Processo Amministrativo – Giudizio cautelare -Periculum in mora – Non sussiste – Fattispecie
Deve essere rigettata, in assenza dell’indispensabile requisito del periculum in mora, la richiesta di sospensione della deliberazione di Giunta Regionale nella parte in cui consente l’allevamento di cani da caccia (a partire dal 17 agosto 2013) in contrasto con il parere dell’ISPRA, avuto riguardo alla circostanza che il periodo previsto per l’allevamento dei cani da caccia era ormai decorso alla data di proposizione del ricorso (26 settembre 2013).
N. 00629/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01273/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1273 del 2013, proposto da LAC – Lega per l’Abolizione della Caccia e Earth, rappresentati e difesi dall’avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso l’avv. Tiziana Carella in Bari, via Principe Amedeo, 160;
contro
Regione Puglia;
nei confronti di
Federazione Italiana della Caccia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della delibera della Giunta Regione Puglia n. 1550 del 5.8.2013, pubblicata all’albo pretorio il 20.8.2013 nei limiti dedotti in ricorso (artt. 7 e 10 del calendario venatorio regionale 2013 – 2014);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 per le parti i difensori avv. Tiziana Carella, per delega dell’avv. Massimo Rizzato;
Rilevato che con deliberazione n. 2025 del 29.10.2013 la Giunta regionale pugliese ha introdotto all’art. 7 del calendario venatorio regionale 2013 – 2014 il limite massimo “stagionale” di 25 unità per la pavoncella; che, conseguentemente, non vi è più materia del contendere con riferimento alla censura sub 1;
Rilevato che le associazioni ricorrenti contestano, altresì, la previsione di cui all’art. 10 del calendario venatorio nella parte in cui la Regione ha consentito l’allevamento dei cani da caccia a partire dal 17 agosto 2013 in contrasto con il parere dell’ISPRA (che suggeriva di impedire l’inizio dell’attività di allevamento e addestramento dei cani ad agosto, in quanto “alcune specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora dipendenza dai giovani” e di posticipare ai primi di settembre l’epoca di addestramento dei cani); che, con riferimento a detta doglianza (sub 2), il difensore di parte ricorrente nel corso della camera di consiglio del 6 novembre 2013 ha insistito perchè il Tribunale adito adottasse un pronunciamento in sede cautelare;
Ritenuto che non appare sussistere, relativamente a tale ultimo motivo di gravame, il presupposto cautelare delpericulum in mora, essendo ormai ampiamente superato detto periodo ed essendo stato proposto il presente ricorso solo in data 26 settembre 2013;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonchè della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)