ambito di una procedura concorsuale è frutto dell’ampia discrezionalità  amministrativa di cui è fornita la commissione per lo svolgimento della propria funzione, conseguentemente escludendosi che le relative scelte siano assoggettabili al sindacato di legittimità  del giudice amministrativo impingendo esse nel merito dell’azione amministrativa salvo che non siano ictu oculi inficiate da irragionevolezza, irrazionalità , arbitrarietà  o travisamenti dei fatti; pertanto, in assenza di un rilevante scostamento dai detti canoni di coerenza, le scelte operate dalla commissione appaiono del tutto immuni dalle censure proposte (ex multis Cons. Stato Sez. IV 28 maggio 2012 n. 3165; T.A.R. Roma Lazio sez.I 12 aprile 2012 n. 3339).
Si soggiunga che nel concorso in esame il tasso di discrezionalità  della commissione nella elaborazione dei criteri si presentava molto ampio atteso che il bando di concorso si limitava all’art. 10 ad indicare genericamente le finalità  del reclutamento (“accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello operativo, in relazione alla funzione di dirigente scolastico”) ma non indicava gli obiettivi specifici della singola prova.
L’introduzione di una pluralità  dei descrittori e la loro articolazione su una scala in trentesimi, non solo non appare irragionevole e arbitraria come sostenuto dalla ricorrente ma, ad avviso del Collegio, persegue due finalità  virtuose: da una parte autolimita il potere discrezionale della stessa commissione nella successiva valutazione degli elaborati, dall’altra rende più compiutamente conoscibile il percorso seguito dalla commissione esaminatrice nell’attribuzione del voto, in omaggio al principio di trasparenza.
Il motivo di ricorso dunque non può trovare accoglimento.
Con le censure G ed F, che possono essere trattati congiuntamente, in quanto concernenti la valutazione specifica degli elaborati svolti dalla odierna ricorrente, è stata dedotta G) Eccesso di potere per difetto di istruttoria nelle procedure di correzione e valutazione degli elaborati della ricorrente e F) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della n. 241 del 7 agosto 1990, anche in azione all’art. 97 della Cost.; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione in relazione all’applicazione dei criteri e degli indicatori del secondo elaborato
Non è configurabile un difetto di motivazione, in quanto, contrariamente all’assunto della deducente, una motivazione più articolata sarebbe stata necessaria solo nell’eventualità , non verificatasi nella fattispecie in esame, che la commissione non si fosse determinata all’unanimità  ed in tal caso avrebbe dovuto esplicitare puntualmente le ragioni che avevano determinato un giudizio negativo degli elaborati di parte ricorrente.
Spetta infatti in via esclusiva a quest’ultima la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e – a meno che non ricorra l’ipotesi residuale del macroscopico errore logico (nella fattispecie non rilevabile) – non è consentito al giudice della legittimità  sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia de qua. (in senso conforme ex multis questo Tribunale sentenza n. 1131/2013 e n. 1306/2013).
Nè ha pregio l’ulteriore profilo di censura, con cui parte ricorrente assume l’eseguità  dei tempi per la correzione degli elaborati.
Infatti risulta per tabulas dalla disamina del verbale del giorno di correzione degli elaborati della odierna ricorrente, che le relative operazioni da parte della Commissione hanno avuto inizio alle ore 7.45 e si sono concluse alle ore 13.30, lasso di tempo più che sufficiente per la correzione degli elaborati di tredici candidati ed ad abundantiam va ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale questo Collegio aderisce, secondo cui nei concorsi pubblici, la stringatezza dei tempi di correzione degli elaborati costituisce vicenda normalmente sottratta al controllo di legittimità ; la relativa censura deve essere ritenuta inammissibile, ove sia prospettata non in relazione ad un dato assoluto (tempo effettivamente occorso), ma ad un dato relativo (tempi medi di correzione), facendo risaltare l’assenza di alcuna prova o indizio dell’asserita incongruità  del tempo occorso alla correzione delle prove della parte interessata, risultando dai verbali solo l’indicazione del tempo occorso alla correzione degli elaborati svolti da un certo numero di candidati (TAR Calabria Catanzaro, II 22 settembre 2012 n. 973; II 22 novembre 2011 n. 1393; Cons. Stato, sez. IV, 3 agosto 2010 n. 5165).
Sotto altro verso, la ricorrente deduce la contraddittoria ed illogica valutazione del secondo elaborato, ma va richiamato in ordine all’intensità  del sindacato del giudice amministrativo sugli elaborati, la giurisprudenza, alla quale questo Tribunale aderisce, che ritiene “la valutazione delle prove scritte (…) frutto di discrezionalità  tecnica, che non può essere sindacata in sede di giudizio di legittimità , se non per violazione delle norme che regolano l’espressione del giudizio o per il fatto di presentare vizi di manifesta illogicità , irragionevolezza e contraddittorietà  oppure per l’aver omesso di considerare taluni determinanti elementi” (Cons. St. sez. II, 04 aprile 2011, n. 4707).
Nella fattispecie la valutazione dell’elaborato della ricorrente è esente da vizi di manifesta illogicità , irragionevolezza e contraddittorietà  poichè assolutamente pertinenti e rispondenti ai criteri fissati dalla commissione esaminatrice.
Infine con il motivo H di ricorso, parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità  riguardante il procedimento di accesso agli atti con particolare riguardo all’esercizio del potere di differimento e la violazione degli art. 2, 3 e ss della legge 241/90, dell’art. 12, primo comma, del D.P.R. n. 487 del 1994, come modificato dall’art. 10 del D.P.R. n. 693 del 1996, nonchè dell’art 3 DM 10/1/96 n. 60 ed eccesso di potere in ordine al procedimento di accesso agli atti per l’acquisizione degli elaborati delle due prove di almeno altri dieci candidati, anche in forma anonima, che si siano utilmente collocati nella graduatoria di ammissione alle prove orali.
L’amministrazione ha accolto solo parzialmente la richiesta di accesso, richiamando espressamente l’art. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, secondo cui fino a quando il procedimento non sia concluso, l’accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti, evidenziando che l’integrale accoglimento della richiesta al termine della procedura concorsuale come da normativa vigente.
Anche le suddette censure vanno rigettate, in quanto al riguardo si è in presenza di un sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere della ricorrente.
Infatti la riscontrata infondatezza del ricorso introduttivo determina l’intangibilità  dell’atto di esclusione di parte ricorrente dalla procedura concorsuale di cui si controverte, di modo che nessuna utilità  sostanziale si verificherebbe in capo alla posizione giuridica di parte ricorrente dall’accoglimento delle suindicate doglianze le quali anche se fondate non comporterebbero la caducazione generale del concorso, di cui si controverte, ma eventualmente soltanto l’efficacia invalidante inter partes ed in sostanza la mera esclusione dal concorso di singoli candidati od una diversa loro collocazione in una graduatoria alla quale parte ricorrente risulta estranea. (in senso conforme TAR Lazio Sezione Terza Bis sentenza n. 2709/2013 e 2722/2013, concernenti due giudizi concernenti specificamente lo stessa procedura concorsuale di cui è causa nel presente giudizio).
In base alle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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