Enti e organi della p.A. – Regione – Albo dei direttori generali delle ASP – Rinnovo – Condizioni – Possesso del titolo di laurea – Necessità – Salvo regime transitorio – Fattispecie
Secondo la normativa regionale vigente in tema di requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo dei direttori generali delle aziende pubbliche dei servizi alla persona (art.10 del regolamento 28.1.2008, n. 1), il titolo della laurea non è necessario soltanto in via transitoria per le iscrizioni di prima istanza, cioè per il primo triennio di vigenza dell’albo, mentre detto requisito è indispensabile per i rinnovi o le nuove iscrizioni “a regime”.
N. 01515/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00246/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 246 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Elisabetta Manghisi, rappresentata e difesa dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, n.8;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Scattaglia, con domicilio eletto presso Maria Scattaglia in Bari, c/o Settore Leg. G .R. v. Dalmazia, n.70;
per l’annullamento
– della determinazione del Dirigente Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità 7.12.2012, n. 1373, pubblicata sul BURP n. 181 del 13.12.2012, recante approvazione dell’avviso pubblico per il rinnovo dell’Albo regionale dei Direttori Generali delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, nella parte in cui disciplina i requisiti e le condizioni di permanenza per i soggetti già iscritti all’Albo;
– di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il predetto avviso e il fac simile di domanda per i soggetti già iscritti nel predetto Albo;
– e con ulteriori motivi aggiunti del 6 marzo 2013 con i quali s’insiste per l’accoglimento delle domande articolate nel ricorso introduttivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2013 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Michaela De Stasio, su delega dell’avv. Vito A. Pappalepore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con delibera dirigenziale n. 1373/2013 la Regione Puglia ha disposto il rinnovo dell’Albo Regionale dei Direttori generali delle ASP (Aziende Pubbliche servizi alla Persona) con validità da 1.1.2013 al 31.12.2013..
Ha, pertanto, approvato l’avviso per l’iscrizione, indicando i requisiti che i candidati devono possedere.
Ha posto a fondamento dei criteri di selezione, le disposizioni di cui art. 20 del R.R di attuazione n.1/2008, richiedendo, ai fini dell’iscrizione nel periodo indicato per il rinnovo, il diploma di laurea, titolo non posseduto dalla odierna ricorrente, la cui iscrizione era stata, tuttavia, ammessa per il periodo pregresso, trattandosi di iscrizione in prima istanza.
Contro tale delibera ricorre la sig.ra Manghisi, sostenendo che il requisito del diploma di laurea, come gli altri di cui all’art. 20, co 2 , cit. , preclusivi della sua reiscrizione, varrebbero solo per i nuovi iscritti, mentre per i soggetti già iscritti, per cui si proceda al rinnovo, sarebbe sufficiente la permanenza dei requisiti già posseduti per la prima iscrizione.
Dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare con ord. n.234/2013, all’udienza di merito del 17.10.2013, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ai fini di una migliore comprensione della controversia e per una più agevole ricostruzione del quadro normativo di riferimento, è opportuno richiamare la disposizione regolamentare di riferimento.
Recita l’art. 20 R.R. 1/2008 s.m.i., rubricato “albo regionale dei direttori asp”:
“1.La Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore al ramo, istituisce, presso il Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali, l’Albo Regionale dei Direttori Generali delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, di durata triennale, e ne dispone la pubblicazione sul BURP unitamente all’avviso della scadenza entro la quale gli interessati possono presentare domanda di iscrizione.
2.Possono essere iscritti all’albo di cui al comma 1) i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana ovvero, in caso di accesso a posti di lavoro che non implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o non attengano alla tutela dell’interesse nazionale, cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego;
c) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per insufficiente rendimento o per comportamenti comunque in contrasto con l’ordinamento giuridico;
d) aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d’ufficio;
e) il godimento dell’elettorato attivo e passivo;
f) il non aver riportato condanne penali che costituiscono causa ostativa all’accesso al pubblico impiego.
3.I candidati di cui al comma 2 devono essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti :
a) Diploma di laurea (L) in materie giuridiche o economiche o in Ingegneria gestionale, rilasciato ai sensi del Decreto del Ministro per l’Università e la ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3/11/1999;
b) Specializzazione post-lauream nelle materie attinenti alla gestione di pubbliche amministrazioni o in ambito socio-assistenziale e/o sociosanitario.
4.In prima istanza, possono, altresì, essere iscritti i soggetti che:
– ricoprono la qualifica o svolgono le funzioni di segretario-direttore delle IPAB alla data di approvazione del presente regolamento o che comunque, abbiano svolto tale funzione per almeno 5 anni ;
– sono dipendenti di enti pubblici in servizio da almeno 10 anni e hanno svolto per almeno un triennio le funzioni di segretario o direttore di IPAB.
5. I soggetti interessati possono produrre, entro il termine di cui all’avviso pubblicato sul BURP, istanza in carta semplice accompagnata da copia del titolo di studio e da dichiarazione dell’interessato comprovante il possesso dei requisiti richiesti resa ai sensi del DPR n. 445/2000.
6.àˆ previsto l’aggiornamento annuale dell’Albo a seguito di avviso da pubblicarsi entro il 31 dicembre del terzo anno di vigenza.”
Questo Tar con altra ordinanza (n. 158/2013), resa in analogo giudizio recante n.222/2013, posta a fondamento della motivazione del provvedimento cautelare del presente giudizio, ha ritenuto di accogliere l’istanza di sospensiva sulla scorta della seguente motivazione:
“Considerato che, a norma dell’art. 31 (Albo dei Direttori generali) della L.R. 30 settembre 2004, n. 15, veniva istituito l’Albo regionale dei Direttori generali delle aziende pubbliche di servizi alla persona (delibera G.R. 30 settembre 2008 n. 1829);
considerato che la relativa disciplina era stata stabilita dall’art. 20 del regolamento regionale 28 gennaio 2008, n. 1, per il quale all’Albo, avente validità triennale, possono essere iscritti a regime i soggetti in possesso tra l’altro dei seguenti requisiti:
“a) Diploma di laurea (L) in materie giuridiche o economiche o in Ingegneria gestionale, rilasciato ai sensi del Decreto del Ministro per l’Università e la ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3/11/1999;
b) Specializzazione post-lauream nelle materie attinenti alla gestione di pubbliche amministrazioni o in ambito socio-assistenziale e/o sociosanitario” (comma terzo);
considerato peraltro che “In prima istanza, possono, altresì, essere iscritti i soggetti che:
– ricoprono la qualifica o svolgono le funzioni di segretario-direttore delle IPAB alla data di approvazione del presente regolamento o che comunque, abbiano svolto tale funzione per almeno 5 anni;
– sono dipendenti di enti pubblici in servizio da almeno 10 anni e hanno svolto per almeno un triennio le funzioni di segretario o direttore di IPAB” (comma quarto);
considerato che il ricorrente è stato iscritto, con decorrenza dal 28 maggio 2009, in forza della previsione di cui al citato comma quarto;
considerato che, secondo il comma sesto, “àˆ previsto l’aggiornamento annuale dell’Albo a seguito di avviso da pubblicarsi entro il 31 dicembre del terzo anno di vigenza”;
considerato che l’impugnata delibera dirigenziale ha disposto il rinnovo dell’Albo, con iscrizione solo dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma terzo del regolamento, senza salvaguardia delle pregresse iscrizioni operate a norma del quarto comma dell’art. 20;
considerato che, prima facie, l’operazione di “rinnovo” (e non di mero “aggiornamento”) non pare fondata su alcuna previsione espressa, nè è rintracciabile nel testo una disposizione che in modo inequivoco specifichi che l’iscrizione con i requisiti di cui al quarto comma, consentita solo “in prima istanza”, sia da reputarsi solo temporanea, sì che i soggetti con tali titoli ammessi siano soggetti a decadenza al primo scadere del termine triennale di validità ;
considerati pertanto che sotto questi profili, oltre che per il danno, si rinvengono nella fattispecie i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104″
Nell’ambito di tale ricostruzione interpretativa operata dalla Sezione, si inseriscono, tuttavia, le considerazioni rese sul punto nodale della controversia dal Giudice di Appello che, con ordinanza n.
2052/2013, si è pronunciato sulla tesi fatta propria da questo Tar con le ordinanze cautelari in materia.
Ha ritenuto il C.d.S “non condivisibile la interpretazione data nell’ordinanza cautelare TAR circa la normativa regionale vigente in materia di requisiti ” a regime” richiesti per l’iscrizione all’Albo dei direttori generali delle aziende pubbliche di servizi alla persona; ritenuto che l’iscrizione all’Albo senza il possesso del Diploma di laurea sia consentita dalla normativa suddetta solo “in prima istanza” , in via transitoria e non con effetti permanenti, limitatamente al primo periodo triennale di vigenza dell’Albo in questione ( vedi legge regionale n. 15/2004, art. 31)”.
Sulla scorta dell’autorevole precedente nonchè del disposto normativo già testualmente citato, ritiene la Sezione di dover rimeditare il proprio precedente orientamento, con conseguente reiezione del ricorso.
Le spese possono essere integralmente compensate in ragione dell’andamento complessivo della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale nonchè su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)