Pubblica sicurezza – Giudizio sul silenzio – Extracomunitari – Emersione lavoro irregolare – Procedimento – Conclusione – Termini

I procedimenti in materia di immigrazione, in considerazione delle difficoltà  derivanti dal coinvolgimento di un numero di soggetti rilevante ed imprevedibile e dalla complessità  della rapida allocazione di risorse umane necessarie al celere disbrigo delle pratiche, possono concludersi anche oltre il termine di 180 giorni previsto dall’art. 2 delle legge n. 241/1990 quale limite massimo per determinati tipi di procedimenti. Pertanto, è infondato il ricorso avverso il silenzio  proposto per lamentare la mancata definizione entro 30 giorni di un procedimento per emersione del lavoro irregolare ex art.5, D.Lgs. n. 109/2012 (Nella specie, peraltro, il silenzio era stato interrotto dal provvedimento con il quale la Prefettura aveva comunicato alla datrice di lavoro la chiusura d’ufficio della pratica a causa di un denunzia  – querela per circonvenzione di incapaci). 
*
La sentenza n. 1434 è identica nella massima.

N. 01433/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00765/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 765 del 2013, proposto da: 
A. N., rappresentato e difeso dall’avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso Uljana Gazidede in Bari, via Calefati, 269; 

contro
U.T.G. – Prefettura Di Foggia – S.U.I., Ministero Dell’Interno, U.T.G. – Prefettura Di Foggia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’accertamento
del silenzio serbato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione – SUI della Prefettura di Bari sull’istanza, presentata il 15.10.2012, di dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare domestico o di assistenza alle persone, ex art. 5 del D. Lgs. N. 109 del 16.7.2012, a favore di cittadino extracomunitario (ricorso avverso il silenzio p.a. ex art. 117 c.p.a.);
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura Di Foggia – S.U.I. e di Ministero Dell’Interno e di U.T.G. – Prefettura Di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Uljana Gazidede;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
In data 15.10.2012 B. M. presentava dichiarazione di emersione ex art. 5 del D. Lgs. N. 109 del 16.7.2012 in favore del lavoratore irregolare Abdelilah Nahi.
Con atto notificato il 6.6.2013 e depositato il 13.6.2013, il predetto cittadino extracomunitario ha proposto ricorso, ex art.117 c.p.a., per far accertare il carattere illegittimo del silenzio serbato dall’Amministrazione e far dichiarare il dovere della medesima di provvedere sulla domanda, essendo stato superato il termine per la definizione del relativo procedimento, da individuarsi nell’ordinario termine di 30 giorni di cui al c.2 dell’art. 2 della l. n. 241 del 1990.
In data 14.6.2013, si è costituita in giudizio- per l’Amministrazione intimata – l’Avvocatura distrettuale dello Stato, la quale ha successivamente depositato la relazione in data 8.7.2013 dello Sportello Unico Immigrazione di Foggia, con cui si rappresenta che:
– in data16.11.2012 si era proceduto a comunicare alla datrice di lavoro Briglia Maria la chiusura d’ufficio della procedura a seguito della ricezione della denuncia-querela presentata dal figlio di questa, Venditti Giorgio, ai Carabinieri di Casalnuovo Monterotaro in data 10.11.2012, con la quale si rappresentava che detta domanda di emersione sarebbe stata presentata con circonvenzione di incapace (essendo la madre B. M. affetta da ictus) da parte del legale di famiglia con riguardo ad un rapporto di lavoro inesistente;
– non veniva data comunicazione al cittadino extracomunitario essendo stato al riguardo instaurato procedimento penale.
Con note d’udienza depositate il 10.10.2013, il legale di parte ricorrente – ricapitolati i fatti – insiste per l’accoglimento del ricorso, evidenziando che non è ancora intervenuta la conclusione del procedimento e rappresentando (con relativo deposito documentale) che il legale oggetto della denuncia del V. G. ha proceduto a proporre denuncia querela nei confronti del medesimo per calunnia.
Il gravame va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Invero, a seguito del deposito effettuato dall’intimata Amministrazione, risulta inesistente il presupposto per il ricorso secondo il rito del silenzio.
Il procedimento ha infatti avuto termine mediante l’adozione del provvedimento in data 16.11.2012, avverso il quale il M. N. potrà  eventualmente proporre ricorso impugnatorio.
In ogni caso, va soggiunto che quand’anche il ricorso non fosse divenuto improcedibile, l’azione ex art. 117 c.p.a. avanzata dal ricorrente non avrebbe potuto essere accolta, avendo la Sezione già  rilevato (cfr. sent. n. 1209 del 26.7.2013) che per le procedure riguardanti l’immigrazione possono anche essere superati i 180 giorni in ragione della peculiarità  delle procedure, in specie quelle di emersione dalla clandestinità , che coinvolgono un numero di soggetti rilevante ed imprevedibile, sì da rendere difficoltosa la ottimale allocazione delle risorse umane necessarie al celere disbrigo delle pratiche.
Le spese del presente giudizio, attesa la particolare natura del contenzioso, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Rita Tricarico, Consigliere
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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