Contratti pubblici – Gara – Avvalimento – Risorse e mezzi prestati da impresa ausiliaria – Indicazioni generiche – Illegittimità 

Sussistono i presupposti per la sospensione degli atti di aggiudicazione impugnati allorquando il contratto di avvalimento, oltre al requisito S.O.A., indichi soltanto in maniera generica le risorse e le attrezzature messe a disposizione dall’impresa ausiliaria, atteso che, in tale ipotesi, non può ritenersi assolto l’onere della prova – posto dalla recente giurisprudenza in capo all’impresa concorrente – che l’ausiliaria non si impegni semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto.

N. 00579/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01227/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1227 del 2013, proposto da:

Consorzio Artigiani Edili e Affini San Severo I, rappresentato e difeso dall’avv. Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto presso il medesimo in Bari, via Prospero Petroni, n. 15;

contro
Comune di San Severo, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Carlino e Angelo Ceddia, con domicilio eletto presso Maria Petrocelli in Bari, corso Vittorio Emanuele, n. 52; 

nei confronti di
I.A.L. Tecnocostruzioni S.r.l. unipersonale, S.C.M. S.r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
1. della determinazione dirigenziale dell’Area di Staff della Città  di San Severo n. 44 del giorno 8 agosto 2013, reg. generale n. 1114 del 9.8.2013, di aggiudicazione definitiva, comunicata con nota prot. 462/gab del 20 agosto 2013 inviata a mezzo fax in data 28 agosto 2013;
2. della determina reg. generale n. 1114 del 9.8.2013, adottata dalla Città  di San Severo;
3. ove occorra della medesima nota prot. 462/gab 20 agosto 2013, di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva;
4. del verbale di gara n. 7 del 17.0,6.2013, nella parte in cui il seggio di gara ha aggiudicato provvisoriamente in favore della I.A.L. Tecnocostruzioni S.r.l. i lavori di completamento del recupero dell’ex mercato coperto in piazza Tondi e rifunzionalizzazione sociale per laboratori arti e mestieri e recupero e rifunzionalizzazione dei locali dell’ex Camera del Lavoro da adibire a laboratori per anziani e giovani;
5. del verbale di gara n. 1 del 22 aprile 2013, limitatamente alla parte in cui il seggio di gara ha ammesso al prosieguo della procedura di affidamento di lavori pubblici l’odierna controinteressata e, ove occorra, di tutti i verbali di gara (verbali n. 1 del 22.4.2013; n. 2 del 8.5.2013; n. 3 del 15.5.2013; n. 4 del 17.5.2013; n. 5 del 22.5.2013; n. 6 del 6.6.2013; n. 7 del 17.6.2013 e n. 8 del 24.7.2013);
6. della determinazione dirigenziale n. 357 del 14.3.2013, e di tutti gli atti di gara allegati alla summenzionata determinazione, istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica;
7. della determinazione dirigenziale n. 523 del 17.4.2013, ove occorra, con cui è stato nominato il seggio di gara de quo;
8. della nota 433/gab del 23.7.2013 del Sindaco della Città  di San Severo;
9. della nota n. 1314/VI Area del 28 agosto 2013 del dirigente dell’Area Staff, avente ad oggetto: “Trasmissione dei verbali di gara della commissione di gara”;
10. di tutti gli atti consequenziali, ancorchè non conosciuti, lesivi degli interessi dell’odierna ricorrente;
e per la declaratoria
di inefficacia del contratto d’appalto ove, medio tempore, stipulato;
nonchè per il risarcimento
in forma specifica mediante aggiudicazione dell’appalto de quo o, in via subordinata, per equivalente, in via prudenziale quantificato nel mancato utile (10% dell’offerta di gara), nel danno curriculare (5% dell’importo a base d’asta) nonchè nelle spese sostenute per la partecipazione alla gara, ivi comprese le spese per la progettazione, con riserva di quantificazione in corso di causa anche a seguito di C.T.U.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Severo;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, gli avv. Ignazio Lagrotta e avv. Angelo Ceddia;
 

Rilevata la genericità  del contratto di avvalimento stipulato tra la controinteressata I.A.L. Tecnocostruzioni S.r.l. unipersonale e la S.C.M. S.r.l., recante soltanto, oltre al riferimento al requisito SOA, un succinto elenco di mezzi e attrezzature, identificati con il loro asserito valore, messi a disposizione dall’impresa ausiliaria, insuscettibile di far ritenere raggiunta la prova – che la più recente giurisprudenza pone a carico dell’impresa concorrente – che l’ausiliaria non si impegni semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto (cfr. da ultimo la pronuncia della Sezione n. 456/2013);
Ritenuto di rinviare alla più appropriata sede del merito la disamina degli ulteriori profili di censura, con compensazione tra le parti costituite delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie la suindicata istanza cautelare incidentale e per l’effetto sospende i provvedimenti impugnati.
Spese compensate tra le parti costituite per la presente fase cautelare.
Fissa la discussione del ricorso all’udienza pubblica del 13 marzo 2014.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)