1. Edilizia e urbanistica – Edilizia popolare ed economica – Alloggi popolari – Assegnazione e revoca – Riparto di giurisdizione – Criteri
2. Processo amministrativo – Interesse a ricorrere – Alloggi popolari – Subentro dei discendenti – Coabitazione con genitore assegnatario – Requisito necessario – Carenza – Difetto di interesse a ricorrere – Fattispecie
1. In merito alle controversie in materia di alloggi di edilizia economica e popolare, il riparto della giurisdizione è regolato dal consueto criterio della posizione soggettiva riconoscibile in capo al privato, dovendosi attribuirla al giudice amministrativo allorquando tale posizione sia d’interesse legittimo, perchè attinente alla fase del procedimento amministrativo strumentale all’assegnazione (caratterizzato da poteri pubblicistici), e al giudice ordinario se sia in gioco un diritto soggettivo perfetto, concernente il rapporto locativo costituitosi in seguito a detta assegnazione.
2. Poichè la possibilità di subentro nell’assegnazione degli alloggi di edilizia eonomica e popolare prevista in favore dei discendenti – ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 2, comma 2, della l.r. 54/84 – è subordinata al possesso della qualità di convivente con il genitore assegnatario, la comprovata mancanza di tale requisito rende inammissibile il ricorso per difetto di interesse (nel caso di specie, il Comune, dando atto degli accertamenti istruttori e dei numerosi sopralluohi compiuti, ha dimostrato che l’assegnataria aveva abbandonato l’alloggio, cedendolo a terzi).
N. 01436/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00149/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 149 del 2009, proposto da:
Angela Luisa Fiorito, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Candalice e Carlo Mercurio, con domicilio eletto presso Fabio Candalice, in Bari, via Castromediano, 139;
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Valla e Luisa Amoruso, con domicilio eletto presso Anna Valla, in Bari, presso l’Avvocatura Comunale, via P. Amedeo 26;
per l’annullamento
della Determinazione Dirigenziale n. 2008/120/00540 del 17.09.2008, con cui si dichiara la decadenza della sig.ra Fiorito Addolorata dall’assegnazione dell’alloggio I.A.C.P. sito in Bari, alla via Pola, Pal. O, int. 5,;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv.ti Pasquale Bavaro, per delega dell’avv. Fabio Candalice; Anna Valla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente Fiorito Angela Luisa, in qualità di erede di Fiorito Addolorata, impugna il provvedimento in epigrafe indicato con cui la sua dante causa è stata dichiarata decaduta dall’assegnazione in locazione dell’alloggio I.A.C.P. sito in Bari, alla via Pola, pal. O Interno 5.
La ricorrente espone che la sua dante causa, destinataria di provvedimento di diffida ex art. 19 l.r. Puglia 54/84 del 28.5.2007 (diffida ricevuta dall’interessata in data 1.6.2007), avrebbe controdedotto alla eccepita mancata occupazione dell’immobile e abusiva cessione a terzi, rappresentando che la temporanea sua assenza dall’abitazione, rilevata dall’ufficiale accertatore, sarebbe stata collegata alla sopravvenienza di gravi motivi di salute e dalla necessità di ricevere assistenza in conseguenza degli effetti di una caduta, allegando certificazione medica.
Il Comune di Bari con nota del 3.10.2007 ha fornito riscontro negativo alle controdeduzioni dell’assegnataria, cui ha fatto seguito un’istanza di riesame proposta dalla medesima Fiorito Addolorata.
àˆ infine intervenuto l’impugnato provvedimento di decadenza prot. 275889 del 28.10.2008.
In data 22.11.2008, l’assegnataria Fiorito Addolorata è deceduta.
La ricorrente, figlia e unica erede dell’assegnataria in locazione, con il ricorso in esame chiede l’annullamento del provvedimento di decadenza impugnato, domanda supportata dall’intereresse ad ottenere il subentro nell’assegnazione in locazione ex art. 15 l.r. 54/1984, in quanto componente del nucleo familiare e convivente con la madre assegnataria.
La ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) violazione dell’art. 9 l.r. 54/1984 ed eccesso di potere per carenza d’istruttoria e difetto del requisito della mancata stabile occupazione dell’immobile.
2) violazione della legge n. 241/1990 e carenza di adeguata motivazione anche con riferimento alle deduzioni presentate al Comune dalla defunta assegnataria.
Si è costituito in giudizio il Comune di Bari, contestando le avverse deduzioni e chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o, in via subordinata, pervenirsi comunque alla reiezione dello stesso, perchè infondato.
Con ordinanza di questo Tribunale del 12.2.2009 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
All’udienza del 9 ottobre 2013, il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva anzitutto il Collegio che deve ritenersi fondata la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario, sollevata dalla difesa del Comune di Bari. Non vi sono ragioni, invero, per discostarsi dal consolidato orientamento già espresso da questo Tribunale con le sentt. Sez. II, 23 maggio 2012 n. 1005 e Sez. III, 7 giugno 2012 n. 1138, con le quale si è affermato che: “In merito alle controversie in materia di alloggi di edilizia economica e popolare, il riparto della giurisdizione è regolato dal consueto criterio della posizione soggettiva riconoscibile in capo al privato, dovendosi attribuirla al giudice amministrativo allorquando tale posizione sia d’interesse legittimo, perchè attinente alla fase del procedimento amministrativo strumentale all’assegnazione (caratterizzato da poteri pubblicistici), e al giudice ordinario, se sia in gioco un diritto soggettivo perfetto, concernente il rapporto locativo costituitosi in seguito a detta assegnazione”; cosicchè “In caso di controversia avente ad oggetto non i requisiti per l’assegnazione dell’alloggio ERP (ovvero la loro sopravvenuta carenza), dunque non la fase pubblicistica, bensì l’inadempimento contrattuale all’obbligo di abitare stabilmente l’alloggio assegnato (corrispondente alla clausola contrattuale inserita ai sensi dell’articolo 13, comma 17, nn. 2 e 7, della L.R. Puglia n. 54/1984)”, com’è accaduto nel caso in esame, “la giurisdizione spetta al G.O., trattandosi di contenzioso afferente alla fase negoziale di esecuzione del rapporto locatizio.”.
La domanda proposta, peraltro, risulta inammissibile, prima che infondata, sotto il diverso profilo dell’assoluto difetto dei presupposti di legittimazione della ricorrente in ordine alla pretesa di subentro.
Deve infatti evidenziarsi che l’unico profilo di interesse della ricorrente dedotto a supporto della domanda è rappresentato dalla astratta possibilità di subentro della ricorrente nell’assegnazione in locazione dell’alloggio di che trattasi in luogo della dante causa dichiarata decaduta.
Sotto tale profilo, tuttavia, rileva il Collegio che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15 e 2 comma 2 della l.r. 54/1984, la possibilità di subentro prevista in favore dei discendenti è subordinata alla convivenza con il genitore assegnatario, qualità di convivente che deve intendersi come requisito necessario della aspirazione al subentro.
Nel caso di specie la convivenza della ricorrente con la madre assegnataria decaduta risulta circostanza oggetto di mera e apodittica affermazione da parte della ricorrente medesima, in difetto dell’assolvimento di qualsivoglia onere di prova sul punto.
La ricorrente, infatti, non ha in alcun modo provato il possesso di tale necessario requisito, il quale – costituendo necessario presupposto del preteso subentro – costituisce altresì presupposto necessario dell’interesse a ricorrere, atteso che nessuna utilità o vantaggio potrebbe derivare alla stessa dall’eventuale annullamento del provvedimento impugnato.
Non solo la ricorrente non ha in alcun modo fornito prova del possesso di tale requisito, ma risultano viceversa dagli atti di causa elementi sintomatici che inducono a ritenere l’insussistenza del requisito stesso.
Ed invero, il Comune di Bari, al contrario di quanto affermato dalla ricorrente nel primo motivo di censura (difetto di istruttoria ed eccesso di potere per erronea presupposizione), si è determinato all’adozione del provvedimento di decadenza dall’assegnazione, in esito a vari sopralluoghi, nonchè dopo una serie di accurati accertamenti istruttori, elementi dai quali è risultato con evidenza che l’assegnataria aveva abbandonato l’alloggio assegnatole, cedendolo a terzi.
Ed invero, il Comune di Bari già nel sopralluogo del 17.7.2003 ha accertato la mancata occupazione dell’alloggio da parte dell’assegnataria, alloggio occupato abusivamente da tal Giusto Giuseppe.
Tale accertamento è stato reiterato nel 2006 (2.8.2006), risultando ulteriormente comprovata la mancata occupazione dell’alloggio e la cessione a terzi.
Il Comune di Bari, peraltro, in data 23.8.2006 ha acquisito il certificato storico anagrafico e lo stato di famiglia di Fiorito Addolorata, documenti dai quali emerge che la stessa era unica residente nell’alloggio di che trattasi, costituendo tale circostanza la prova della insussistenza in capo alla odierna ricorrente del requisito della convivenza con l’assegnataria, con conseguente inammissibilità del ricorso in esame per difetto di interesse nei termini sopra evidenziati.
Nell’anno 2006, in realtà , la polizia municipale del Comune di Bari, ha proceduto ad effettuare ben quattro sopralluoghi in date 22-26-29 e 30 agosto, tutti con esito negativo per la ricorrente.
A tanto si è aggiunto l’accertamento eseguito dalla polizia municipale di Valenzano, comunicato in data 30.8.2006, che confermava la circostanza della mancata occupazione dell’alloggio risultando Fiorito Addolorata presso la residenza di tal Leopardi Michele (verosimilmente coniuge della figlia dell’assegnataria).
E comunque, a ulteriormente corroborare l’infondatezza anche nel merito della domanda proposta e l’insussistenza dei dedotti vizi di legittimità , concorrono altresì le dichiarazioni rese da Giusto Giuseppe nel 2003 (occupante abusivo dell’alloggio), nonchè le dichiarazioni rese da condomini dello stesso edificio Tatone Maria (13.6.2006) e Lacriola Anna (30.8.2006), tutte concordemente coerenti e univoche in ordine alla mancata occupazione dell’alloggio da parte dell’assegnatario.
Il dedotto motivo risulta pertanto infondato anche nel merito, in considerazione della natura vincolata e obbligatoria del provvedimento di decadenza ai sensi dell’art. 19 l.r. citata.
Il ricorso è pertanto inammissibile prima che infondato.
Solo ragioni equitative inducono il Collegio a dichiarare la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari – Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)