Energia da fonti rinnovabili – VIA -Termine di efficacia triennale – Art. 16, co.7, L.R. n. 11/2001 – Fattispecie
Nell’ambito di un procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica per un impianto eolico, il termine di efficacia della VIA, se effettuata ai sensi dell’art.16, co.7, della L.R. n. 11/2001, è pari ad un triennio, mentre dev’essere esteso al quinquennio in applicazione dell’art.26, co.6, D.Lgs. n. 152/2006, se il procedimento è stato avviato dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008.
N. 00617/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00597/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 597 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
EDP Renewables Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Buccello, Cristina Leone, Simona Viola e Giuseppe Macchione, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via F. Crispi 6;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Liberti e Isabella Fornelli, con domicilio eletto presso la prima in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;
Comune di Serracapriola, Provincia di Foggia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) – Puglia, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa, Autorità di Bacino per la Puglia, Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, Azienda Sanitaria Locale Foggia, ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile, ENAV, Acquedotto Pugliese S.p.a., Consorzio per la Bonifica della Capitanata;
Comune di Torremaggiore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Antonucci, con domicilio eletto presso l’avv. Salvatore Basso in Bari, corso Mazzini, 134/B;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Direzione Regionale per la Puglia, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
NCD Divisione Eolica S.r.l., Terna S.p.a., Terna Rete Italia S.p.a., Sorgenia S.p.a., Antonio Ruggeri, Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche;
Repano Wind S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Bassi, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari;
E. On Climate & Renewables Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Vivani, Simone Abellonio, Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43;
Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filomena Passeggio, Maurizio Carbone e Giancarlo Bruno, con domicilio eletto presso gli uffici di Terna S.p.a. in Bari, via Trisorio Liuzzi 195;
Wind Energy Project 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Grassi, Jacopo Sanalitro e Luigi Valentino Damone, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola De Feudis in Bari, via Camillo Rosalba 47/Z;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota prot. n. 1261 in data 14 febbraio 2012 della Regione Puglia – Servizio Ecologia – Ufficio programmazione, politiche energetiche, v.i.a. e v.a.s., trasmessa il 16 febbraio 2012, nonchè della nota prot. n. 2669 di data 27 marzo 2012 della Regione Puglia- Servizio Ecologia -Ufficio programmazione, politiche energetiche, v.i.a. e v.a.s., mediante le quali viene indicata la necessità di una riedizione della procedura di valutazione ambientale, con aggiunta della valutazione di incidenza, nell’ambito del procedimento per l’autorizzazione unica di un impianto eolico nel territorio del Comune di Serracapriola e delle relative opere di connessione nel territorio del Comune di Torremaggiore, giunto alla sua fase conclusiva;
nonchè di ogni altro atto specificamente indicato in ricorso;
con motivi aggiunti:
della nota prot. n. 3684 in data 7 maggio 2012 della Regione Puglia – Servizio Ecologia – Ufficio programmazione, politiche energetiche, v.i.a. e v.a.s., trasmessa il 10 maggio 2012, mediante la quale viene indicata la necessità di una riedizione della procedura di valutazione ambientale, con aggiunta della valutazione di incidenza, nell’ambito del procedimento per l’autorizzazione unica di un impianto eolico nel territorio del Comune di Serracapriola e delle relative opere di connessione nel territorio del Comune di Torremaggiore, giunto alla sua fase conclusiva;
nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche non conosciuto;
nonchè al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1975/2008, resa da questo T.A.R., con la quale è stato ordinato alla Regione Puglia di provvedere all’adozione delle determinazioni finali in ordine all’istanza presentata dalla ricorrente per il rilascio di autorizzazione unica per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Serracapriola, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003;
nonchè al fine di ottenere la condanna della Regione Puglia al risarcimento di tutti i danni che derivano dal ritardato rilascio dell’autorizzazione unica;
con i motivi aggiunti del 20 dicembre 2012:
del verbale della conferenza di servizi tenutasi presso la Regione Puglia in data 24 ottobre 2012;
con ulteriori motivi aggiunti notificati il 25 ottobre 2013:
della determina della Regione Puglia – Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche – Servizio Ecologia – Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S. n. 225 dell’11 settembre 2013, avente ad oggetto “Diniego dell’istanza di proroga dell’efficacia del provvedimento di esclusione da V.I.A. D.D. n. 120 dell’11 marzo 2009”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Comune di Torremaggiore, di Repano Wind S.r.l., di E. On Climate & Renewables Italia S.r.l., di Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.a., di Wind Energy Project 2 S.r.l., del Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Direzione Regionale per la Puglia, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Simona Viola, Giuseppe Macchione, Isabella Fornelli, Maria Liberti, Marianna Papparella, per delega dell’avv. Vincenzo Antonucci, Lucia Ferrante, Giancarlo Bruno e Claudio Vivani;
Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non paiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti notificati il 25 ottobre 2013 avverso il diniego di proroga del termine di efficacia del provvedimento di esclusione dalla V.I.A.;
Considerato, infatti, che al provvedimento di esclusione dalla V.I.A. deve ritenersi, prima facie, applicabile il termine di efficacia triennale previsto dall’art. 16, comma 7, legge Regione Puglia n. 11/2001 (in tal senso T.A.R. Bari, sent. n. 1247/2013);
che, viceversa, il termine quinquennale di cui all’art. 26, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006 non sembra possa operare nel caso di specie per ragioni di carattere temporale (cfr. terzo inciso della disposizione da ultimo citata: “I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4”);
Ritenuto, inoltre, che le eccezioni di incostituzionalità della norma regionale applicata devono essere approfondite nella competente sede di merito;
Ritenuto, quanto alle censure afferenti l’esercizio del potere di proroga, che l’elevato ambito di discrezionalità di cui gode l’Amministrazione in materia implica la qualificazione discrezionale anche del potere di proroga, e che, nel caso di specie, il diniego appare comunque ancorato alla sussistenza di presupposti di fatto, quali le modifiche apportate al progetto, la cui ricorrenza non è efficacemente contestata dalla ricorrente;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Che la complessità e novità delle questioni dedotte giustifica la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)