Processo amministrativo- Giudizio cautelare – Effetti del contenzioso civile in materia possessoria – Inammissibilità  – Motivazioni

Il provvedimento del quale sia stata chiesta la sospensione cautelare non è idoneo ad arrecare pregiudizio grave ed irreparabile agli interessi del ricorrente se quest’ultimo, per effetto di un parallelo contenzioso civile in materia possessoria, non può vantare, allo stato, il possesso dell’area oggetto del provvedimento stesso, con la conseguenza che l’istanza cautelare dev’essere rigettata per assenza del periculum in mora.

N. 00622/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01260/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1260 del 2013, proposto da:

Grazia Anna Martella, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Pio Foglia, con domicilio eletto presso l’avv. Nino Matassa in Bari, via Andrea da Bari, 35;

contro
Comune di Isole Tremiti, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giulio Domenico D’Antuono, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 

nei confronti di
Basso Martella; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della deliberazione del Sindaco del Comune di Isole Tremiti n.55 del 28.6.2013, ad oggi mai notificata, adottata ex lett. a), co. 17, dell’art. 16 del D.L. n. 138 del 13.8.2011 convertito in legge n.148 del 14.9.2011, recante “Subentro contratto di affitto terreno comunale in Isola San Domino – Sig. Basso Martella – Provvedimenti”;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso a quello impugnato.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Isole Tremiti;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Stefano Pio Foglia e Giulio Domenico D’Antuono;
 

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non paiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
Ritenuto, infatti, sotto il profilo del periculum in mora, che per effetto del contenzioso civile in materia possessoria la ricorrente non può vantare, allo stato, il possesso dell’area oggetto del provvedimento impugnato, con la conseguenza che questo non è idoneo ad arrecare pregiudizio grave e irreparabile agli interessi della ricorrente;
Ritenuto che ricorrono, comunque, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)