1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Decreto ingiuntivo non opposto – Ammissibilità 


2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Decreto ingiuntivo non opposto – Spese di registrazione – Spettanza – Esclusione


3. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Decreto ingiuntivo non opposto – Pagamenti parziali effettuati nelle more del giudizio – Nomina commissario ad acta – Non necessità 

1.  Posto che il decreto ingiuntivo non opposto è del tutto assimilabile alla sentenza passata in giudicato, secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, è pienamente ammissibile il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per la sua esecuzione.


2. Nel giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo esecutivo, il G.A. non può riconoscere le spese per la registrazione, atteso che quest’ultima costituisce un atto successivo al decreto ingiuntivo ed esula pertanto dall’azione esecutiva proposta, il cui oggetto è strettamente limitato alle statuizioni contenute nel ridetto decreto ingiuntivo non opposto.


3. Laddove già  nelle more del giudizio l’Amministrazione provveda a effettuare progressivi e costanti adempimenti, non appare opportuno procedere alla nomina del commissario ad acta, essendo, in tale ipotesi, desumibile la sussistenza di adempimento spontaneo.

N. 01417/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00396/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 396 del 2013, proposto da: 
Becton Dickinson Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Flavio Lorusso, con domicilio eletto presso Flavio Lorusso in Bari, via Nicolo’ Putignani n. 50; 

contro
Azienda Sanitaria Locale Foggia; 

per l’ottemperanza parziale
al Decreto Ingiuntivo n. 423/2012 emesso dal Tribunale Civile di Foggia in data 15 maggio 2012, dichiarato esecutivo in data 09-13 novembre 2012, munito di formula esecutiva apposta in data 16 novembre 2012, rinotificato integralmente ed esecutivamente in data 22 novembre 2012;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Flavio Lorusso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso per l’ottemperanza pervenuto all’ASL FG il 22.11.2012, la odierna ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione residua del decreto ingiuntivo n. 423/2012, emesso in data 15.5.2012 dal Tribunale di Foggia nei confronti dell’Azienda FG.
In particolare, premettendo che il suddetto decreto è divenuto esecutivo perchè non opposto, precisa che l’esecuzione richiesta è solo parziale, essendo progressivamente intervenuto il pagamento di consistente parte della somma ingiunta.
La società  ricorrente specifica, in particolare, che già  alla data del ricorso per ottemperanza, risultava saldata parte della sorte capitale, residuando il pagamento delle seguenti voci :
– Euro 67.543,38 per sorte capitale residuale;
– interessi per ritardato pagamento ex art. 5 d.lgs 423/2012 (non quantificati in dettaglio);
– Euro 502 per spese di registrazione del titolo esecutivo.
Atteso che la debitrice è rimasta a ancora parzialmente inadempiente, chiede a questo Giudice di disporre tutte le misure idonee all’esecuzione del decreto ingiuntivo in epigrafe indicato, nella parte rimasta ineseguita, disponendo in particolare la nomina di un commissario ad acta.
Nessuna osservazione è stata presentata dall’Azienda intimata, non costituitasi, ed alla camera di consiglio del 3.10.13 la causa è stata posta in decisione.
Premesso che il decreto ingiuntivo non opposto definisce la lite al pari della sentenza passata in giudicato, sicchè nessun dubbio può porsi sulla proponibilità  del ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo per la sua esecuzione (cfr., tra le tante, Cons. St., V, 25 gennaio 2005 n. 157; Id, 16 febbraio 2001 n. 807, IV, 5 agosto 2003 n. 4444), nel merito il ricorso è parzialmente fondato.
Nella specie – come si è detto – il decreto ingiuntivo di cui la ricorrente chiede l’adempimento parziale non è stato opposto ed è divenuto esecutivo.
A ciò si aggiunga che, con memoria depositata il 16.9.2013, la stessa ricorrente ha dedotto:
– il rispetto dell’art. 14, co 1 d.l. 669/96 (che impone il decorso di 120 dalla notifica del titolo esecutivo prima di intraprendere l’azione esecutiva).
– L’inapplicabilità , alla Regione Puglia (ed alle relative ASL) della normativa contemplata in caso di dissesto finanziario, non risultando questo, mai dichiarato.
– In ogni caso, ed in modo dirimente, l’espunzione dall’ordinamento di tale normativa, essendo intervenuta la sent. della Corte Cost. n. 186/2013 che ha dichiarato illegittimo l’art. 1 L. 220/2012 che precludeva ai creditori di intraprendere azioni esecutive e processi di ottemperanza fino al 31.12.2013.
Conclude per la incontestabile ammissibilità  della domanda esecutiva formulata.
In tale situazione il ricorso non può che essere accolto per come di seguito precisato e va dichiarato l’obbligo dell’ASL FG di corrispondere alla ricorrente quanto non ancora dovuto.
In merito al quantum debeatur si impongono le seguenti osservazioni.
La stessa società  ricorrente ha precisato , con l’ultima memoria depositata in atti, l’oggetto dell’azione in termini ben più esigui, avendo la ASL provveduto, nelle more, a progressivi pagamenti, residuando conclusivamente la somma di:
– Euro 1.870,31 (pari alla differenza tra gli originari Euro 67.543,38 per sorte capitale residuale alla data di instaurazione del giudizio ed Euro 65.676,07, corrisposti a titolo di sorte capitale nelle more del giudizio);
– Euro 7.116,58 per interessi per ritardato pagamento ex art. 5 d.lgs 423/2012;
– Euro 502 per spese di registrazione del titolo esecutivo.
 

Tanto premesso, deve senz’altro accogliersi il ricorso in ordine alla residua sorte capitale (Euro 1.870,31).
Parimenti fondato è in ordine alla spettanza degli interessi, essendo tale statuizione contenuta nel D.I.
Non si dispone la relativa quantificazione, tuttavia, in quanto, in mancanza delle relative fatture che consentono di verificare la data di scadenza e la conseguente decorrenza degli interessi (v. statuizione contenuta nel D.I.), non è possibile procedere a condanna in forma specifica ma solo generica.
Infine, non può trovare accoglimento la domanda in ordine alle spese di registrazione, ritenendo il Collegio di dissentire dall’autorevole precedente della Sez. I di questo Tar, prodotto dalla società  .
La registrazione (con la relativa spesa ) è, infatti, atto successivo al D.I. di cui si chiede l’esecuzione e, pertanto, esula dall’azione esecutiva proposta in questa sede, il cui oggetto è strettamente limitato alle statuizioni contenute nell’atto equiparato (a fini esecutivi) alla sentenza.
All’Azienda va assegnato, per provvedere, in favore della ricorrente, il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, in via amministrativa (o dalla sua notificazione se anteriore), della presente decisione.
Al tempo stesso il Collegio ritiene non necessaria la nomina di un commissario ad acta.
L’intera vicenda processuale è stata caratterizzata, infatti, da progressivi e costanti adempimenti da parte dell’Azienda intimata che rendono convinti che l’inadempimento sia stato dovuto a provvisorio difetto di liquidità  e non mancata volontà  di adempiere.
Tanto induce a ritenere che appena essa avrà  disponibilità  delle somme residue (per la verità  assai esigue) procederà , in tempi ragionevoli, al pagamento e, per ciò all’esecuzione del giudicato.
La nomina del commissario è, pertanto, non opportuna in quanto si ritiene che l’adempimento spontaneo risulterà  più celere (tenuto conto dei tempi necessari per l’insediamento del commissario e l’adozione dei richiesti provvedimenti).
Essa è, per ciò, riservata al prosieguo, per il caso di mancato adempimento spontaneo.
Le spese possono essere integralmente compensate in ragione del leale comportamento stragiudiziale della parte intimata e della parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), accoglie parzialmente in ricorso per come precisato in parte motiva, e per l’effetto dichiara l’obbligo dell’ASL di Foggia di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare esecuzione residua al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, secondo quanto precisato in parte motiva in ordine all’ammontare del debito.
All’uopo assegna alla predetta Amministrazione il termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione o notificazione, anche a cura di parte, della presente sentenza, per ottemperare al giudicato.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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