Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Statuizione del G.O. – Condanna generica – Inammissibilità
àˆ inammissibile il ricorso volto all’ottemperanza di una sentenza del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, che rechi genericamente la condanna del datore di lavoro alla corresponsione delle differenze retributive senza specificazione del quantum, per difetto del requisito di liquidità del diritto portato dal titolo esecutivo.
Idem sentenza n. 1412/2013
N. 01411/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00734/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 734 del 2013, proposto da Saponara Vito, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Bia, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Emanuele II, 179;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l’esecuzione
della sentenza n. 3722/2012 emessa dal Tribunale di Bari in data 4.4.2012, notificata in forma esecutiva in data 17.7.2012 e passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 per le parti i difensori avv. Maria Teresa Bia, su delega dell’avv. Raffaele Bia, e Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente Saponara Vito (dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione) agisce in giudizio per l’ottemperanza della sentenza n. 3722/2012 del giudice del lavoro del Tribunale di Bari (sentenza passata in giudicato) al fine di ottenere differenze retributive.
Il Saponara evidenzia nella memoria depositata in data 18.7.2013 che l’Amministrazione con decreto dirigenziale n. 3366 del 13.5.2013 (peraltro oggetto di contestazione in separato giudizio amministrativo) avrebbe dato solo parziale esecuzione alla citata sentenza n. 3722/2012 del Tribunale di Bari, avendo omesso di considerare nelle somme dovute per il periodo di riferimento (30.1.2003 – 3.7.2008) la retribuzione individuale di anzianità (RIA), la relativa maggiorazione e la retribuzione di risultato.
Si costituiva il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
Invero, la motivazione ed il dispositivo della sentenza n. 3722/2012 si limitano ad affermare il diritto del Saponara alla corresponsione delle differenze retributive, senza specificazione alcuna del quantum spettante al lavoratore, peraltro non suscettibile di determinazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella stessa sentenza, essendo a tal fine imprescindibili ulteriori accertamenti giudiziali previa acquisizione dei dati istruttori all’uopo necessari (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 21 dicembre 2011, n. 6773; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 20 marzo 2012, n. 1378).
Conseguentemente, alla stregua del principio di diritto affermato dalla citata giurisprudenza amministrativa cui questo Collegio ritiene di aderire, il creditore non può agire in executivis dinanzi al giudice amministrativo, dovendo esso richiedere la liquidazione in un distinto successivo giudizio dinnanzi al giudice munito di giurisdizione (i.e.giudice ordinario).
In altri termini, viene in rilievo nel caso di specie una sentenza civile di condanna generica non costituente valido titolo esecutivo per difetto del requisito di liquidità del diritto portato dal titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ.
Ne consegue che detto pronunciamento del giudice ordinario non è ottemperabile dinanzi al magistrato amministrativo.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonchè della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)