1.  Edilizia ed urbanistica – Attività  edilizia privata – Costruzione abusiva Ordine di demolizione ex DPR 380/2001  – Opere prive di permesso di costruire – Necessità  – Edificabilità  dell’area – Irrilevanza


2.   Edilizia ed urbanistica – Attività  edilizia privata – Costruzione abusiva – Ordine di demolizione e ripristino stato dei luoghi ex DPR 380/2001 – Provvedimento inibitorio a contenuto vincolato


3. Edilizia ed urbanistica – Domanda di sanatoria – Avvio nuovo procedimento amministrativo – Insufficienza ai fini decadenza carattere abusivo opere – Ragioni

1. Il provvedimento inibitorio emesso da un Comune ex art. 31 del DPR n. 380/2001, che dispone l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi in presenza di opere integranti  una nuova costruzione in assenza di permesso di costruire, è legittimo, a nulla rilevando – di contro – l’eventuale potenzialità  edificatoria dell’area interessata dall’intervento edilizio, che non rappresenta una esimente rispetto alla necessità  del titolo edilizio.


2. L’attività  di repressione di abusi edilizi è di tipo vincolato, dovendo essere posta in essere al solo verificarsi in concreto delle fattispecie individuate ex lege.


3. La presentazione ex post di una domanda di sanatoria non fa venir meno il carattere abusivo delle opere oggetto di ordine di rimozione nè rende il relativo ricorso improcedibile, atteso che detta istanza introduce un autonomo procedimento amministrativo.

N. 01391/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01180/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1180 del 2013, proposto da: 
Società  Regina Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Matteo Cassa ed Emanuele Pastoressa, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, via Cognetti, 50; 

contro
il Comune di Noicattaro, in persona del Sindaco pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Nicolò De Marco, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Abate Gimma, 189; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza di ingiunzione di sospensione lavori n. 31/2013 del 15.05.2013, notificata in data 16.05.2013, con la quale il Dirigente del IV Settore Urbanistica ” Edilizia Privata del Comune di Noicattaro ha disposto la inagibilità  dell’ampia sala destinata alla ristorazione con annessi servizi ed accessori per la mancanza dei relativi requisiti ed ha ordinato di provvedere alla demolizione delle opere edili descritte nel verbale di sopralluogo, con il ripristino del preesistente stato dei luoghi entro il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica;
nonchè per il risarcimento
dei danni subiti dalla Società  ricorrente per effetto di detto provvedimento.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Noicattaro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori Matteo Cassa, Emanuele Pastoressa e Nicolò De Marco;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno dieci giorni dall’ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Rilevato:
che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
che sono state espletate le formalità  previste dal citato art. 60 c.p.a.;;
 

Rilevato che con il presente ricorso si impugna il provvedimento con cui si dispone l’inagibilità  di una sala ristorante di ampia metratura realizzata in sopraelevazione di un edificio, nonchè si ordina la demolizione di tutte le opere che via afferiscono;
Tenuto conto che le opere in questione, dettagliatamente individuate nel suindicato provvedimento gravato, integrano una nuova costruzione, come tale, richiedente il permesso di costruire, la cui assenza è qui incontestata e comporta inevitabilmente l’obbligo, in capo all’Amministrazione comunale, di adottare un provvedimento di ingiunzione di demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001;
Considerato che a nulla rileva in contrario l’eventuale potenzialità  edificatoria dell’area interessata dall’intervento edilizio in parola, dedotta diffusamente in ricorso;
che, infatti, anche ove ciò fosse accertato, ciò non varrebbe a sottrarre la Società  ricorrente all’obbligo di munirsi previamente del titolo edilizio;
che l’attività  di repressione di abusi edilizi è di tipo vincolato, dovendo essere posta in essere al solo verificarsi in concreto delle fattispecie individuate ex lege;
che tale ultimo rilievo comporta che nessuna illogicità  possa ritenersi sussistente nella condotta dell’Amministrazione, atteso che essa presuppone invece la discrezionalità  in capo alla stessa, e che la dedotta mancata partecipazione procedimentale non possa viziare il provvedimento finale, qui impugnato;
che la presentazione ex post della domanda di sanatoria (che qui si registra) non fa venir meno il carattere abusivo delle opere oggetto di ordine di rimozione nè rende il ricorso improcedibile, atteso che detta istanza introduce un autonomo procedimento amministrativo;
che, a fronte del carattere abusivo delle opere, non può che essere conseguentemente disposta anche l’inagibilità  della sala ristorante;
Ritenuto:
che in conclusione il provvedimento impugnato è legittimo e l’impugnativa proposta in questa sede è infondata e va rigettata;
che, alla luce dei rilievi suesposti, mancando il carattere dell’antigiuridicità  nella condotta dell’Amministrazione, anche la domanda di risarcimento dei danni è priva di fondamento e deve essere respinta;
che, tuttavia, in ragione della peculiarità  della questione disaminata, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese, dei diritti e degli onorari di difesa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013, con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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