Processo amministrativo – Giudizio cautelare  – Inibizione prosecuzione attività  gestione bar – Difetto requisiti agibilità  locale – Ascrivibilità  a comportamento titolare – Fattispecie

Non può essere concessa la misura cautelare della sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato nel giudizio volto all’annullamento dell’ordine di inibizione della prosecuzione dell’attività  di gestione di un bar per difetto dei requisiti di agibilità  del locale, allorchè la mancata rimozione dell’inagibilità  sia ascrivibile al solo comportamento del ricorrente (nella specie, secondo il TAR, il ricorrente non aveva assolto l’onere di integrazione della documentazone richiesta per trasferire in un locale al piano terra l’allocazione dei servizi igienici, in precedenza posti in un locale soppalcato non avente le prescritte altezze).
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vedi Cons. St., sez. VI, ordinanza 13 novembre 2013, n. 4424 – 2013; decreto 21 ottobre 2013, n. 4137 – 2013; ric. n. 7583 – 2013

N. 00574/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01180/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1180 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Bar al Savoia S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, n.14;

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Augusto Farnelli, con domicilio eletto presso Augusto Farnelli in Bari, c/o Avv.ra Comunale via P.Amedeo n. 26; 
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso Edvige Trotta in Bari, Lungomare Starita n.6; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento della ASL BA prot. 128452-uor-9 del 1° agosto 2009, a firma del Direttore del SIAN (Servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione) dott. Lorenza Diomeda;
– del provvedimento del Comune di Bari, prot. 635/12, proc. amm. n. 31/12, di diffida a demolire del 30.05.2012, notificato il 5 giugno 2012;
– del verbale di accertamento di violazione urbanistico-edilizia n. 46/12 del 14.02.2012, nella parte in cui descrive l’abuso come riferito all’intera struttura;
– del provvedimento di chiusura dell’esercizio commerciale;
– delle sanzioni in corso di notifica, sempre derivanti dall’adozione degli atti qui innanzi gravati;
– della nota del Comune di Bari, ripartizione sviluppo economico, prot. 130248 del 5 giugno 2012;
e con motivi aggiunti depositati il 28 Novembre 2012:
previa sospensiva
– del verbale di accertamento di violazione urbanistico-edilizia n. 211/2012, notificato in data 6 settembre 2012, con il quale si accerta la medesima consistenza dello stato dei luoghi rispetto a quanto descritto nel verbale di accertamento di violazione urbanistico – edilizia n. 46/2012, già  impugnato con il ricorso principale, e si accerta la violazione urbanistico – edilizia;
– della comunicazione di avvio ed integrazione del procedimento sanzionatorio a seguito di violazione urbanistico – edilizia del Comune di Bari – Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata, adottato il 10 settembre 2012 e notificato alla società  ricorrente pochi giorni dopo;
– del provvedimento della ASL BA, prot. n. 141278 – UOR – 9 del 4 settembre 2012, inviato al sig. D. G., avente ad oggetto una presunta “errata corrige” in relazione al riferimento normativo indicato come parametro per l’illegittimità  della planimetria;
– del provvedimento della ASL BA prot. n. 143487 – UOR – 9 del 7 settembre 2012, inviato all’avvocato Fabrizio Lofoco, avente ad oggetto “comunicazione – Bar Savoia” e concernente l’ulteriore correzione del riferimento normativo indicato come parametro per l’illegittimità  della planimetria;
e con motivi aggiunti depositati il 16 Gennaio 2013:
previa sospensiva
– del provvedimento della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari, prot. 271409 del 27.11.2012, di riscontro a richiesta di chiarimenti, a mezzo del quale si evidenziano situazioni di illegittimità  nella situazione anche urbanistico-edilizia del Bar “Al Savoia”;
– della nota 1665 – 36 – UOR-9 del 16.10.2012, della ASL BA, dip.di Prevenzione, acquisita al protocollo della Ripartiz. Al n. 246837 del 30.10.12, citata nella nota depositata in giudizio ma non ivi allegata;
– della nota prot. 235375 del 17.10.12 della Rip. Sviluppo Economico del Comune di Bari, pure citata e non allegata; della nota prot. n. 258210 del 14.11.12 della 9^ circoscrizione, citata e non allegata;
– del verbale della riunione del 10 ottobre 2012, tenuta presso la Ripartizione Urb. Ed Edil. Privata;
e con motivi aggiunti depositati il 3 Ottobre 2013:
previa sospensiva
– dell’ordinanza dirigenziale 879/2013 – (2013/130/00146) del 30 settembre 2013, della ripartizione urbanistica ed edilizia privata;
– dell’ordinanza dirigenziale 899/2013 (2013/263/0068) del 1° ottobre 2013 con conseguente decadenza dell’autorizzazione amministrativa n. 2832/2002 e rimozione degli effetti della S.C.I.A. prot. 262302/2010 e 177081/2012 (per l’interno) e della S.C.I.A. di ampliamento prot. 116638/2012 (per l’esterno) con DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’;
– di ogni altro precedente, seguente e comunque connesso a quelli gravati, anche di tipo istruttorio, ivi compresi il verbale di diffida al ripristino dello stato dei luoghi in relazione al verbale di accertamento e contestazione n. 0251153 del 28/9/2013, e lo stesso verbale della P.M.;
– per quanto occorra, del regolamento comunale delle occupazioni di suolo pubblico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51/2011;
nonchè per il risarcimento dei danni
che si chiede espressamente sia liquidato a favore della società  ricorrente enei confronti dell’amministrazione comunale, della ASL BA;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune Di Bari e di Azienda Sanitaria Locale Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Fabrizio Lofoco e avv. Augusto Farnelli;
 

Rilevato che, in questa sede, il tema nodale della decisione risiede nelle ordinanze impugnate con (III) motivi aggiunti depositati il 3 Ottobre 2013, con cui si è, in estrema sintesi, inibita la prosecuzione dell’attività  della società  ricorrente che gestisce un bar;
rilevato che resta insuperato il difetto dei requisiti di agibilità  del locale, in ragione del difetto delle prescritte altezze dei locali adibiti a servizi igienici nel piano soppalcato;
ritenuto che tale considerazione non muta neppure all’esito della produzione documentale effettuata in udienza camerale dalla società  ricorrente, con il consenso della difesa comunale, in quanto:
la rimozione della causa di inagibilità  sarebbe potuta agevolmente avvenire con la creazione di locali adibiti a servizi igienici al piano non soppalcato (id est a piano terra);
il progetto presentato a tal fine è stato oggetto di parere negativo dell’ASL (che parte ricorrente assume essere stato emesso del tutto ingiustificatamente), a causa di una mancata integrazione documentale richiesta alla ricorrente, ma da questa non assolta;
a nulla vale la considerazione fatta dalla difesa di parte ricorrente, in sede di discussione orale, secondo cui la documentazione richiesta era già  in possesso dell’ASL e pertanto la richiesta risultava pretestuosa. Infatti, tale allegazione risulta del tutto indimostrata e non documentalmente provata;
Ritenuto, conclusivamente, che il danno paventato – ferme restando le considerazioni in tema di fumus – risulta imputabile al solo comportamento della ricorrente;
ritenuto che le spese della presente fase possano essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
Respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)