1. Sanità  e farmacie – Autorizzazione – Farmacie comunali – Vaglio di legittimità  – Azione amministrativa di altro Comune – àˆ irrilevante


2. Sanità  e farmacie – Autorizzazione – Farmacie comunali – “Inurbamento”  farmacia – Sostanzia nuova classificazione e trasformazione della stessa


3. Sanità  e farmacie – Autorizzazione – Farmacie comunali –  “Inurbamento”  farmacia – Procedimento da adottare – àˆ  quello tipico della trasformazione 

1.  Ai fini del vaglio di legittimità  dell’azione amministrativa nell’ambito di un procedimento giurisdizionale, l’operato amministrativo di un’Amministrazione diversa da quella intimata non ha alcun rilievo.


2.  Il c.d. “inurbamento” di farmacia rurale si sostanza in una nuova classificazione e trasformazione della stessa (da rurale a urbana), con conseguente trasferimento della sua sede.


3. In mancanza della previsione normativa di un procedimento di “inurbamento”, la trasformazione di una farmacia (da rurale a urbana)  segue le forme procedimentali inerenti la trasformazione delle farmacie, non già  quella tipica finalizzata all’istituzione delle stesse.

N. 01360/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01078/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1078 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Potito Salatto, rappresentato e difeso dall’avv. Tommaso Di Gioia, con domicilio eletto in Bari, via Argiro n. 135; 

contro
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Barbato e Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, n. 23; 
Azienda Sanitaria Locale Foggia, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Daloiso, con domicilio eletto presso Raffaele Daloiso in Bari, via Abate Gimma n. 231; 
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Mariangela Rosato, con domicilio eletto presso Mariangela Rosato in Bari, Reg. Puglia- L. re N. Sauro nn. 31-33; 

nei confronti di
Ordine Farmacisti Provincia Foggia, Giovanni Stoduto, Emilio Palluotto; 

per l’annullamento
– della delibera della Giunta comunale di Foggia n. 29 del 19 aprile 2012 (doc. n. 1), avente ad oggetto l’individuazione di nuove sedi farmaceutiche ai sensi della L. n. 27/’12, nella parte in cui non procede a trasferire in ambito urbano ovvero a inurbare la farmacie del Dott. Salatto, allocata in zona rurale pressochè disabitata;
– della nota dell’ASL FG prot. n. 33138-12 del 18 aprile 2012 (doc. n. 2);
– del parere dell’Ordine dei Farmacisti di cui alla nota prot. 2012/334 del 19 aprile 2012 (doc. n. 3);
– della nota del Comune di Foggia prot. n. 39603 del 23 aprile 2012 (doc. n. 4), con cui si è rinviata alla prossima approvazione di pianta organica l’esame dell’istanza del Dott. Salatto volta a vedersi riconoscere il diritto all’inurbamento della propria farmacia (atti tutti conosciuti in data 4 maggio 2012);
– della delibera di Giunta regionale n. 1261 del 19 giugno 2012 (doc. n. 5), nella parte in cui identifica tra le nuove zone farmaceutiche da mettere a concorso la zona urbana n. 44 (zona 167 Ordona Lavello) in cui il Dott. Salatto aveva chiesto il trasferimento dalla propria zona rurale;
– delle determine del Dirigente regionale n. 206 del 22 giugno 2012 (doc. n. 6) e n. 207 del 26 giugno 2012 (doc. n. 7), di indizione del concorso straordinario per la copertura della sede farmaceutica urbana n. 44 di Foggia nella quale il Dott. Salatto aveva chiesto il trasferimento, pubblicate sul BURP del 28 giugno 2012;
– di ogni altro atto citato nei detti atti e nel presente ricorso, oltre che di qualsivoglia atto presupposto, connesso e consequenziale ancorchè non conosciuto dal ricorrente;
Motivi Aggiunti del 22 marzo 2013:
– della determina dirigenziale n. 39 del 1 febbraio 2013 della Regione Puglia, dell’allegato bando e dell’allegato elenco delle farmacie istituite, nella parte in cui conferma l’istituzione e pone a concorso la zona urbana n. 44 (zona 167 Ordona-Lavello) del Comune di Foggia, in cui il Dott. Salatto aveva chiesto il trasferimento dalla propria zona rurale;
– del conseguente bando di concorso pubblicato sul BURP del 7 febbraio 2013;
– di ogni altro atto citato nei detti atti e nel ricorso, oltre che di qualsiasi atto presupposto, connesso e consequenziale ancorchè non conosciuto dal ricorrente;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Foggia, dell’Azienda Sanitaria Locale Foggia e della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 luglio 2013 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori, avv.ti Tommaso Di Gioia, Michele Barbato, Raffaele Daloiso e Mariangela Rosato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Espone in fatto l’odierno ricorrente di essere titolare di una farmacia “rurale”, istituita nel remoto 1973.
Allega (ed il dato è pacifico ed incontestato) che, nel corso degli anni, l’insediamento abitativo le cui esigenze era deputata a soddisfare la sua farmacia, si è progressivamente ridotto, quanto a numero di abitanti, fino a giungere dalle circa 2000 unità  alle attuali circa 200.
Impugna, con ricorso principale e successivi motivi aggiunti, gli atti meglio indicati in epigrafe attinenti la procedura concorsuale finalizzata all’istituzione delle nuove sedi farmaceutiche ex L. n. 27/2012 (di conversione del D.L. 172012 – c.d. decreto “cresci Italia”).
Lamenta che nel procedimento d’istituzione delle nuove sedi, si sarebbe dovuto tenere conto dell’esigenza di “inurbamento” della propria farmacia – ormai priva di un effettivo bacino di utenza – con conseguente riserva, a suo favore, di una delle istituende sedi farmaceutiche.
In particolare, nel ripercorrere le fasi procedimentali che hanno presieduto all’individuazione delle sedi in questione, rileva che
inizialmente (con determina dirigenziale n. 36151 del 13.4.2012), il Comune aveva ritenuto di istituire n. 7 sedi farmaceutiche di cui 3 da destinare al trasferimento delle 3 sedi rurali preesistenti e 4 da istituire in base al nuovoquorum ex L. n. 27/2012;
la Asl FG, nel fornire il proprio parere ed in risposta alla determina sopracitata, con nota prot. n. 33138-12 del 18.4.2012 aveva disatteso le conclusioni del Dirigente comunale, rilevando che, in base al nuovo criterio demografico le sedi istituende erano solo 4, dovendosi computare in quelle già  esistenti anche le rurali, la cui modifica e riclassificazione avrebbe richiesto un autonomo procedimento;
il Comune, nella successiva delibera di Giunta n. 29 del 19.4. 2012 (doc. n. 1), avente ad oggetto l’individuazione di nuove sedi farmaceutiche ai sensi della L. n. 27/2012, aveva recepito le indicazioni dell’Asl, procedendo all’individuazione di 4 e non 7 sedi farmaceutiche.
L’istanza del ricorrente, depositata il 17.4.2012, di ottenere il c.d. inurbamento della propria farmacia rurale nell’ambito del procedimento ex L. 27/2012, è stata, così, disattesa anche dai successivi atti regionali di indizione della definitiva procedura concorsuale (impugnati con motivi aggiunti).
Il ricorso non è fondato e ciò, rende superfluo l’esame delle varie eccezioni di rito formulate dalle parti e consente di prescindere dalle questioni di procedibilità  parziale del ricorso principale (nella parte diretta contro la prima procedura selettiva annullata in autotutela).
Venendo al merito delle censure, il ricorrente pretende, in estrema sintesi, il c.d. “inurbamento” della propria farmacia rurale nell’ambito del procedimento ex L. n. 27/2012.
Non esistendo una disposizione che espressamente preveda tanto preveda, fonda la propria pretesa su di un’interpretazione logico- sistematica della normativa in questione, allegando, a sostegno della propria tesi:
vari arresti giurisprudenziali, dettagliatamente indicati in ricorso;
l’operato del Comune di Canosa che avrebbe, diversamente da quello di Foggia, provveduto alla valutazione della posizione dei titolari di farmacie rurali nell’ambito del procedimento di cui alla L. n. 27/2012.
Tali argomentazioni vanno disattese.
In primo luogo nessuna efficacia vincolante per il giudizio può avere l’operato amministrativo di diverso Comune.
A ciò si aggiunga che la circostanza è decisamente contestata in fatto dalle controparti che allegano che il Comune di Canosa ha disciplinato ipotesi diversa da quella oggetto della presente controversia.
Quanto ai citati arresti giurisprudenziali, deve osservarsi che essi attengono fattispecie diverse, in quanto nessuno di essi si occupa del punto di diritto controverso in questa sede, inerente la necessità  o meno, in sede di procedimentoex L. n. 27/2012, di procedere a nuova classificazione delle farmacie rurali.
Infatti, i precedenti citati ineriscono il diverso caso di trasformazione delle farmacie rurali nell’ambito del previgente procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie.
Tanto premesso, osserva il Collegio che il c.d. “inurbamento” delle farmacie rurali si sostanzia, in realtà , nella nuova classificazione della farmacia stessa; nella conseguente trasformazione da rurale in urbana e nel successivo trasferimento della sede.
Ciò in quanto, non esistendo uno specifico procedimento di “inurbamento”, esso va ricondotto alle ordinarie forme procedimentali inerenti la trasformazione delle sedi farmaceutiche.
Orbene, il ricorrente sostiene che tale procedimento troverebbe la sua sede “naturale” nell’ambito del procedimento di istituzione delle sedi farmaceutiche ex L. n. 27/2012.
Tale conclusione non è sostenibile, anche a voler qualificare il procedimento ex L. n. 27/2012 quale procedimento di sostanziale revisione della pianta organica farmaceutica.
E’ fuori di dubbio che la trasformazione della farmacia rurale richieda un’apposita istruttoria.
Deve, tuttavia, rilevarsi che il procedimento di cui alla L. n. 27/2012 trova, nella relativa normativa di settore, una disciplina dettagliata e specifica, caratterizzata, peraltro, dalla estrema celerità .
Nell’ambito di tale disciplina nessuno spazio viene dedicato nè alcun riferimento viene operato alla trasformazione delle sedi rurali.
Nè la tesi di parte ricorrente risulta percorribile interpretativamente, in primo luogo, in quanto essa urta contro la stringente scansione temporale del procedimento (da concludersi, per la parte istruttoria deputata ai comuni entro il 24.4.2012, pena l’intervento sostitutivo della Regione), caratterizzato dalla estrema celerità  e, per ciò, incompatibile con un eventuale obbligo di procedere ad istruttoria in ordine alla trasformazione delle farmacie rurali.
Milita in senso contrario alla tesi sostenuta in ricorso anche la circostanza che il novellato art. 2 L. n. 475/68 espressamente impone, nell’individuazione delle istituende sedi, di tener “conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità  del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate”.
Tale finalità  complessiva depone in senso decisamente opposto all’inurbamento delle farmacie ed al contrario muove in direzione esattamente antitetica rispetto all’aspettativa azionata in ricorso.
Infine, va disattesa anche l’ulteriore doglianza inerente la previa acquisizione del parere dell’ordine dei farmacisti, intervenuto lo stesso giorno della delibera comunale impugnata.
Il predetto parere si è espresso favorevolmente alla scelta finale del Comune, sicchè ogni eventuale profilo d’illegittimità  è superato ex art. 21 octies L. n. 241/90.
Le spese vanno integralmente compensate stante la novità  della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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