Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Inammissibilità  – Carenza interesse

àˆ inammissibile per carenza di interesse il ricorso promosso dal partecipante ad una procedura di gara avverso l’aggiudicazione di un appalto, avendo il ricorrente, collocato in ultima posizione nella graduatoria, impugnato gli atti di gara con riferimento esclusivamente all’aggiudicazione in favore della prima classificata e non alle posizioni degli altri concorrenti.

N. 01379/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01821/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1821 del 2012, proposto da: 
La Gioia Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Amendola 21; 

contro
Acquedotto Pugliese S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Nardelli, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, viale Quinto Ennio, 33; 

nei confronti di
Impresa Costruzioni Meccaniche Edili S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Matera, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari; 

per l’accertamento
della eterointegrazione, ex art. 1374 c.c., con il contenuto precettivo sia dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. 81/2008, in materia di obbligatoria indicazione, nell’offerta economica, degli oneri di sicurezza aziendali o da rischio specifico, sia dell’art. 46, comma 1 bis, del D.Lgs. 163/2006, e contestuale imposizione della sanzione dell’esclusione in caso di inosservanza, della lettera di invito dell’11 ottobre 2012, con la quale le imprese facenti parte dell’Elenco degli operatori economici da consultare per affidamenti di lavori, servizi e forniture da parte dell’Acquedotto Pugliese s.p.a., fra cui la ricorrente e l’impresa intimata, sono stati invitati a concorrere alla procedura negoziata di tipo chiuso ex art. 232, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 per l’appalto dei lavori di potenziamento ed estendimento della rete idrica a servizio dell’abitato di Bitonto e frazioni, ciò sul fondamentale rilievo del carattere immediatamente precettivo delle norme di legge indicate che prescrivono, come componente essenziale dell’offerta economica, l’obbligo di indicare distintamente i costi di sicurezza aziendali per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture, imponendo, in caso di loro inosservanza, l’esclusione della procedura,
nonchè per l’annullamento, previa sospensione,
del provvedimento del Direttore Generale n. 136221 del 13.11.2012, avente ad oggetto: “Procedura negoziata di tipo “chiuso” ex art. 232 comma 13 del D.L.gs. n. 163/2006, per l’appalto dei lavori di potenziamento della rete idrica a servizio dell’abitato di Bitonto e Frazioni”, con il quale sono stati approvati i verbali di gara formati dalla Commissione Giudicatrice, dichiarando aggiudicataria l’impresa ICME s.r.l.;
dei verbali di gara da cui si evince che l’appalto è stato aggiudicato in via provvisoria all’impresa ICME s.r.l., con un ribasso del 32,8350% sull’importo a base d’asta di euro 3.483.467,44 compresi gli oneri della sicurezza corrispondente ad un’offerta di euro 2.251.658,47 oltre gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, pari ad euro 131.039,13, la cui offerta è risultata la più vicina alla soglia di anomalia determinata nella misura del 32,8384% nonchè che la seconda migliore offerta è stata quella della ditta Condotte Meridionali s.r.l., che ha praticato un ribasso del 32,8303%;
della relazione prot. 135928 del 13.11.2012;
della comunicazione ex art. 79, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006;
nonchè, in forza degli articoli 121, 122 e 123 del D.Lgs. n. 104/2010;
per la declaratoria di inefficacia
del contratto di appalto che dovesse essere stipulato, nelle more della definitiva decisione della causa nel merito, tra l’Amministrazione resistente e la controinteressata intimata;
per la declaratoria
del diritto della ricorrente ad essere dichiarata aggiudicataria dell’appalto ove, dal confronto con le altre offerte presentate – in regola con l’obbligo di dichiarare l’ammontare degli oneri di sicurezza aziendali – risulti aver formulato la migliore offerta
e per il risarcimento dei danni conseguenti all’illegittima aggiudicazione.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acquedotto Pugliese S.p.a. e di Impresa Costruzioni Meccaniche Edili S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Francesca Petrucciani;
Uditi per le parti nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2013 i difensori avv.ti Giuseppe Mariani, Giovanni Nardelli e Vincenzo Matera;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la società  La Gioia Costruzioni ha impugnato l’aggiudicazione all’impresa ICME s.r.l., a seguito di procedura negoziata di tipo “chiuso” ex art. 232 comma 13 del D.L.gs. n. 163/2006, dei lavori di potenziamento della rete idrica a servizio dell’abitato di Bitonto e Frazioni.
La ricorrente ha esposto di aver partecipato alla gara e che l’importo dei lavori a base d’asta era stato determinato in euro 3.352.428,31, oltre ad euro 131.039,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
La stima dei costi per la sicurezza era contenuta nell’elaborato A9 degli atti progettuali, allegato al bando di gara, che però non aveva considerato i costi aziendali da rischio specifico; la ricorrente aveva calcolato tale voce nella propria offerta, ai sensi degli artt. 87, comma 4, del D.lgs. 163/2006 e 26, comma 6, del D.Lgs. 81/2008, per un importo di euro 81.820, da considerarsi elemento essenziale dell’offerta, recante un ribasso del 2,3694%.
La controinteressata ICME s.r.l. non aveva invece inserito tale voce nella propria offerta, tanto che la ricorrente aveva richiesto alla stazione appaltante, senza ottenere riscontro, la revoca dell’aggiudicazione.
A sostegno del ricorso è stata dedotta, in unico motivo, la violazione dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. 81/2008, dell’art. 87, comma 4, del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 46, comma 1 bis, del D.lgs. 163/2006, difettando nell’offerta dell’aggiudicataria il calcolo degli oneri per la sicurezza da rischio specifico, imposto dall’art. 26 citato, costituente norma inderogabile.
La ricorrente ha chiesto, altresì, l’accertamento della eterointegrazione, ex art. 1374 c.c., della lettera di invito con il contenuto precettivo delle norme citate.
Si sono costituiti l’Acquedotto Pugliese e la ICME s.r.l. resistendo al ricorso ed eccependone l’inammissibilità .
Con ordinanza n. 10 del 10 gennaio 2013 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare, rilevando la presumibile inammissibilità  del ricorso, avendo la ricorrente impugnato gli atti di gara con riferimento esclusivamente all’aggiudicazione in favore della prima classificata e non alle posizioni degli altri concorrenti, pur essendo collocata in ultima posizione nella graduatoria.
Alla pubblica udienza del 19 giugno 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità  del ricorso sollevata dall’Acquedotto Pugliese, che deve essere accolta in quanto fondata.
Come già  osservato nell’ordinanza cautelare, dall’esame degli atti di causa si evince che la ricorrente si è classificata, all’esito della procedura, all’ultimo posto, il ventunesimo, nella graduatoria, mentre la gara si è conclusa con l’aggiudicazione alla prima classificata.
La censura proposta con il ricorso si è appuntata esclusivamente avverso l’offerta di quest’ultima, evidenziandone l’incompletezza e la contrarietà  rispetto alle norme inderogabili che integrerebbero gli atti di gara imponendo, nella prospettiva della ricorrente, che l’offerta comprenda il calcolo degli oneri per la sicurezza aziendali o da rischio specifico.
L’accoglimento della doglianza su cui si incentra il ricorso e l’eventuale annullamento dell’aggiudicazione in favore di ICME s.r.l. non potrebbero, tuttavia, comportare il risultato dell’aggiudicazione della stessa gara in favore della ricorrente, a fronte del necessario scorrimento della graduatoria in favore delle altre diciannove partecipanti, con riferimento alle quali alcuna censura è stata proposta.
Per tale ragione nemmeno può essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre partecipanti, non essendo stata contestata la loro posizione.
Ne consegue che non sussiste un interesse concreto ed attuale della ricorrente all’accoglimento del gravame, che così come proposto si palesa inammissibile.
Nè la ricorrente ha rilevato, nell’impugnazione, profili procedurali che condurrebbero, nell’ipotesi di un loro accoglimento, al travolgimento dell’intera operazione concorsuale, con esito che renderebbe ravvisabile comunque l’interesse a ricorrere.
Infatti, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia, il partecipante ad una procedura di gara ha interesse ad impugnare i relativi atti non solo nelle ipotesi in cui l’accoglimento della richiesta di annullamento comporti l’aggiudicazione in suo favore dell’appalto, ma anche nelle ipotesi in cui debba poi procedersi all’espletamento di una nuova procedura di gara, laddove con la rinnovazione della stessa il ricorrente possa ottenere una nuova chance di partecipazione e di vittoria; tali condizioni sono nella specie insussistenti, non avendo la ricorrente addotto alcun vizio diretto ad inficiare la stessa procedura, con conseguente inipotizzabilità  di qualsiasi risultato favorevole, da individuarsi nella possibilità  di aggiudicazione.
Nemmeno assume rilievo, in tal senso, la domanda di accertamento della eterointegrazione, ex art. 1374 c.c., della lettera di invito con il contenuto precettivo dell’art. 26, comma 6, D.Lgs. 31/2008, e dell’art. 46, comma 1 bis, del D.Lgs. 163/2006.
Tale domanda, infatti, non contiene in alcun modo la richiesta di annullamento della lettera d’invito, che potrebbe evidenziare l’esistenza dell’interesse strumentale alla rinnovazione della gara, ma è finalizzata esclusivamente all’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, la cui offerta, nella prospettazione della ricorrente, avrebbe dovuto essere esclusa per aver omesso l’indicazione degli oneri di sicurezza da rischio specifico.
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, nessun interesse, neanche strumentale, può ravvisarsi in capo alla società  ricorrente, con conseguente inammissibilità  dell’azione impugnatoria proposta e delle conseguenti domande di accertamento dell’inefficacia del contratto di appalto stipulato con la controinteressata e del diritto al subentro nel contratto.
Va, altresì, dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento dei danni, formulata solo genericamente nelle conclusioni del ricorso introduttivo e rimasta sfornita di ogni allegazione e prova.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente alla rifusione in favore delle parti intimate delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.800 oltre accessori di legge per ciascuna di dette parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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