1. Processo amministrativo – Principi generali – Ricorso – Sottoscrizione e mandato – Procura speciale – Procura a margine – àˆ sufficiente


2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Procedimento sanzionatorio – Tempo intercorso dalla commissione dell’abuso – àˆ irrilevante  – Motivi


3. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Manutenzione straordinaria di opere abusive – Inibitoria – Legittimità  – Entità  delle opere – àˆ irrilevante

1. La procura a margine del ricorso è sempre da considerarsi come procura speciale, essendo incontestabile il suo riferimento al ricorso stesso.


2. L’abuso edilizio costituisce un illecito permanente e, in quanto tale, è sempre perseguibile ad opera dell’ente locale, deputato ex lege all’attività  di vigilanza sul corretto uso del territorio; di conseguenza, è irrilevante il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso ai fini dell’adozione dei provvedimenti idonei alla repressione di quest’ultimo.
 
3. àˆ legittimo il provvedimento con cui il Comune inibisce lavori di manutenzione straordinaria relativi ad un immobile di cui il proprietario abbia in precedenza mutato sine titulo la destinazione d’uso; non rileva, infatti, la considerazione che si tratti di lavori di minima entità  essendo, invece, dirimente proprio la riferibilità  degli stessi ad opera con caratteri di abusività .
*
vedi Cons. St., sez. IV, ordinanza 10 gennaio 2014, n. 73 – 2014; ric. n. 8764 – 2013; sentenza 26 febbraio 2015, n.974 – 2015 

N. 01527/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01275/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1275 del 2012, proposto da: 
Labellarte Luigi, rappresentato e difeso dall’Avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Cognetti, 25; 

contro
Comune di Valenzano, in persona del Sindaco pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Vitantonio Laricchia, con domicilio ex lege in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. della Puglia, in assenza di elezione di domicilio in Bari; 

per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 10534 del 28.6.2012, con cui il Comune di Valenzano ha inibito al ricorrente l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di cui alla S.C.I.A. del 22.5.2012, consistenti nel completamento delle opere di rivestimento pareti interne, pitturazioni e carta da parati, rifacimento impianti idrico, elettrico e igienico-sanitario.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Valenzano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2013, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori Saverio Profeta e Giuseppe Cianciola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO
Il Sig. Labellarte, odierno ricorrente, è proprietario di alcuni locali afferenti ad un edificio localizzato in Valenzano.
Detti locali, ubicati al piano terra, sono stati assentiti, unitamente a tutto lo stabile, con licenza edilizia n. 115 del 27.8.1968 con la destinazione d’uso ad autorimesse – magazzini, corrispondenti alla categoria catastale C6, anche in applicazione dell’art. 41 sexies della legge n. 1150/1942, introdotto dall’art. 18 della legge n. 765/1967 (regolante gli spazi minimi da riservare a parcheggi in caso di nuove costruzioni).
In data 23.7.1970 l’edificio in parola ha ottenuto l’abitabilità  come “casa urbana con magazzini”.
A partire dal 1978 i suddetti locali situati al piano terra sono stati sempre utilizzati con destinazione commerciale, senza, tuttavia, che mai fosse stato chiesto nè autorizzato il cambio di destinazione d’uso. In atti si rinvengono solo le relative autorizzazioni commerciali, rilasciate dal Comune di Valenzano.
In data 28.6.2011 la conduttrice dei locali in questione ha depositato presso l’Ente comunale la comunicazione di inizio attività  ex art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, relativa a lavori di manutenzione straordinaria, consistenti nel rifacimento degli impianti idrico, elettrico e igienico-sanitario, della pavimentazione, delle opere di rivestimento pareti, dei divisori e intonaci, controsoffittature, pitturazioni e carta da parati, sostituzione di infissi esterni ed interni, tutti interessanti i locali medesimi.
Con ordinanza n. 50/2011 del 14.7.2011, è stata ordinata l’immediata sospensione dei lavori di che trattasi, sul presupposto che essi riguarderebbero locali il cui cambio di destinazione d’uso da autorimessa a commerciale non sarebbe mai stato autorizzato dal Comune, essendo solo oggetto di variazione catastale, nè ciò sarebbe possibile, sussistendovi il vincolo a parcheggio in virtù della prescrizione di cui all’art. 18 della legge n. 765/1967.
In data 22.5.2012 il proprietario dei locali, attuale ricorrente, ha presentato una variante in corso d’opera alla S.C.I.A.
In tale comunicazione è precisato che “lo stato attuale dell’immobile, così come rappresentato negli elaborati grafici allegati, risulta conforme a licenza/concessione edilizia/permesso di costruire”.
Con provvedimento prot. n. 964 del 19.6.2012, il Comune di Valenzano ha inibito al ricorrente l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di cui alla predetta S.C.I.A. del 22.5.2012.
Avverso il menzionato provvedimento è stato proposto il presente ricorso, fondato sui seguenti motivi di doglianza:
1) eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto ed in diritto, contraddittorietà , perplessità , difetto di istruttoria e motivazione: il Comune di Valenzano avrebbe autorizzato ab origine la destinazione d’uso commerciale dei locali, avendo consentito al loro interno lo svolgimento di attività  commerciale, per la quale ha rilasciato le relative autorizzazioni commerciali, mentre del tutto privo di riscontro sarebbe il generico riferimento alla licenza edilizia n. 115/69, in quanto essa non conterrebbe alcun riferimento a presunte aree a parcheggio a piano terra, ed inoltre il Regolamento edilizio n. 64/1932, allora vigente, non comprenderebbe alcuna prescrizione in relazione agli spazi destinati a parcheggio;
2) eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione: anche volendo ammettere un mutamento di destinazione d’uso dei locali, il lungo lasso di tempo trascorso, in assenza di provvedimento repressivo, avrebbe ingenerato un affidamento;
3) eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto ed in diritto, irrazionalità , difetto di istruttoria e motivazione, sviamento di potere: il provvedimento impugnato lede gravemente gli interessi del ricorrente, inibendogli il completamento di lavori di manutenzione straordinaria di minima entità , senza tuttavia ordinare il ripristino della presunta destinazione d’uso a parcheggio, in assenza di un interesse pubblico da perseguire ed anzi con sviamento di potere.
Si è costituito in giudizio il Comune di Valenzano, producendo una memoria difensiva e documentazione a corredo.
In particolare, prima ancora di controdedurre alle difese avversarie, esso ha sollevato due eccezioni in rito.
In primo luogo ha rilevato che il ricorso difetterebbe della procura speciale, essendo la stessa generica, priva di alcun riferimento all’oggetto del ricorso medesimo.
Ha inoltre contestato che il provvedimento indicato nell’epigrafe del ricorso quale oggetto di impugnativa non riguarderebbe il ricorrente nè sarebbe riconducibile alla fattispecie in esame, per cui, anche sotto questo profilo, il ricorso sarebbe inammissibile.
Nel merito ha evidenziato il carattere assolutamente vincolato dell’attività  da porre in essere da parte dell’Amministrazione a fronte di abusi edilizi, rispetto ai quali l’interesse generale nell’esercizio del potere sarebbe in re ipsa. Pertanto l’inibitoria rispetto ai lavori oggetto della S.C.I.A. in locali la cui destinazione è abusiva sarebbe atto dovuto per l’Ente civico.
La circostanza che effettivamente si sia determinato un cambio di destinazione d’uso sarebbe pacifica, in quanto riconosciuta dallo stesso ricorrente. Mai tale mutamento sarebbe stato assentito dal Comune nè avrebbe potuto essere assentito, in quanto l’art. 41 sexies della legge n. 1150/1942, introdotto dall’art. 18 della legge n. 765/1967, avrebbe previsto l’obbligo di destinazione a parcheggio di determinate aree, da computare in misura percentuale rispetto a quella complessiva del fabbricato da adibire ad abitazione.
Dal verbale di collaudo che ha preceduto il rilascio del certificato di abitabilità , sottoscritto anche dall’allora proprietaria Labellarte Maria, si deduce che al piano terra i locali avevano la destinazione per la quale erano stati assentiti con la licenza edilizia del 1968.
Con ordinanza 18.10.2012, n. 787, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, proposta in via incidentale.
Entrambe le parti hanno depositato memorie, in vista della pubblica udienza del 10.10.2013, nella quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1 – Con il ricorso all’esame del Collegio si impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Comune di Valenzano ha inibito al ricorrente l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di cui alla S.C.I.A. del 22.5.2012, da realizzarsi in locali di sua proprietà  ubicati al piano terra di un edificio destinato a civile abitazione.
1.1- Preliminarmente vanno disaminate le eccezioni in rito mosse dall’intimato citato Ente civico.
2 – In primo luogo si assume che il ricorso difetterebbe della procura speciale, essendo essa generica, priva di alcun riferimento all’oggetto del ricorso stesso.
L’eccezione va disattesa, trattandosi nella specie di procura a margine del ricorso – e non già  in atto separato – per cui risulta incontestabile il suo riferimento al ricorso stesso.
3 – Il Comune ha altresì eccepito che il provvedimento indicato nell’epigrafe del ricorso quale suo oggetto non riguarderebbe il ricorrente nè sarebbe riconducibile alla fattispecie in esame, per cui anche sotto questo profilo il ricorso sarebbe inammissibile.
Al riguardo, se è vero che sussiste tale errore materiale, essendo non correttamente individuati in epigrafe gli estremi che identificano il provvedimento impugnato, è altrettanto vero che esso è comunque inquadrabile attraverso la lettura dell’atto di ricorso, per cui deve concludersi per l’ammissibilità  del gravame.
4 – Passando al merito, ad un più approfondito esame, proprio della presente fase, se ne deve affermare l’infondatezza.
4.1 – Il punto nodale è rappresentato da un dato: l’edificio in parola è stato assentito con destinazione ad abitazione ed i locali ubicati al piano terra sono stati asserviti come autorimessa, in applicazione dell’art. 41 sexies della legge n. 1150/1942, introdotto dall’art. 18 della legge n. 765/1967 (regolante gli spazi minimi da riservare a parcheggi in caso di nuove costruzioni). Tale fabbricato ha ottenuto l’abitabilità  come “casa urbana con magazzini”.
Mai alcun provvedimento di natura edilizia è stato adottato o solo richiesto per modificare la destinazione dei locali in questione, che, pertanto, è rimasta quella corrispondente alla categoria catastale C6.
Non valgono a fondare l’illegittimità  del provvedimento impugnato: a) la destinazione in concreto degli stessi ad attività  commerciale, essendo di mero fatto; b) le autorizzazioni di natura esclusivamente commerciali che, limitatamente a detto profilo, hanno assentito lo svolgimento di attività  commerciale, per nulla incidendo, tuttavia, sulla destinazione edilizia dell’immobile; c) la variazione catastale da C6 a C1 (negozi e botteghe), che sarebbe stata eseguita in data 21.7.2007, in quanto attinente unicamente al profilo fiscale e non comportante alcun effetto sotto l’aspetto edilizio; d) il lungo lasso di tempo trascorso da quando la destinazione “in concreto” è divenuta commerciale, con conseguente determinazione di una posizione di affidamento. Sotto questo ultimo profilo, deve evidenziarsi che l’abuso edilizio costituisce un illecito permanente e, in quanto tale, è sempre perseguibile ad opera dell’Ente locale, deputato ex lege all’attività  di vigilanza sul corretto uso del territorio.
4.2 – A fronte della natura abusiva della destinazione d’uso dei locali di che trattasi, correttamente il Comune ha inibito la realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione, che presuppongono tale natura e che afferiscono a detti locali aventi carattere abusivo sotto il profilo su citato. Non rileva, infatti, nella specie, la considerazione che di lavori di minima entità  si tratti, incidendo invece proprio la riferibilità  degli stessi ad opera con caratteri di abusività .
4.3 – Ne deriva che il provvedimento censurato è legittimo ed il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
5 – Stante la peculiarità  del caso in esame, si ravvisano, tuttavia, i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese, dei diritti e degli onorari di difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione Terza – definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013, con l’intervento dei Magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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