Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Richiesta di attuazione di un programma integrato di rigenerazione urbana – Obbligo di rendere pronuncia espressa – Illegittimità  dell’inerzia 

à‰ illegittimo il silenzio serbato dall’amministrazione comunale sulla proposta di programma integrato di rigenerazione urbana, per violazione dell’art. 3 della L.R. n. 21/08, che, in caso di mancata approvazione del documento programmatico predisposto dal Comune, prevede l’obbligo del consiglio comunale di pronunciarsi nel termine di 90 giorni sui programmi integrati di rigenerazione urbana eventualmente proposti dai soggetti interessati. 

N. 01432/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00656/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 656 del 2013, proposto da: 
L.C.S. S.R.L., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo F. Ingravalle, con domicilio eletto presso Massimo F. Ingravalle in Bari, piazza Garibaldi N.63; 

contro
Comune Di Barletta; 

per l’accertamento
dell’obbligo del Comune di Barletta di rendere pronuncia espressa sulla richiesta di attuazione di un programma integrato di rigenerazione urbana (da realizzarsi nella maglia urbana compresa tra il viale D. Alighieri, via G. Leopardi e via G. D’Annunzio), avanzata dalla società  ricorrente il 29.11.2012;
nonchè per la conseguenziale declaratoria di illegittimità 
del silenzio serbato dal Comune di Barletta in ordine alla predetta richiesta.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Massimo Ingravalle;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
La ricorrente, in data 22.7.2010, ha proposto al Comune di Barletta un programma integrato di rigenerazione urbana relativo alla maglia compresa tra viale D. Alighieri, via Leopardi e via D’Annunzio, progetto successivamente integrato con successivi adeguamenti in date 10.1.2011 e 14.2.2011, nonchè ulteriormente modificato su richiesta dell’Amministrazione comunale, in data 25.3.2011.
Il programma integrato di che trattasi, nonostante il conseguimento del parere favorevole del Settore Lavori pubblici e del Settore Manutenzione, non ha tuttavia trovato attuazione in quanto il Comune intimato non ha provveduto alla relativa approvazione nei termini (novanta giorni) attraverso apposita delibera di consiglio comunale.
Permanendo l’inerzia dell’Amministrazione comunale nonostante le reiterate istanze di sollecito proposte dalla ricorrente, quest’ultima ha proposto il ricorso in esame, deducendo:
1) violazione ed omessa applicazione degli artt. 1 e 2 l. 241/1990; art. 3 l.r. Puglia n. 21/2008; art. 16, comma 3, l.r. Puglia n. 20/2001. Eccesso di potere per carenza istruttoria e ingiustizia manifesta. Violazione del principio di non aggravamento del procedimento di cui all’art. 1 l. 241/1990 e del principio di buon andamento della p.A. ex art. 97 Cost.
Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 10 ottobre 2013 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che il ricorso in esame è fondato e meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell’art. 3 della l.r. 21/08, “i Comuni definiscono gli ambiti territoriali che, per le loro caratteristiche di contesti urbani, periferici e marginali rendono necessari interventi di rigenerazione urbana”, prevedendosi a tal fine la predisposizione di apposito documento programmatico.
La norma citata prevede espressamente che la mancata approvazione nei termini prescritti del predetto documento programmatico non preclude ai soggetti interessati la possibilità  di proporre programmi integrati di rigenerazione urbana sui quali progetti il consiglio comunale deve pronunciarsi nel termine di novanta giorni.
Pur a voler ritenere perfezionata la proposta progettuale con il riscontro dell’ultima nota interlocutoria del Comune da parte della ricorrente (nota prot. 20628 del 4.4.2011), risulta evidente l’illegittimità  dell’inerzia serbata dal Comune entro il termine prescritto, nonostante i solleciti di cui alle note in date 29.11.2012 e 4.4.2013.
Il ricorso va dunque accolto con riferimento a entrambi i profili proposti.
Va pertanto dichiarata l’illegittimità  del silenzio serbato dall’Amministrazione comunale di Barletta sulla proposta di programma integrato di rigenerazione urbana di che trattasi e, conseguentemente, va dichiarato l’obbligo del Comune di Barletta di concludere il procedimento nelle forme sopra indicate entro il termine di giorni novanta dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Va nominato, per il caso di persistente inerzia dell’Amministrazione intimata, Commissario ad acta, individuato nella persona dell’Ing. Nicola Giordano, dirigente Settore Urbanistica Regione Puglia o suo delegato, che vi provvederà  nell’ulteriore termine di giorni novanta, con spese a carico dell’Amministrazione e che saranno liquidate con separato e successivo provvedimento.
Le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 oltre iva e rimborso del c.u. ex art. 13 comma 6 bis n. 1 del d.p.r. 30.5.2002 n. 115, seguono la soccombendo dunque poste a carico del Comune di Barletta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità  dell’inerzia serbata dal Comune di Barletta sul progetto di che trattasi; dichiara l’obbligo del Comune di Barletta di concludere il procedimento nelle forme prescritte dalla normativa di riferimento entro il termine di giorni novanta dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Nomina, per il caso di persistente inerzia dell’Amministrazione intimata, Commissario ad acta, individuato nella persona dell’Ing. Nicola Giordano, dirigente Settore Urbanistica Regione Puglia o suo delegato, che vi provvederà  nell’ulteriore termine di giorni novanta, con spese a carico dell’Amministrazione e che saranno liquidate con separato e successivo provvedimento.
Condanna il Comune di Barletta al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 oltre iva e rimborso del c.u. ex art. 13 comma 6 bis n. 1 del d.p.r. 30.5.2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Rita Tricarico, Consigliere
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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