1. Istruzione pubblica – Concorso – Valutazione prove – Motivazione – Sindacabilità – Limiti
2. Istruzione pubblica – Concorso – Valutazione prove- Motivazione – A mezzo di parere pro veritate – Possibilità – Limiti
3. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Concorso – Atto di esclusione – Impugnazione – Infondatezza – Motivi aggiunti avverso atti successivi – Inammissibilità – Ragioni
1. Il giudizio espresso dalla Commissione di concorso è strettamente discrezionale, come tale sindacabile dal G.A. nella sola ipotesi di macroscopico errore logico, e richiede una motivazione più articolata, che vada oltre la mera valutazione numerica, nella sola ipotesi in cui l’assegnazione di un punteggio inferiore a quello minimo non fosse raggiunta all’unanimità .
2. Con riferimento alla valutazione degli elaborati dei partecipanti al concorso pubblico, non incide sulla valutazione della legittimità dell’operato da parte della Commissione quanto prodotto da parte di soggetti particolarmente qualificati (a mezzo di pareri pro veritate), quale che sia la loro qualifica professionale ed il livello di conoscenze acquisite nella materia, sempre che non ricorra l’ipotesi del macroscopico errore logico.
3. L’infondatezza del ricorso introduttivo avverso un atto di esclusione da procedura concorsuale, determinandone l’intangibilità , comporta l’inammissibilità dei successivi motivi aggiunti avverso gli ulteriori atti della procedura per carenza di interesse: infatti l’accoglimento delle doglianze formulate non condurrebbe alla caducazione di tutti gli atti del concorso stesso, bensì alla mera esclusione dei singoli candidati o ad una loro diversa collocazione in graduatoria.
N. 01530/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01208/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1208 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Giovanna Dell’Anna, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Lamorgese, con domicilio eletto presso Sinacta Lexjus in Bari, via Cairoli 7;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
Anna Maria Vernaleone, Domenico Elio Agrusta, Silvia Madaro Metrangolo;
per l’annullamento
– del provvedimento prot. n. AOODRPU 2932/usc del 4/5/2012 e relativi allegati, a firma del Vice-Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, nella parte in cui è disposta la non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso per il reclutamento di n. 236 dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 13.7.2011;
– del verbale n. 8 del 3/1/2012, con cui la Commissione esaminatrice nominata dall’U.S.R. Puglia ha prefissato i criteri ai quali attenersi nella valutazione degli elaborati dei concorrenti;
– del verbale n. 32 del 23/3/2012 con annesse schede di valutazione, relativi agli elaborati del candidato n. 655, con cui la Commissione esaminatrice nominata ricorrente, con conseguente inidoneità a sostenere le prove orali;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se allo stato non conosciuto;
Motivi Aggiunti depositati il 6.12.2012:
– del decreto prot. n. AOODRPU5853 del 9.08.2012 a firma del Vice Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia con cui è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso per dirigenti scolastici nella Regione Puglia di cui al D.D.G. 13.07.2011 e sono stati dichiarati vincitori i candidati collocati nella graduatoria di cui sopra, in relazione ai 236 posti messi a concorso, nonchè della graduatoria medesima;
– della nota prot. n. AOODRPU5854 del 9.08.2012 a firma del Vice Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, avente ad oggetto “Concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici – D.D.G. 13.07.2011. Decreto n. AOODRPU5853 del 9.08.2012 di approvazione della graduatoria generale di merito. Pubblicazione;
– degli atti e delle operazioni della suddetta procedura concorsuale di cui ai verbali del 16.01.2012, con annesse schede di valutazione, relativi agli elaborati del candidato n. 63 e, in particolare, relativi al PRIMO ELABORATO -n.63/A- ed al CASO -n.63/B-;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se allo stato non conosciuto e, in particolare, ove occorra e per quanto di ragione:
– del decreto prot. n. AOODRPU6429 del 14.09.2012 a firma del Vice Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia con cui è stata rettificata la graduatoria generale di merito del concorso di cui trattasi approvata con decreto AOODRPU5853 del 9.8.2012;
– della nota prot. n. AOODRPU6104 del 28.08.2012 a firma del Vice Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, avente ad oggetto -Approvazione degli incarichi di direzione ai 35 vincitori del concorso per dirigenti scolastici bandito con d.d.g. 13.07.2011, individuati con ddg AOODRPU5970 del 16.8.2012-;
– della nota prot. n. AOODRPU6041 del 22.08.2012 a firma del Vice Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, avente ad oggetto -Vincitori del concorso ordinario per dirigenti scolastici bandito con ddg 13.7.2011, da nominare con decorrenza 1°.9.2012. -Presentazione della documentazione di rito-. Conferimento degli incarichi di direzione-;
– della nota prot. n. AOODRPU 5995 del 20.08.2012 a firma del Vice Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, avente ad oggetto -Affidamento degli incarichi ai dirigenti scolastici con decorrenza 1° settembre 2012. Completamento operazioni;
– della nota prot. n. AOODRPU5974 del 16.08.2012 avente ad oggetto -Concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, bandito con DDG 13.07.2011. Decreto AOODRPU 5970 del 16.08.2012 recante la individuazione dei candidati aventi titolo alla assunzione a t.i. nel ruolo dei dirigenti scolastici, con decorrenza 1.9.2012-;
– della nota prot. n. AOODRPU5907 del 10.08.2012, avente ad oggetto -affidamento degli incarichi ai dirigenti scolastici con decorrenza 1° settembre 2012-;
– della nota prot. n. AOODRPU5673 del 27.07.2012, avente ad oggetto -Concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici – D.D.G. 13.07.2011. Pubblicazione graduatoria provvisoria generale di merito-, nonchè della relativa graduatoria;
– nonchè, dei provvedimenti già impugnati in seno al ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2013 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv. Sergio De Giorgi, su delega dell’avv.Andrea Lamorgese e avv. dello Stato Ines Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone parte ricorrente di aver partecipato il concorso per esami e titoli per il reclutamento di 2386 posti di dirigenti scolastici, di cui di 236 per la Regione Puglia, indetto con decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione del 13 luglio 2011.
La gestione della procedura concorsuale è stata demandata, a livello regionale all’Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente, per tutti le conseguenti operazioni: nomina delle commissioni esaminatrici, organizzazione dello svolgimento delle prove, approvazione delle graduatorie e successiva nomina dei vincitori.
Parte ricorrente, non avendo superato le prove scritte, in quanto ai suoi due elaborati sono stati attribuiti rispettivamente i punteggi di 16 per la prima prova e 12 per la seconda prova con un giudizio di insufficienza , non è stata ammessa alla prova orale ed impugna il provvedimento prot. n. AOODRPU 2932/usc del 4/5/2012 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, nella parte in cui è disposta la non ammissione della ricorrente alle prove orali, il verbale n. 8 del 3/1/2012, con cui la Commissione esaminatrice nominata dall’U.S.R. Puglia ha prefissato i criteri ai quali attenersi nella valutazione degli elaborati dei concorrenti, il verbale n. 32 del 23/3/2012 con annesse schede di valutazione, relativi agli elaborati del candidato n. 655, con cui la Commissione esaminatrice nominata ricorrente, con conseguente inidoneità a sostenere le prove orali, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
a) Violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 10 del D.D.G. MIUR 13/7/2011 e dell’art. 6 D.P.R. n. 140 del 10/7/2008 ed eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità manifesta.
b) Eccesso di potere per illogicità , contraddittorietà , genericità ed insufficienza dei criteri di valutazione delle prove scritte stabilità dalla commissione di concorso – erronea presupposizione in fatto – violazione dei principi e delle regole in tema di valutazione delle prove concorsuali.
c) Eccesso di potere per difetto di motivazione perplessità contraddittorietà ingiustizia manifesta ed erronea preposizione in fatto
Con successivi motivi aggiunti, parte ricorrente, dopo l’accesso agli atti ed agli elaborati di alcuni candidati, individuati in forma anonima, ammessi alle prove orali, che hanno superato le prove scritte, ha altresì impugnato, deducendone l’illegittimità , i provvedimenti di approvazione della graduatoria generale di merito e di dichiarazione dei vincitori dei candidati collocati in posizione utile, nonchè tutti gli altri atti, comprese le schede di valutazione ed il decreto di affidamento degli incarichi ai dirigenti scolastici con decorrenza 1° settembre 2012, deducendone l’illegittimità sia in via derivata per gli stessi motivi del ricorso principale che l’illegittimità in via autonoma per eccesso di potere per difetto di motivazione perplessità contraddittorietà ingiustizia manifesta ed erronea preposizione in fatto e in diritto, assumendo, in base ai una perizia di parte redatta da un tecnico di fiducia, l’illegittimità dell’operato della Commissione sia per il giudizio valutativo positivo che per presunte anomalie riscontrate in ordine agli elaborati di tali candidati.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 3 ottobre 2013 la causa è stata introitata per la decisione.
Si prescinde dalla disamina delle eccezioni preliminari, prospettate dalla difesa delle intimate Amministrazioni, in quanto il ricorso è infondato nel merito.
Il ricorso è infondato.
Va disattesa la prima censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del D.D.G. MIUR 13/7/2011 e dell’art. 6 D.P.R. n. 140 del 10/7/2008 ed eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità manifesta, in quanto – contrariamente all’assunto di parte ricorrente- la traccia della seconda prova non risulta formulata in violazione della suindicata normativa, in quanto concerne -come normativamente previsto- la soluzione di uno specifico caso relativo alla gestione dell’istituzione scolastica e comporta anche di affrontare la problematica delle strategie di direzione in rapporto alle esigenze formative del territorio.
Con la seconda censura parte ricorrente deduce l’illegittimità degli atti impugnati per eccesso di potere per perplessità , illogicità e difetto di motivazione della valutazione formulata dalla Commissione con l’attribuzione di punteggi alle due prove scritte, accompagnata dallo scarno giudizio di “insufficiente” contenuto nelle schede valutative, i cui indicatori sarebbero palesemente erronei ad a supporto del proprio assunto allega una perizia pro veritate di un tecnico di parte.
Anche tale censura va disattesa, in quanto il Collegio ritiene legittima, condividendo il maggioritario orientamento giurisprudenziale, la valutazione in forma numerica nei concorsi pubblici, in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione, contenendo in sè la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (salvo il caso in cui vengano forniti elementi da parte del ricorrente tesi a dimostrare l’abnormità o manifeste illogicità od almeno l’esistenza di una mancanza di unanimità tra i componenti della commissione e la richiesta di uno dei commissari di specifiche determinazioni), circostanze di cui non vi è però traccia nella fattispecie in esame.
Trattasi di un consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis Consiglio Stato sez. VI, 2 aprile 2012, n. 1939, formulato proprio in riferimento al concorso a posti di dirigente scolastico, Consiglio di Stato sez. IV n. 5504/2006, C.d.S., sez. IV, 29 ottobre 2001, n. 5635; 27 maggio 2002, n. 2926; 1° marzo 2003, n. 1162, C.d.S., Sez. I, 15.5.2010, n. 5002, T.A.R. Salerno Campania sez. II 25 gennaio 2013 n. 197), che, anche successivamente all’entrata in vigore della legge della legge n. 241/1990 ha reiteratamente riaffermato la legittimità del voto numerico.
Tale modalità , oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell’attività amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione e sul potere amministrativo da quest’ultima espletato. Inoltre la Corte Costituzionale con ordinanza n. 420 del 2005 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 241/1990 in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, proprio con riferimento al sollevato dubbio circa l’obbligo della valutazione delle prove di concorso a posti di pubblico impiego in modo diverso dall’attribuzione del punteggio numerico.
Ma vi è di più.
Infatti nella procedura concorsuale in esame, oltre il voto numerico era previsto ed è stato attribuito anche un sintetico giudizio in lettere, che nella fattispecie in esame è di “insufficiente” e corrisponde pienamente a quello numerico.
Al riguardo la Commissione esaminatrice ha definito i criteri ai quali attenersi nella valutazione degli elaborati ed ha adottato, per assicurare trasparenza e par condicio tra tutti i candidati, due distinte schede, una per ciascuna delle due prove scritte, corredate dagli indicatori degli elementi da prendere in considerazione, per ciascuno dei quali attribuire un punteggio, di cui era predeterminata la soglia minima e massima.
Per l’ammissione alle prove orali il punteggio minimo complessivo, derivante dalla sommatoria dei vari indicatori, era di 21/30 in entrambe le prove scritte con la conseguenza che una valutazione inferiore al minimo di 21, come si è verificato per l’odierna parte ricorrente, è stata qualificata “insufficiente” e non ha consentito l’ammissione alla successiva fase della prova concorsuale.
Lo sviluppo del giudizio finale – superata la soglia della insufficienza – si sostanzia in scala di valore/giudizio a 10 intervalli da 21 su 30 a 30 su 30 – di cui il 21 su 30 risulta soddisfacente, cioè soddisfa l’ammissione, e, a seguire, gli altri punteggi fino all’eccellente del punteggio massimo di 30 su 30 e tali criteri ed indicatori risultano immuni dai vizi prospettati.
Va altresì disattesa la terza censura di erroneità del giudizio negativo espresso dalla Commissione, con cui parte ricorrente assume, con il supporto di una perizia di parte, l’illegittimità del punteggio attribuito ai suoi elaborati, meritevoli – a suo avviso- di un punteggio ampiamente superiore alla sufficienza minima di 21.
Al riguardo si osserva che la valutazione delle prove di esame è espressione dell’ampia discrezionalità tecnica di cui la Commissione dispone nello stabilire l’idoneità tecnica e culturale dei candidati, ed è stato ritenuto sindacabile soltanto sotto il profilo dell’eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, vizi insussistenti nel caso di specie, in cui parte ricorrente non indica quali elementi di abnormità inficiano la valutazione della Commissione, ma si limita a sostenere, oltre a considerazioni sugli elaborati degli altri candidati su cui si ritornerà in prosieguo, l’erroneità della valutazione negativa dei suoi elaborati formulata da parte della Commissione esaminatrice, in ordine alla quale al giudice della legittimità è precluso invadere il nucleo più riservato del merito valutativo. (ex multis Consiglio di Stato sez. IV n. 5504/2006).
D’altronde la Commissione ha regolarmente proceduto a stabilire i criteri e le modalità di correzione delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi alle singole prove, ed agli stessi si è puntualmente attenuta.
Con successivi motivi aggiunti, parte ricorrente, dopo l’accesso agli atti ed agli elaborati di alcuni candidati, individuati in forma anonima, ammessi alle prove orali, che hanno superato le prove scritte, ha prospettato, oltre alle stesse censure in via derivata del ricorso introduttivo, ulteriori censure, con il supporto di consulenze valutative pro-veritate, rese da esperto di parte, sia avverso i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, che con i successivi atti della procedura concorsuale, con le quali ha dedotto la illegittimità delle modalità di valutazione delle prove dei suddetti candidati, asserendo la sufficienza delle prove di parte ricorrente e la sussistenza di molteplici vizi.
Tali censure non possono trovare accoglimento ed al riguardo si richiamano le suindicate considerazione. Al riguardo va inoltre rilevato il consolidato l’orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato sez. IV 20 giugno 2012 n. 3620, sez. IV, 17 aprile 2009 n. 1853, sez. IV, 11 gennaio 2008 n. 71, sez. IV, 30 maggio 2007, n. 2781, T.A.R. Calabria- Catanzaro sez II 22 luglio 2011 n. 1052), secondo cui tali pareri pro veritate non hanno rilevanza giuridica al fine di confutare il giudizio della Commissione.
Spetta infatti in via esclusiva a quest’ultima la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi ed a meno che non ricorra l’ipotesi residuale del macroscopico errore logico (nella fattispecie non rilevabile), non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia de qua.
Tali profili di censure prospettate nei motivi aggiunti avverso la valutazione positiva degli elaborati di altri candidati, oltre che infondati in parte per le ragioni dianzi esposte, sono in parte anche inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere.
Infatti la riscontrata infondatezza del ricorso introduttivo determina l’intangibilità dell’atto di esclusione di parte ricorrente dalla procedura concorsuale di cui si controverte, di modo che nessuna utilità sostanziale si verificherebbe in capo alla posizione giuridica di parte ricorrente dall’accoglimento delle suindicate doglianze, le quali anche se fondate non comporterebbero la caducazione generale del concorso, di cui si controverte, ma eventualmente soltanto l’efficacia invalidante inter partes ed in sostanza la mera esclusione dal concorso di singoli candidati od una diversa loro collocazione in una graduatoria alla quale parte ricorrente risulta estranea. (in senso conforme TAR Lazio Sezione Terza Bis sentenza n. 2709/2013 e 2722/2013, concernenti due giudizi concernenti specificamente lo stessa procedura concorsuale di cui è causa nel presente giudizio).
Sulla base delle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto ed i motivi aggiunti vanno in parte rigettati ed in parte dichiarati inammissibili.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso ed in parte respinge ed in parte dichiara inammissibili i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)