Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario ex art. 243 bis D.Lgs. n. 267/2000 – Sospensione del giudizio

Il giudizio instaurato per l’esecuzione del giudicato formatosi a danno dell’Amministrazione comunale che abbia fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all’art. 243 bis D.Lgs. n. 267/2000, è sospeso in attesa della definizione nei termini di legge della predetta procedura.

N. 01450/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00835/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 835 del 2013, proposto da Alessandra Carrillo, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Lucio Smaldone, con domicilio eletto in Bari, piazza Luigi di Savoia, 5;

contro
Comune di Napoli, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Dardo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Bruno Ricci, Gabriele Romano, Anna Pulcini, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari; 

per l’ottemperanza
alla sentenza del Giudice di pace di Bari n. 21/09 del 30 dicembre 2008-5 gennaio 2009, con cui il Comune di Napoli veniva condannato al pagamento in favore della signora Alessandra Carrillo delle spese di giudizio, quantificate nella somma complessiva di euro 250,00, oltre maggiorazione ex articolo 14 T.P., nonchè IVA e CAP, come per legge.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 il cons. Giuseppina Adamo e udito l’avv. Giovanni Lucio Smaldone, per la parte ricorrente;
 

Con ricorso notificato in data 7-12 giugno 2013, la signora Alessandra Carrillo ha adito questo Tribunale amministrativo per l’ottemperanza alla sentenza del Giudice di pace di Bari n. 21/09 del 30 dicembre 2008-5 gennaio 2009, con cui il Comune di Napoli veniva condannato al pagamento in favore della signora Alessandra Carrillo delle spese di giudizio, quantificate nella somma complessiva di euro 250,00, oltre accessori di legge.
La pronuncia (che è passata in giudicato, come da apposita attestazione in data 18 febbraio 2013) era stata notificata in forma esecutiva in data I marzo 2010. Nonostante tale notifica, il Comune non ha provveduto alla liquidazione della somma dovuta a titolo di spese di lite.
Il Comune di Napoli, costituitosi, ha evidenziato che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 28 gennaio 2013, è stato disposto il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243 bis del TUEL, introdotto dall’art. 3, comma primo, lett. r), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
A norma del quarto comma, “Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243-quater, commi 1 e 3”.
Di conseguenza, non essendo stato ancora valutato il detto piano, la presente procedura dev’essere sospesa.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda) sospende il giudizio.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)