Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Sentenza del G.O – Condanna generica- Inammissibilità  

àˆ inammissibile il giudizio di ottemperanza relativo ad una sentenza del G.O. recante condanna generica, sia perchè tale tipo di sentenza non costituisce valido titolo esecutivo (per difetto del requisito di liquidità  del diritto portato dal titolo ex art. 474 c.p.c.), sia perchè, più a monte, dovrebbe essere in tal caso svolto un accertamento nel merito del rapporto sottostante (oggetto della cognizione del G.O.), che non può tuttavia essere effettuato dal G.A. dell’ottemperanza, essendo quest’ultimo sprovvisto di giurisdizione su tale rapporto.

N. 01509/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00890/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 890 del 2013, proposto da: 
Fischetto Luigi e Galiano Vincenza, quali eredi di Fischetto Cosimo, rappresentati e difesi dall’avv. Fabio Patarnello, con domicilio eletto presso l’avv. Cataldo Balducci in Bari, via Putignani, 12/A; 

contro
Azienda Sanitaria Locale Brindisi; 

per l’ottemperanza
alla sentenza della Corte d’Appello di Bari – sez. Lavoro, n. 7445/2011, avente ad oggetto la liquidazione dell’indennità  supplementare di fine servizio quale dipendente A.S.L.;
per l’esatto conteggio degli anni da prendere in considerazione;
per l’esatta determinazione dell’importo relativo all’aumento apportato dalla L. n. 152/68 al trattamento di fine servizio corrisposto dall’INADEL, da detrarre in sede di calcolo dell’indennità  supplementare di fine servizio;
per la rideterminazione della indennità  supplementare di fine servizio sulla base dell’indennità  variabile aziendale;
per la declaratoria di nullità  della determinazione dirigenziale della ASL BR n. 157/2012.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 la dott.ssa Francesca Petrucciani e udito per i ricorrenti il difensore avv. Adriana Amodeo, per delega dell’avv. Fabio Patarnello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe Vincenza Galiano e Luigi Fischetto, quali eredi di Cosimo Fischetto, hanno agito per l’ottemperanza alla sentenza n. 7445/2011 della Corte d’Appello di Bari, sez. Lavoro, che ha riconosciuto il diritto di Cosimo Fischetto a percepire l’indennità  supplementare di fine servizio prevista dall’art. 123 del Regolamento organico amministrativo dell’ex ente ospedaliero “A. Di Summa” di Brindisi, chiedendo altresì la declaratoria di nullità  della determinazione dirigenziale della ASL BR n. 157/2012 che aveva quantificato le somme spettanti in misura inferiore al dovuto.
I ricorrenti hanno esposto che il loro dante causa Cosimo Fischetto aveva prestato servizio alle dipendenze dell’Azienda Ospedaliera “A. Di Summa” di Brindisi dal I agosto 1962 al 31 agosto 1999, data della cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età , e che il Regolamento dell’Ospedale stabiliva che alla cessazione dal servizio spettava al dipendente di ruolo una indennità  pari ad una mezza mensilità  dello stipendio pensionabile in godimento per ogni anno di servizio prestato o frazione di anno superiore a sei mesi.
Avendo l’Azienda Ospedaliera riscontrato negativamente la richiesta di corresponsione di tale indennità , il dott. Fischetto aveva presentato ricorso al Tribunale di Brindisi, sez. Lavoro, che aveva accolto la domanda accertando la spettanza dell’indennità  per il periodo dal I agosto 1962 al 21 luglio 1983, data in cui erano state abrogate, ad opera dell’art. 70 D.P.R. 348/83, le norme specifiche dei settori di provenienza per i lavoratori confluiti nel comparto sanitario.
La sentenza era stata annullata dalla Corte d’Appello di Bari, che aveva ritenuto prescritto il diritto azionato; a seguito di ricorso per Cassazione presentato dal Fischetto la Suprema Corte aveva cassato la sentenza di appello, rinviando ad altra sezione della Corte d’Appello di Bari, che, con la sentenza della quale viene chiesta l’esecuzione, aveva definitivamente confermato la sentenza di I grado respingendo l’appello della A.S.L..
Quest’ultima, in esecuzione del giudicato, aveva emesso la determinazione n. 157/2012, ponendo però alla base del conteggio un numero di anni di servizio e un importo stipendiale inferiori a quelli effettivi.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
1. erroneo calcolo degli anni di servizio prestati;
2. erroneo calcolo della somma da detrarre dall’indennità  spettante ai sensi dell’art. 17 L. 152/68;
3. erronea determinazione della misura della “variabile aziendale” tra le voci costituenti lo stipendio pensionabile.
Alla camera di consiglio del 23 ottobre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Con riferimento alla prima delle doglianze sollevate, infatti, va evidenziato che la sentenza di primo grado, che la sentenza di appello della quale viene chiesta l’esecuzione ha confermato, ha condannato la A.S.L. “al pagamento dell’indennità  supplementare di fine servizio di cui all’art. 123 del Regolamento Organico Amministrativo dell’ex Fondazione Ospedale Provinciale A. Di Summa di Brindisi pari a una mezza mensilità  dello stipendio pensionabile in godimento all’atto della cessazione del servizio (31.8.1999) per ogni anno di servizio prestato o frazione di anno superiore a sei mesi dall’1.8.1962 al 21.7.1983, decurtata di una somma pari all’ammontare dell’aumento apportato dalla L. 8.3.1968 n. 152 al trattamento di fine servizio corrisposto dall’INADEL, oltre interessi e legali e rivalutazione monetaria¦”.
Le sentenza ha quindi individuato in maniera precisa la decorrenza del calcolo dalla data del I agosto 1962, mentre la delibera con la quale la A.S.L. ha dato esecuzione al giudicato ha computato l’indennità  a decorrere dal I febbraio 1963, data dell’entrata in ruolo del Fischetto, in contrasto con quanto espressamente statuito.
Di conseguenza sotto tale profilo è fondata la contestazione svolta dai ricorrenti, risultando l’atto emesso contrastante con il giudicato formatosi sulla questione.
La sussistenza di tale palese contrasto comporta la declaratoria di nullità  dell’atto in parte qua ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b) c.p.a., secondo cui “Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso: a) ordina l’ottemperanza, prescrivendo le relative modalità , anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione; b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato”.
In ottemperanza al giudicato deve quindi essere ordinato all’Amministrazione resistente di corrispondere ai ricorrenti l’indennità  supplementare di fine servizio di cui all’art. 123 del Regolamento Organico Amministrativo dell’ex Fondazione Ospedale Provinciale A. Di Summa di Brindisi, pari a una mezza mensilità  dello stipendio pensionabile in godimento all’atto della cessazione del servizio (31.8.1999) per ogni anno di servizio prestato o frazione di anno superiore a sei mesi dall’1.8.1962 al 21.7.1983.
Con riferimento alle altre doglianze il ricorso va invece dichiarato inammissibile.
Le questioni relative al calcolo della somma da detrarre, ai sensi dell’art. 17 L. 152/68, dall’indennità  spettante, e alla esatta determinazione della componente stipendiale della variabile aziendale, non hanno formato in alcun modo oggetto dei giudizi conclusisi con la sentenza n. 7445/11 della Corte d’Appello di Bari, di tal che nessun giudicato può dirsi formato su tali punti.
Peraltro in quest’ultima pronuncia la Corte ha chiaramente affermato che la questione delle voci dello stipendio computabili ai fini del calcolo dell’indennità  di fine servizio esula dal thema decidendum, sia perchè mai introdotta in primo grado, sia perchè, in ogni caso, la sentenza del Tribunale di Brindisi è generica e l’AUSL non ha impugnato in appello l’omesso accertamento del quantum debeatur; con riferimento a tale ultimo aspetto, avendo il Fischetto richiesto nel ricorso in riassunzione per il giudizio di rinvio la condanna della ASL al pagamento di una somma determinata, la Corte d’Appello ha precisato che la domanda introduttiva del giudizio non aveva ad oggetto una somma determinata, di tal che correttamente il Tribunale ha pronunciato una sentenza di condanna generica che, sotto tale aspetto, non è stata oggetto di alcuna censura in appello.
Costituisce orientamento costante della giurisprudenza amministrativa quello secondo cui deve ritenersi inammissibile il giudizio di ottemperanza relativo ad una sentenza del g.o. recante condanna generica, sia perchè tale tipo di sentenza non costituisce valido titolo esecutivo (per difetto del requisito di liquidità  del diritto portato dal titolo ex art. 474 c.p.c.), sia perchè, più a monte, dovrebbe essere in tal caso svolto un accertamento nel merito del rapporto sottostante (oggetto della cognizione del g.o. ), che non può tuttavia essere effettuato dal g.a. dell’ottemperanza, essendo quest’ultimo sprovvisto di giurisdizione su tale rapporto (in tal senso ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 20 marzo 2012, n. 1378, Consiglio di Stato, sez VI, 21 dicembre 2011, n. 6773; id. sez V 16 novembre 2010, n. 8064, T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 15 novembre 2012, n. 1947, 4 aprile 2012, n. 670).
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto ordina alla ASL Brindisi di dare esecuzione alla sentenza della Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro n. 7445/2011 nel termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza, calcolando e corrispondendo l’indennità  dovuta ai ricorrenti a decorrere dall’1.8.1962;
dichiara nulla, nella parte relativa alla individuazione della data iniziale di decorrenza del calcolo dell’indennità  dovuta, la determinazione dirigenziale della ASL BR n. 157 del 26 aprile 2012;
dichiara per il resto inammissibile il ricorso;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
 

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria