Giurisdizione – Diniego permesso di soggiorno per motivi umanitari – Giurisdizione del G.O. – Ragioni

La situazione giuridica soggettiva dello straniero che richieda il rilascio di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie presenta  natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall’art. 2 Cost. e dall’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo; ne consegue che la controversia in subiecta materia ricada pienamente nella  giurisdizione del giudice ordinario.

N. 01510/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01239/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a., sul ricorso numero di registro generale 1239 del 2013, proposto da: 
Prince Dodo Remyjius, rappresentato e difeso dall’avv. Floriana Ardito, con domicilio ex lege presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Segreteria Sezione III, in Bari, Piazza Massari, nn. 6-14;

contro
Ministero dell’Interno – Questura di Foggia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“- del decreto del Questore di Foggia del 1° luglio 2013, Cat. A.12/2013, notificato l’8 luglio 2013, avente ad oggetto la revoca del permesso di soggiorno del sig. Remyjius Prince Dodo;
– di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Floriana Ardito e l’avv. dello Stato Giovanni Cassano;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a. per la pronuncia in forma semplificata;
CONSIDERATO che con ricorso, ritualmente notificato in data 6 settembre 2013 e depositato il 1° ottobre 2013, il cittadino nigeriano Prince Dodo Remyjius ha chiesto l’annullamento del decreto del 1° luglio 2013, Cat. A.12/2013, notificato l’8 luglio 2013, con il quale il Questore della Provincia di Foggia ha disposto nei suoi confronti il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari richiesto con istanza del 10 maggio 2013;
VISTA la relazione illustrativa della Questura di Foggia e la relativa documentazione depositata dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
RILEVATO che il suddetto provvedimento si fonda sul parere negativo reso dalla competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari del 17 maggio 2011, peraltro già  presupposto dell’adozione di un precedente provvedimento di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, notificato al ricorrente in data 7 giugno 2011, atti prodotti in giudizio da parte resistente, ed emesso ai sensi degli artt. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dall’art. 32 del d.lgs. n. 25 del 2008;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 24 ottobre 2013 il Presidente, ritenendo di porre a fondamento dell’odierna decisione la questione di difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, rilevata d’ufficio, ha indicato la questione medesima in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.;
CONSIDERATO che il Collegio, condividendo l’orientamento della Corte di Cassazione, ritiene che, nell’attuale quadro normativo va affermata la giurisdizione del giudice ordinario sul provvedimento del Questore di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, richiesto ai sensi dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, atteso che alle Commissioni Territoriali spetta la titolarità  di tutte le competenze valutative, di natura esclusivamente tecnica e non politico discrezionale, in ordine alla pluralità  di misure di protezione umanitaria previste dall’ordinamento (status di rifugiato, protezione sussidiaria e misure residuali e temporanee desumibili dall’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998), laddove al Questore residua il compito di dare attuazione a tali deliberazioni senza alcun margine di autonoma valutazione sulla condizione “umanitaria” dello straniero (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, sentenza 19-05-2009, n. 11535);
CONSIDERATO inoltre che la stessa Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, nella successiva ordinanza n. 19393 del 09-09-2009 (richiamata da Cass. Civ. Sez. I, 17-02-2011, n. 3898), ha altresì affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulla base del presupposto che la situazione giuridica soggettiva dello straniero che richieda il rilascio di permesso per ragioni umanitarie abbia natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall’art. 2 Cost. e dall’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo;
RILEVATO che il suddetto orientamento risulta condiviso anche da un cospicuo filone della giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis TAR Latina, Sezione I, 05-04-2012, n. 279, TAR Lazio, Sezione Seconda Quater 06-05-2010, n. 9916);
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, che deve essere, conseguentemente, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario;
RILEVATO che la riproposizione della domanda è disciplinata dell’art. 11 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
RITENUTO quanto alle spese che, alla luce dell’esito della causa e della natura della presente controversia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario, innanzi al quale la causa dovrà  essere riproposta nei termini di cui all’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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