1. Elezioni – Amministrative comunali – Ufficio centrale elettorale – Art. 130 c.p.a. – Difetto legittimazione passiva – Sussiste


2. Elezioni – Amministrative comunali – Commissione elettorale circondariale – Art. 130 c.p.a. – Difetto di legittimazione passiva – Sussiste


3. Elezioni – Onere impugnazione circolari, disposizioni ministeriali e prefettizie diramate per svolgimento elezioni – Insussistenza 


4. Elezioni – Amministrative comunali – Liste candidati –  Autenticazione firme da parte consigliere ente locale – Art. 14, L. n. 53/1990 – Requisiti: territorialità  e pertinenza competizione elettorale – Necessità 

1. Sussiste il difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio centrale elettorale nell’ambito dei giudizi elettorali ex art. 130 c.p.a., che – recependo la consolidata posizione giurisprudenziale che esclude che siano annoverabili tra le parti necessarie del relativo contenzioso anche gli Uffici elettorali (i quali esauriscono la loro funzione con la proclamazione degli eletti) e l’Amministrazione statale – individua quale unica parte pubblica necessaria l’ente interessato dalle elezioni, cui vanno imputati i risultati elettorali.
 
2. Per giurisprudenza consolidata, la Commissione elettorale circondariale, organo per propria natura neutrale, non è parte necessaria del giudizio impugnatorio avente a oggetto il verbale di proclamazione degli eletti, dovendo la relativa legittimazione passiva essere ricondotta, in tal caso, al solo Ente locale interessato, che si appropria del risultato elettorale e sul quale si riverberano gli effetti dell’annullamento o della conferma della proclamazione degli eletti, sicchè sussiste il difetto di legittimazione passiva della Commissione elettorale circondariale, organo di “garanzia” dei procedimenti elettorali, non portatore di un interesse qualificato alla conservazione delle operazioni elettorali.
 
3. Nei giudizi elettorali dinanzi al G.A., non si può ritenere sussistente un onere di impugnazione delle circolari e delle disposizioni ministeriali e prefettizie diramate in vista dello svolgimento delle elezioni, trattandosi di atti diretti a fornire chiarimenti e indicazioni agli enti e soggetti interessati dalla tornata elettorale, come tali insuscettibili di incidere sul regolare sviluppo delle operazioni elettorali, che restano disciplinate dalla legge. 
 
4. Il Consigliere dell’ente locale esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni ex art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 esclusivamente nel rispetto dei due requisiti concorrenti della territorialità  e della pertinenza della competizione elettorale, ossia soltanto nei limiti della propria circoscrizione elettorale e in relazione alle operazioni elettorali dell’ente nel quale opera.
*
Vedi Cons. St, sez. V, sentenza 13 febbraio 2014, n. 716 – 2014; ordinanza 19 novembre 2013. n. 4603 – 2013 decreto 18 ottobre 2013, n.  4133 – 2013; ric. n. 7537 – 2013; ric. n. 8115 – 2013

N. 01416/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00937/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 937 del 2013, proposto da: 
Isabella Stramaglia, Pino Trigiante, Giuseppe Colamonico, rappresentati e difesi dall’avv. Sabino Persichella, con domicilio eletto presso il medesimo in Bari, via P. Amedeo, n. 197; 

contro
Comune di Valenzano, rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Bavaro, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, corso Vittorio Emanuele, n. 172; Ufficio Centrale Elettorale e Sottocommissione Elettorale Circondariale, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97;

nei confronti di
Antonio Lomoro, Donato Amoruso, Agostino Partipilo, Giuseppe Spinelli, Umberto Sbarra, Antonio Rocco De Mario, Nicola Capozzi, Porzia Pietrantonio, Natalina Antonella Varlaro, Vitantonio De Vitofrancesco, Pamela Anelli, Liliana Ardillo, Giovanni Giuliano, rappresentati e difesi dagli avv. Franco La Gala Gagliardi e Giovanni Caponio, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via S. Lioce, n. 52; Francesco De Vivo, Giovanni Luisi, Massimo Sollecito, Tonio De Nicolò, Francesca Ferri, Gianpaolo Romanazzi, Maria Cicirelli; 

per l’annullamento
– delle operazioni per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Valenzano svoltesi il 26 e 27 maggio 2012 e il 9 e 10 giugno per il turno di ballottaggio;
– dell’atto di proclamazione del candidato Antonio Lomoro alla carica di Sindaco del Comune di Valenzano nella predetta consultazione elettorale;
– dell’atto di “proclamazione degli eletti alla carica di Consiglieri Comunali del Comune di Valenzano dei sigg.ri Antonio Lomoro, Donato Amoruso, Pamela Anelli, Vitantonio De Vitofrancesco, Giovanni Giuliano, Pietrantonio Porzia, Antonio Rocco De Mario, Umberto Sbarra, Agostino Partipilo, Natalina Antonella Varlaro in Bellomo, Francesco De Vivo, Giovanni Luisi, Massimo Sollecito, Tonio De Nicolò, Francesca Ferri, Giampaolo Romanazzi, Maria Cicirelli, Giuseppe Spinelli, Liliana Ardillo, Nicola Capozzi”, nella predetta consultazione elettorale;
– del verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale relativo alla predetta elezione, chiuso il 21 giugno 2013, “nella parte in cui proclama eletto il candidato Antonio Lomoro alla carica di Sindaco del Comune di Valenzano e i sigg.ri Antonio Lomoro, Donato Amoruso, Pamela Anelli, Vitantonio De Vitofrancesco, Giovanni Giuliano, Pietrantonio Porzia, Antonio Rocco De Mario, Umberto Sbarra, Agostino Partipilo, Natalina Antonella Varlaro in Bellomo, Francesco De Vivo, Giovanni Luisi, Massimo Sollecito, Tonio De Nicolò, Francesca Ferri, Giampaolo Romanazzi, Maria Cicirelli, Giuseppe Spinelli, Liliana Ardillo, Nicola Capozzi alla carica di Consiglieri Comunali del Comune di Valenzano”;
– di “ogni atto presupposto connesso e consequenziale ancorchè non conosciuto e segnatamente, ove occorra, del verbale della Sottocommissione Elettorale Circondariale, non conosciuto, con il quale sono state ammesse alla consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale di Valenzano il sig. Antonio Lomoro quale candidato sindaco, e le liste “Lista civica – Valenzano Vale!”, “Lista civica – Autonomia Sud”, “Lista civica – Realtà  Pugliese”, “Movimento politico Schittulli”, “Lista civica – Dalla parte dei cittadini”, “Lista civica – In prima linea per Valenzano” e “Lista civica – Progetti in Comune”;
e per l’annullamento conseguente, ai sensi dell’art. 130, comma 9, c.p.a.:
– delle predette operazioni per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Valenzano;
e perchè venga ordinato, per l’effetto,
al Comune di Valenzano di procedere alla rinnovazione delle operazioni elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Valenzano e di Antonio Lomoro, Donato Amoruso, Pamela Anelli, Vitantonio De Vitofrancesco, Giovanni Giuliano, Antonio Rocco De Mario, Porzia Pietrantonio, Umberto Sbarra, Agostino Partipilo, Natalina Antonella Varlaro in Bellomo, Giuseppe Spinelli, Liliana Ardillo e Nicola Capozzi, nonchè dell’Ufficio Centrale Elettorale e della Sottocommissione Elettorale Circondariale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, gli avv. Sabino Persichella, per la parte ricorrente, avv. Gabriele Bavaro, per il Comune resistente e gli avv.ti Franco Gagliardi La Gala e Giovanni Caponio, per i controinteressati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, nella qualità  di cittadini elettori del Comune di Valenzano, censurano le operazioni per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale colà  svoltesi nei giorni 26 e 27 maggio 2013 e, per il turno di ballottaggio, nei giorni 9 e 10 giugno.
In particolare impugnano gli atti di proclamazione del Sindaco e del Consiglio Comunale, il verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale chiuso il 21 giugno 2013 e il verbale della Sottocommissione Elettorale Circondariale con il quale sono stati ammessi alla consultazione elettorale il sig. Antonio Lomoro, quale candidato sindaco (poi risultato eletto), e le liste “Lista civica – Valenzano Vale!”, “Lista civica – Autonomia Sud”, “Lista civica – Realtà  pugliese”, “Movimento politico Schittulli”, “Lista civica – Dalla parte dei cittadini”, “Lista civica – In prima linea per Valenzano” e “Lista civica – Progetti in Comune”, tutte collegate al candidato sindaco Lomoro.
1.1. Con unico motivo di ricorso contestano la violazione dell’articolo 14 L. n. 53/1990, dell’art. 21, comma 2, D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 3 L. n. 81/1993, in quanto l’autenticazione della firma della dichiarazione di accettazione della candidatura a Sindaco e della maggior parte delle dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, nonchè delle dichiarazioni di presentazione delle liste sopra indicate è stata effettuata da un consigliere provinciale della Provincia di Bari che, ad avviso dei ricorrenti, non può autenticare le firme relativamente ad una competizione elettorale alla quale l’ente in cui sono incardinate le sue funzioni sia estraneo.
I ricorrenti richiamano sul punto alcune recenti pronunce del giudice amministrativo di primo e secondo grado (C.d.S., Sez. V, n. 2501/2013; Id., n. 1889/2012; Id., n. 2180/2012; T.A.R. Emilia Romagna – Parma, n. 180/2013).
1.2. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Valenzano e alcuni dei controinteressati, tra i quali lo stesso Sindaco Antonio Lomoro e tutti i consiglieri eletti nelle liste della coalizione di maggioranza, chiedendo il rigetto del ricorso. Il Comune ha peraltro eccepito l’inammissibilità  per omessa impugnazione di atto presupposto, sostenendo che i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare, unitamente agli atti comunali, anche tutte le circolari e disposizioni ministeriali e prefettizie nella parte in cui hanno consentito l’esercizio del potere di autentica da parte del consigliere provinciale.
Si sono costituiti, inoltre, l’Ufficio Centrale Elettorale e la Sottocommissione Elettorale Circondariale, i quali hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva chiedendo l’estromissione dal giudizio.
All’udienza del 17 ottobre 2013 la causa è passata in decisione.
2. Il Collegio ritiene di dover scrutinare, anzitutto, le eccezioni preliminari sollevate dalle resistenti Amministrazioni, dando la priorità  all’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Sottocommissione Elettorale Circondariale e dell’Ufficio Centrale Elettorale, per poi passare all’eccezione di inammissibilità  sollevata dal Comune.
2.1. Ciò premesso, deve essere prioritariamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva sia dell’Ufficio Centrale Elettorale, sia della Commissione Elettorale Circondariale.
2.1.1. Quanto al primo l’art. 130, comma 3, c.p.a. (d.lgs n. 104/2010) stabilisce che il ricorso relativo alle operazioni elettorali riguardanti le consultazioni amministrative debba essere notificato “all’ente della cui elezione si tratta”, oltre che alle altre parti che vi abbiano interesse. Con questa disposizione, individuando quale unica parte pubblica necessaria l’ente interessato dalle elezioni, cui vanno imputati i risultati elettorali, si è quindi recepita la consolidata posizione giurisprudenziale che esclude che siano annoverabili tra le parti necessarie del relativo contenzioso anche gli uffici elettorali (i quali esauriscono la loro funzione con la proclamazione degli eletti) e l’Amministrazione statale (cfr. Cons. Stato Sez. V, 19 giugno 2012, n. 3557; e da ultimo T.A.R. Molise- Campobasso, n. 432/2013).
2.1.2. Analogo discorso può essere fatto con riguardo alla Sottocommissione Elettorale, posto che per giurisprudenza consolidata, nei giudizi elettorali dinanzi al g. a. l’individuazione dell’Amministrazione, cui spetta la qualità  di parte necessaria, va fatta in base al criterio dell’imputazione dei risultati della consultazione elettorale (e non già  a quello dell’imputazione formale degli atti contestati) con la conseguenza che, in relazione alle elezioni comunali, parte necessaria è il Comune, e non l’Amministrazione statale di cui fanno parte gli organi preposti agli adempimenti preliminari: più in particolare, la Commissione Elettorale Circondariale, organo per propria natura neutrale, non è parte necessaria del giudizio impugnatorio avente ad oggetto il verbale di proclamazione degli eletti, dovendo la relativa legittimazione passiva essere ricondotta, in tal caso, al solo Ente locale interessato, che si appropria del risultato elettorale e sul quale si riverberano gli effetti dell’annullamento o della conferma della proclamazione degli eletti (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, n. 4851/2010; T.A.R. Toscana – Firenze, n. 1487/2011; T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, n. 201/2007). La Commissione Elettorale, peraltro, è organo di “garanzia” dei procedimenti elettorali, non portatore di un interesse qualificato alla conservazione delle operazioni elettorali (cfr. T.A.R. Puglia – Bari, Sez. I, n. 1432/2001). Dalla qualità  di organo neutrale della Commissione Elettorale Circondariale, quindi, si desume il difetto di legittimazione passiva di tale organo, che deve, pertanto, essere estromesso dal giudizio (T.A.R. Liguria, Sez. II, n. 3464/2009).
2.2. Passando all’eccezione di inammissibilità  dedotta dal Comune, la stessa va disattesa in quanto palesemente infondata. Non si può invero ritenere sussistente un onere di impugnazione delle circolari e delle disposizioni ministeriali e prefettizie diramate in vista dello svolgimento delle elezioni, trattandosi in ultima analisi di atti diretti a fornire chiarimenti e indicazioni agli enti e soggetti interessati dalla tornata elettorale, come tali insuscettibili di incidere sul regolare sviluppo delle operazioni elettorali, che restano disciplinate dalla legge.
3. Nel merito, il ricorso è fondato.
Al riguardo il Collegio, pur non ignorando la sussistenza in materia di un orientamento isolato di tenore opposto (cfr. Tar Basilicata, n. 457/2013), ritiene tuttavia di aderire al filone giurisprudenziale che appare in via di consolidamento, secondo il quale”il consigliere dell’ente locale esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni exart. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 esclusivamente nei limiti della propria circoscrizione elettorale e in relazione alle operazioni elettorali dell’ente nel quale opera” (C.d.S., Sez. V, n. 2501/2013, che richiama le precedenti pronunce n. 1889/2012 e n. 2180/2012 ).
Secondo il richiamato indirizzo gli organi politici, ai quali in via eccezionale la norma attribuisce questa potestà , possono autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel rispetto dei due requisiti concorrenti della territorialità  e della pertinenza della competizione elettorale.
Nè può assumere rilievo in senso contrario la circostanza che il Comune di Valenzano ricada nel territorio della Provincia di Bari in quanto, secondo il rammentato indirizzo ermeneutico al quale il Collegio aderisce, oltre al limitestricto sensu territoriale opera il limite funzionale del diretto coinvolgimento nella competizione dell’ente del quale il consigliere è organo, quale condizione necessaria per radicare l’eccezionale potere di autenticazione delle firme dei presentatori delle liste elettorali a decorrere dal centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (in tal senso: C.d.S. n. 2371/2012). In altri termini, il requisito della territorialità , che pur consente di definire i limiti spaziali di esercizio del potere di autenticazione da parte degli organi politici elencati nell’art. 14 della legge n. 53 del 1990, non è sufficiente a legittimare l’esercizio del potere di autenticazione.
Occorre altresì che sussista la causa di legittimazione, che la giurisprudenza amministrativa ha individuato nel coinvolgimento dell’ente nella competizione elettorale, definendolo, come sopra visto, “requisito della pertinenza” (C.d.S., Sez. I, parere n. 2671/2013).
In ragione delle suesposte considerazioni deve considerarsi inefficace, in quanto non conforme al paradigma normativo, l’autenticazione effettuata dal consigliere provinciale della Provincia di Bari, sig. Nicola De Matteo, con riferimento alle firme di cui alle liste e alle candidature, meglio individuate nella parte in fatto, per le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Valenzano.
Conclusivamente, disposta l’estromissione dalla causa dell’Ufficio Centrale Elettorale e della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Bari, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento di ammissione delle liste “Lista civica – Valenzano Vale!”, “Lista civica – Autonomia Sud”, “Lista civica – Realtà  pugliese”, “Movimento politico Schittulli”, “Lista civica – Dalla parte dei cittadini”, “Lista civica – In prima linea per Valenzano” e “Lista civica – Progetti in Comune” e del successivo provvedimento di proclamazione del Sindaco e del Consiglio Comunale, dovendosi quindi procedere a nuove elezioni.
In virtù della novità  dell’orientamento giurisprudenziale espresso appare equa la compensazione delle spese fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dispone preliminarmente l’estromissione dalla causa dell’Ufficio Centrale Elettorale e della Commissione Elettorale Circondariale di Bari;
b) lo accoglie e per l’effetto annulla tutti gli atti della consultazione elettorale a partire dall’ammissione delle liste “Lista civica – Valenzano Vale!”, “Lista civica – Autonomia Sud”, “Lista civica – Realtà  pugliese”, “Movimento politico Schittulli”, “Lista civica – Dalla parte dei cittadini”, “Lista civica – In prima linea per Valenzano” e “Lista civica – Progetti in Comune”.
Compensa tra le parti costituite le spese di giudizio.
Manda alla segreteria per la trasmissione di copia della presente sentenza al Sindaco del Comune di Valenzano nonchè per la comunicazione della stessa anche al Prefetto della Provincia di Bari, ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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