1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Contratti pubblici – Revisione prezzi – Compenso revisionale – Periodi di proroga successivi alla sentenza – Fattispecie – Non spetta


2. Contratti pubblici – Esecuzione –  Revisione prezzi – Compenso revisionale – Natura – Debito di valuta – Conseguenze –  Interessi – Misura – D.Lgs n. 231 del 2002 – Direttiva 2000/35/CE

 
1 1. Nel giudizio di esecuzione della sentenza non può trovare accoglimento la richiesta di pagamento delle somme dovute a titolo di revisione prezzi per i periodi di proroga, se successivi al periodo di accertamento cui è riferita la sentenza di cui si chiede l’ ottemperanza.      
 
2. 2. Il compenso revisionale del prezzo dell’appalto ha natura di debito di valuta, pertanto è soggetto alla corresponsione di interessi per ritardato pagamento in applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 di attuazione della direttiva 2000/35/CE che prevede misure contro i ritardi di pagamento nelle transazioni.
 

N. 01533/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00120/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 120 del 2013, proposto da: 
Re Manfredi Consorzio Cooperativa Sociale A R.L., rappresentato e difeso dall’avv. Marco Galli, con domicilio eletto presso Nicola Cipriani in Bari, via A. Da Bari, 109; 

contro
Comune di Lucera, rappresentato e difeso dall’avv. Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto presso Ignazio Lagrotta in Bari, via Prospero Petroni, 15; 

per l’ottemperanza
del giudicato formatosi nel procedimento TAR Puglia-Bari, Sez. I, n.r.g. 395/2011, sulla sentenza del 5.9.2012, n. 1634 reg. provv. coll., notificata in data 18.9.2012 al Comune di Lucera e non impugnata.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lucera;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv. Marco Galli e avv. Paolo Clemente, su delega dell’avv. Ignazio Lagrotta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso per l’ottemperanza la odierna ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tar Puglia – Bari, Sezione prima n. 1634/2012, concernente la revisione prezzi in ordine al contratto rep. 849/04 per il servizio di trasporto scolastico ed al contratto rep. 1077/05 per servizi cimiteriali.
Con tale decisione il Tribunale definitivamente pronunciando del ricorso depositato in data 03/03/2011, ha così disposto: “1) prende atto della rinuncia alla domanda di revisione prezzi relativa ai servizi cimiteriali di cui al contratto rep. 1077/05 e, per l’effetto, dichiara l’estinzione del giudizio quanto a detta domanda; 2) dichiara il diritto del Consorzio ricorrente a veder corrisposte le revisioni prezzi spettanti sul canone d’appalto per il servizio di trasporto scolastico di cui al contratto rep. 849/04, sulla base dei parametri prefissati dagli indici FOI secondo le modalità  ed i criteri indicati in motivazione e maggiorati degli interessi di mora ex dlgs n. 231/2002, dal dì del dovuto sino all’effettivo soddisfo; 3) condanna il Comune di Lucera a corrispondere in favore del Consorzio ricorrente le somme indicate al precedente punto.”, oltre alle spese processuali.
Alla Camera di Consiglio dell’11 aprile 2013 il Collegio, con ordinanza Collegiale n. 771/2013, ha disposto adempimenti istruttori, al cui esito il difensore di parte ricorrente, con memoria depositata in data 31/7/2013, ha riconosciuto l’avvenuto pagamento in favore della sua assistita delle somme di cui ai punti 3 e 4 del presente ricorso per l’ottemperanza , cioè somme dovute a titolo di rivalutazione per il periodo compreso dalla spettanza sino alla prima proroga, con l’aggiunta degli interessi moratori (punto 3) e spese liquidate in giudizio (punto 4).
Parte ricorrente insiste per la liquidazione delle somme di cui ai punti 1 e 2 del presente ricorso per l’ottemperanza, concernenti rispettivamente la richiesta di pagamento delle somme dovute a titolo di rivalutazione nel periodo di proroga(punto 1). e per la corresponsione degli interessi sulle somme dovute a titolo di rivalutazione (punto 2)..
Il difensore del Comune ha evidenziato che le proroghe contrattuali disposte dal Comune di Lucera nei confronti del Cons. Re Manfredi attengono a periodi successivi a quelli del periodo di accertamento di cui alla suindicata sentenza del Tar n. 1634/2012 e quindi per tali periodi di proroga non sarebbe dovuta la rivalutazione ISTAT, in quanto esulante dalle statuizioni della sentenza in ottemperanza.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Non può trovare accoglimento la richiesta di pagamento del punto 1, relativa alle somme dovute a titolo di rivalutazione nel periodo di proroga.
Al riguardo il Collegio rileva che la richiesta di pagamento della rivalutazione in riferimento alle proroghe, è stata avanzata dal difensore di parte ricorrente al Comune di Lucera solo in data 3/1/2013, cioè successivamente alla pubblicazione della sentenza per la cui ottemperanza si agisce e soprattutto che tale sentenza alla pagina 3 specificava puntualmente che lo svolgimento del contratto di trasporto scolastico concerneva il periodo “dal 21 settembre 2004 al 21 settembre 2010”.
Pertanto legittimamente, il Comune di Lucera – come precisato con nota del IV Sett. del 15/7/2013, prot.n. 31371- ha proceduto al conteggio complessivo delle somme spettanti per il periodo richiesto (da gennaio 2004 a settembre 2010) conteggiati in € 243.571,13, da cui sono state detratte le somme erogate dal Comune a titolo di acconto negli anni 2007, 2008 e 2009, così pure
Merita invece accoglimento la richiesta di pagamento del punto 2, relativa alla corresponsione degli interessi sulle somme dovute a titolo di rivalutazione.
In senso conforme (sentenza n. 1141/2013) si è già  espresso questo Tribunale in una precedente controversia, concernente le stesse parti di cui è causa nel presente giudizio, osservando che “Data la natura di debito di valuta propria del compenso revisionale, lo stesso, è soggetto alla corresponsione di interessi per ritardato pagamento, ricadendo la fattispecie oggetto del presente giudizio nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 di “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni” (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 2 dicembre 2009, n. 2997)”, ovviamente nella versione precedente al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192″.
Le domande di parte ricorrente vanno pertanto parzialmente accolte e parzialmente respinte e quindi il presente ricorso di ottemperanza va accolto nei limiti suindicati.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune di Lucera, in persona del legale rappresentante p.t., di dare esecuzione alla sentenza del Tar Puglia Bari n. 1634 del 5/9/2012, notificata in data 18/9/2012, nei limiti indicati, provvedendo al pagamento in favore di parte ricorrente delle relative somme, entro il termine di giorni trenta dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Dispone fin d’ora, per il caso di persistente inerzia del Comune intimato, che a tanto provveda – entro il successivo termine di giorni sessanta – il Prefetto di Foggia o suo delegato, nominato con la presente Commissario ad acta.
Liquida fin d’ora in favore del predetto Commissario ad acta – e per il caso di suo intervento – la somma di € 800,00, ponendo detto importo a carico del Comune di Lucera.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria