Sanità  e farmacie – Autorizzazione sanitaria – Presupposti – Studio Medico – Ambulatorio – Differenze

In tema di autorizzazione sanitaria ove vi sia la netta prevalenza dell’apporto professionale individuale, si è in presenza di “studio medico”, non soggetto ad autorizzazione, che invece è prevista per gli “ambulatori”, caratterizzati da una struttura aziendale aperta, spersonalizzata ed organizzata imprenditorialmente in vista di un’affluenza di un pubblico indeterminato, dove quindi la componente organizzativa prevale decisamente su quella professionale.

N. 00563/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01175/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1175 del 2013, proposto da:

Natalia Catella, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Emanuela Sborgia e Giacomo Valla, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Q. Sella, 36;

contro
Comune di Modugno, Azienda Sanitaria Locale Bari, Regione Puglia; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del Commissario Straordinario del Comune di Modugno prot. n. 103254/UOR 09 del 10 giugno 2013, notificato il giorno successivo, che ha ordinato alla ricorrente la “chiusura dell’attività  sanitaria in regime ambulatoriale di oculistica” esercitata nell’immobile sito in Modugno al C.so Vittorio Emanuele n.19, piano settimo;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Giacomo Valla e Maria Emanuela Sborgia;
 

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, paiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
Ritenuto, infatti, che l’attività  esercitata dalla ricorrente, data la netta prevalenza dell’apporto professionale individuale, appare rientrare nella nozione di “studio medico”, non soggetto ad autorizzazione, richiesta, di contro, per gli “ambulatori”, caratterizzati da una struttura aziendale aperta, spersonalizzata e ed organizzata imprenditorialmente in vista di un’affluenza di un pubblico indeterminato, dove la componente organizzativa prevale decisamente su quella professionale (Cassazione civile, sez. II, 19 marzo 2010, n. 6719; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 17 novembre 2009, n. 1781);
Ritenuto, sotto il profilo del periculum in mora, che il provvedimento impugnato inibisce l’attività  professionale della ricorrente ed è pertanto idoneo ad arrecare alla stessa un pregiudizio grave ed irreparabile;
Che ricorrono, comunque, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)