Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Ordinanza di demolizione – Opere pertinenziali – Illegittimità  

Dev’essere sospesa l’ordinanza che abbia sancito la demolizione di manufatti che hanno natura pertinenziale e che non siano  suscettibili di uso in via autonoma (nella specie si trattava di un ripostiglio).

N. 00632/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00530/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 530 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Teresa Derosa, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso Giovanna Corrente in Bari, via M. Celentano, 27;

contro
Comune di Gravina in Puglia, rappresentato e difeso dagli avv. Lucia Lorusso, Vito Spano, con domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola N.166/5; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza di demolizione n. 2 del 23 gennaio 2013 (prot. n. 2777), adottata dal Dirigente del servizio controllo attività  edilizie del Comune di Gravina in Puglia in danno della sig.ra Teresa Derosa;
– dell’ordinanza di rettifica n. 7 del 19 febbraio 2013 (prot. n. 5820);
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso:
– del verbale di sopralluogo ed il rapporto di comunicazione di violazione edilizia del personale dell’ufficio tecnico “Servizio Edilizia e Vigilanza” prot. n. 2467 del 22 gennaio 2013 e del successivo verbale di rettifica di sopralluogo prot. n. 5540 del 15 febbraio 2013;
– della comunicazione di violazione edilizia della Legione Carabinieri Puglia- Stazione di Gravina del 7 agosto 2012 prot. n. 6/125;
-della ordinanza di sospensione lavori n. 29 del13 settembre 2012;
– del silenzio serbato sulla richiesta di annullamento dell’ordinanza di demolizione depositata I’8 febbraio 2013.
Con i motivi aggiunti depositati il 15 ottobre 2013:
per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione (definita di rettifica) n. 14 dell’11 giugno 2013 prot. n. 17884, adottata dal Dirigente del servizio controllo attività  edilizie del Comune di Gravina in Puglia in danno della sig.ra Teresa Derosa;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale a quello impugnato;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Gravina in Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato dalla ricorrente con motivi aggiunti, ordinanza di demolizione (definita di rettifica) n. 14 dell’11 giugno 2013 prot. n. 17884, adottata dal Dirigente del servizio controllo attività  edilizie del Comune di Gravina in Puglia;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Francesco Paolo Bello e Vito Spano;
 

Considerato che – ancorchè nell’ambito della sommaria cognizione propria della presente fase cautelare – l’impugnato provvedimento appare viziato sotto i profili denunciati, atteso che alle opere edilizie che si assumono abusive (parziale copertura di pozzo luce e di atrio con struttura metallica e vetro), sia con riferimento alle caratteristiche obiettive, sia con riferimento alla destinazione (a ripostiglio ovvero copertura di impianti tecnologici), deve riconoscersi natura pertinenziale, essendo peraltro insuscettibili di uso in via autonoma;
Ritenuto sussistere il periculum in mora in re ipsa, in relazione alla natura del provvedimento e alla sua portata dispositiva;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari – Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia dell’impugnato provvedimento.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 10 dicembre 2014.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Rita Tricarico, Consigliere
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)