Contratti pubblici – Bando  – Contenuto – Non distinzione tra oneri sicurezza aziendali e oneri sicurezza da interferenza – Interpretazione – Principio del favor partecipationis – Fattispecie

Il bando della gara d’appalto  va interpretato in modo da garantire il favor partecipationis; così nell’ipotesi in cui la legge di gara (e, in particolare, il modello di domanda di partecipazione) non distinguano tra oneri per la sicurezza aziendale e oneri da interferenza, il bando, pur ritenendosi evidentemente equivoco, non va impugnato (nella specie il Comune resistente ha indetto una gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria, cui hanno partecipato 56 imprese; il Collegio ha respinto il gravame proposto dalla ricorrente la quale, determinando autonomamente gli “oneri per la sicurezza” non soggetti a ribasso, contrariamente alle 47 delle 56 imprese partecipanti, ha lamentato la mancata esclusione delle suddette 47 imprese partecipanti, per non aver le stesse indicato gli oneri di sicurezza specifici o da sicurezza aziendale, essendosi, invece, limitate a riproporre, nella propria offerta, gli oneri per la sicurezza, senza specificare gli oneri da sicurezza aziendale).

N. 01419/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01160/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1160 del 2013, proposto da: 
Accadueo Consorzio Stabile S.C.A.R.L., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Mollica, Francesco Zaccone, Fabrizio Colavecchio, con domicilio eletto presso Fabrizio Colavecchio in Bari, c.so Vittorio Emanuele, n.143; 

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Rosa Cioffi, con domicilio eletto presso Rosa Cioffi in Bari, c/o Avv.ra Comunale via P.Amedeo n.26; 

nei confronti di
Pianeta Verde S.R.L., rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Migliarotti, Michele Dionigi, con domicilio eletto presso Michele Dionigi in Bari, via Fornari n. 15/A; 

per l’annullamento
– degli atti e delle operazioni concernenti la procedura aperta indetta dal Comune di Bari per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti attrezzati a verde della circoscrizione IX^, quartiere “Murat”, per la durata di un anno”;
– del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura in favore della ditta contro interessata, adottato dalla S.A. con Determinazione 2013/06116, 2013/160/00944, del 25.7.2013;
– ove occorra, della nota prot. 176920, dd. 26.7.2013;
– ove occorra, del provvedimento di aggiudicazione provvisoria disposto in favore della ditta Pianeta Verde S.r.l.;
– dell’operato della Stazione appaltante e del Seggio di gara, nonchè di tutti gli atti e verbali della procedura concorrenziale;
– ove occorra, della nota della S.A. prot. 185936 dd. 7.8.2013;
– ove occorra, della legge specialis di gara nei termini e nei limiti indicati in ricorso;
– per quanto di ragione, di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, ancorchè attualmente non conosciuto;
Con richiesta
– di subentro del Consorzio ricorrente nel contratto stipulato con la ditta Pianeta Verde S.r.l., previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stesso ex artt. 121 e/o 122 del c.p.a., non comportando i vizi dedotti l’obbligo di rinnovare la gara;
– in subordine, con richiesta di condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata esecuzione dell’appalto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune Di Bari e di Pianeta Verde S.R.L.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv.ti Francesco Zaccone, Rosa Cioffi e Michele Dionigi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il Comune resistente ha indetto una gara per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti attrezzati a verde della circoscrizione IX^, quartiere “Murat”, per la durata di un anno”.
Hanno partecipato 56 (cinquantasei) imprese.
In particolare, ed in punto di fatto, la S.A. ha determinato autonomamente gli “oneri per la sicurezza” non soggetti a ribasso (quantificandoli in 9.766,33 euro).
La ricorrente lamenta la mancata esclusione di 47 (quarantasette) delle 56 imprese partecipanti, per non avere queste indicato gli oneri di sicurezza specifici o da sicurezza aziendale, essendosi, invece, le partecipanti in questione, limitate a riproporre, nella propria offerta, gli oneri per la sicurezza pari a 9.766,33 euro, senza specificare gli oneri da sicurezza aziendale.
In altri termini la ricorrente pretende – formulando in tal senso un unico motivo di ricorso – che l’offerta di ciascuna impresa dovesse contenere sia gli “oneri per la sicurezza” non soggetti a ribasso (quantificandoli in 9.766,33 euro), già  quantificati dalla S.A. e qualificabili come oneri da interferenza, sia gli oneri per la sicurezza specifici o da sicurezza aziendale, da quantificarsi a cura del concorrente.
L’assunto dell’impresa ricorrente si fonda, dunque, sulla qualificazione degli “oneri di sicurezza” determinati dalla S.A – e non soggetti a ribasso – come oneri da interferenza.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Questo Tar con recente ma univoco orientamento (v. Tar BARI, Sez. II, nn. n. 577 e 896/2013; Sez. I, n. 868/2013; CdS, Sez. VI n. 4999/2012), ha ritenuto che, laddove la legge di gara (ed in particolare la lex specialis e, soprattutto, il modello di domanda di partecipazione) non distinguano tra oneri per la sicurezza aziendale ed oneri da interferenza, debba ritenersi il bando evidentemente equivoco (tanto da aver indotto in errore quasi tutti partecipanti – tranne nove-).
A fronte di una tanto evidente ed estrema equivocità  della lex specialis, accentuata dal comportamento della stessa amministrazione (che non ha ritenuto di escludere alcuna delle imprese partecipanti per tale motivo), il bando, senza alcuna necessità  di impugnazione, va interpretato in modo da garantire il favor partecipationis.
Nè in senso contrario valgono le pur pregevoli osservazioni formulate dalla difesa di parte ricorrente in sede di discussione camerale.
E’ stato, infatti, allegato che la pretesa equivocità  del bando sarebbe agevolmente superabile alla luce della complessiva portata della lex specialis ed in particolare dell’art. 14 del disciplinare di gara.
Sennonchè la disposizione invocata (rubricata “oneri ed obblighi diversi a carico dell’appaltatore”) per come emerge da una piana lettura, indica ed elenca una serie di oneri (tra cui le spese per l’adozione delle misure di sicurezza dei lavoratori) inerenti la portata del sinallagma contrattuale (individuante cioè le reciproche obbligazioni delle parti) e la fase esecutiva dello stesso, ma nulla dispone in ordine alla formulazione dell’offerta.
Pertanto, ben potrebbe assumersi che l’offerta debba contenere in via omnicomprensiva anche gli oneri da sicurezza aziendale o specifici.
Dunque, la equivocità  del bando non è esclusa dalla clausola del disciplinare invocata.
L’esclusione pretesa dalla ricorrente (da cui conseguirebbe l’annullamento anche della aggiudicazione provvisoria e definitiva) va, pertanto, disattesa.
L’infondatezza della domanda impugnatoria esclude l’accoglimento delle ulteriori domande in tema di tutela risarcitoria per equivalente o in forma specifica.
Le spese, in ossequio al carattere non remoto della giurisprudenza di questo Tar nelle more formatasi (v. sent. già  citate), vanno integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese integralmente compensate..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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