Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Diniego di autorizzazione – Sospensiva accolta – Concessione dell’autorizzazione – A seguito di nuova disamina  dell’istanza –  Conseguenze

Se il provvedimento di autorizzazione  emanato dalla p.A. a seguito della sospensione cautelare disposta dal giudice amministrativo del precedente diniego, non è stato assunto in dichiarata applicazione  della medesima ordinanza cautelare, essendo frutto di una nuova disamina dell’originaria istanza presentata dal privato, l’emanazione del nuovo provvedimento comporta la cessazione della materia del contendere.

N. 01490/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00718/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 718 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Francesco Lasaracina, rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso Gennaro Notarnicola in Bari, via Piccinni, 150; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Bari, Questura di Bari, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
– del silenzio-rigetto opposto dal Prefetto p.t. della Provincia di Bari sul ricorso gerarchico spedito in data 12.12.2011;
– del decreto del Questore di Bari prot. (cat.6f/pas/2011) datato 27.9.2011, notificato il 12.11.2011;
– della nota prot.966/6f/2011 in data 5/9/2011, recante comunicazione di avvio del procedimento amministrativo preordinato al “… diniego della licenza di porto di fucile uso caccia…” , nonchè di ogni altro atto a questi presupposto, prodromico, connesso e conseguente ancorchè non conosciuto;
con i motivi aggiunti depositati il 5 luglio 2012 si chiede l’annullamento:
– delle note della Questura di Bari prot. n.6.f/pas/2012, in data 23.5.2012, e prot. n.6.f/pas/2011, in data 9.1.2012, versate in atti rispettivamente il 29.5.2012 ed il 31.5.2012;
– della nota prot. 50072/2011/cont./area o.p. 1° ter, della Prefettura di Bari, prodotta in giudizio il 31.5.2012, nonchè di ogni altro atto a questi presupposto, prodromico, connesso e conseguente ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura di Bari e di Questura di Bari e di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Vista la memoria depositata il 20.9.2013, con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 10.5.2012 e depositato presso la Segreteria della Sezione il 23.5.2012, Francesco Lasaracina impugnava il silenzio-rigetto opposto dal Prefetto di Bari sul ricorso gerarchico in data 12.12.2011, proposto avverso il decreto del Questore di Bari datato 27.9.2011 di diniego di rinnovo del porto d’armi per uso caccia, nonchè detto decreto ed altri atti di cui in epigrafe.
Il ricorrente lamentava violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
A seguito della costituzione in giudizio, per l’intimata Amministrazione, dell’Avvocatura dello Stato con produzione documentale, il ricorrente – con atto notificato il 28.6.2012 e depositato il 5.7.2012- proponeva motivi aggiunti.
Alla c.c. del 19.7.201, con ordinanza n. 560/12, la Sezione accoglieva l’istanza cautelare.
In vista della pubblica udienza fissata per il 24.10.2013, il difensore del ricorrente il 25.7.2013 depositava documentazione (licenza di porto d’armi uso caccia rilasciato dalla Questura il 13.9.2012) e quindi, con memoria del 20.9.2013, evidenziava intervenuta cessazione della materia del contendere.
Non vi sono stati depositi da parte dell’Avvocatura erariale.
All’udienza del.24.10.2013 il legale del ricorrente ha insistito per la dichiarazione di cessazione del contendere.
Va dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere ex art. 34 u.c. del c.p.a.
Infatti, la pretesa sostanziale fatta valere dall’odierna ricorre, il rinnovo del porto d’armi per uso caccia, è stata pienamente soddisfatta in corso di giudizio mediante l’ottenimento (in data 13.9.2012) di detta licenza.
Va rilevato che nella fattispecie non viene in rilievo un’ipotesi di riesame in mera esecuzione dell’istanza cautelare accolto (in ordine alla quale andrebbe applicato l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui “Nel caso in cui il giudice amministrativo abbia sospeso, in sede cautelare, gli effetti di un provvedimento e l’amministrazione si sia adeguata con un atto consequenziale al contenuto dell’ordinanza cautelare, non è configurabile l’improcedibilità  del ricorso o la cessazione della materia del contendere – rispettivamente, se il successivo atto sia sfavorevole o favorevole all’originario ricorrente – atteso che l’adozione non spontanea dell’atto consequenziale, con cui l’amministrazione dà  esecuzione all’ordinanza di sospensione degli effetti del provvedimento, non comporta la revoca del procedente provvedimento sospeso e ha una rilevanza provvisoria, in attesa che la sentenza di merito accerti se il provvedimento sospeso sia o meno legittimo, salvo il caso in cui il contenuto della motivata ordinanza cautelare sia tanto condiviso dall’amministrazione da indurre questa a ritirare il precedente provvedimento già  sospeso, sostituendolo con un nuovo atto, senza attendere il giudicato sul suo prevedibile annullamento.”), bensì una nuova disamina dell’originaria istanza di rinnovo della licenza, come è dimostrato dal mancato richiamo, nell’atto stesso, alla cautelare statuizione della Sezione.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Orazio Ciliberti, Consigliere
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria