1. Pubblico Impiego – Concorso pubblico – Dirigente  – Individuazione tipologia del titolo di studio – Discrezionalità  amministrativa 

2. Pubblico Impiego – Concorso pubblico – Dirigente – Determinazione di indizione del bando – Atto interno- Motivazione – Obbligo – Non sussiste

1. Nella materia dei concorsi pubblici, ferma la definizione del livello del titolo (laurea o altro titolo di studio) che è affidata alla legge o ad altra fonte normativa, deve essere riconosciuto all’Amministrazione un potere discrezionale nella determinazione della tipologia del titolo di studio richiesto che deve essere correlato alla professionalità  ed alla preparazione culturale necessarie per lo svolgimento delle mansioni proprie dei posti che si intendono ricoprire.


2. La determinazione dell’Amministrazione di indire il concorso (se distinta dal bando) non necessita di motivazione in quanto, oltre ad avere una platea di destinatari finali indeterminata (i possibili candidati, interni o esterni che siano), è anche atto interno, nella parte in cui si rivolge ad altri organi o uffici della medesima Amministrazione, onde  non deve essere accompagnato da alcuna motivazione, non essendo ex se impugnabile.
*
Vedi Cons. St., sez. V, sentenza 20 dicembre 2013, n. 6128 – 2013; ric. n. 7467 – 2013

 
N. 01359/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01234/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1234 del 2012, proposto da: 
Elena Anna Clelia Antonacci, rappresentata e difesa dall’avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai n. 29; 

contro
Comune di San Severo, rappresentato e difeso dagli avv. Eugenio Picozza e Annalisa Di Giovanni, con domicilio eletto presso Michele Perrone in Bari, via Torre Tresca n. 2/A; 

nei confronti di
Pasquale Mininno, Guglielmo Pezzi; 

per l’annullamento
– del bando di concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Direttore Area II -Servizi Sociali e alla Persona – qualifica unica dirigenziale, pubblicato dal Comune di San Severo nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 21.8.2012;
– della Determina Dirigenziale del Comune di San Severo n. 94 del 2.8.2012 e dei relativi allegati, aventi ad oggetto il bando di concorso;
– della Delibera di Giunta Comunale della Città  di San Severo n. 206 dell’11.7.2012, avente ad oggetto l’individuazione del responsabile del procedimento per la prosecuzione delle procedure concorsuali per le Aree I, II e IV, e la conferma dei titoli d’accesso, nella parte in cui delibera di escludere dai titoli per l’ammissione alla procedura concorsuale per Direttore di Area II (Servizi Sociali e alla Persona) la laurea in lettere;
nonchè, ove occorra:
– della Delibera della Giunta Comunale del Comune di San Severo n. 192 del 19.6.2012;
– della Determina del Segretario Generale del Comune di San Severo, dirigente ad interim dell’Area III, n. 29 del 25.6.2012;
– della nota dell’Assessore al Personale del 14.5.2012 n. 135/up;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Severo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv. Pasquale Procacci, su delega dell’avv. Aldo Loiodice e avv Annalisa Di Giovanni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di San Severo, dopo aver indetto senza esito positivo un avviso di mobilità  esterna in entrata, ha pubblicato in G.U. n. 65 del 21.8.2012 il bando di concorso per la copertura di un posto di Direttore Area II – Servizi Sociali e alla Persona, prevedendo, tra i titoli di studio richiesti per la partecipazione, la laurea in Servizio sociale, Sociologia, Psicologia ed equipollenti secondo il vecchio ordinamento, o analoga laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento.
La ricorrente, laureata in Lettere, insorge contro gli atti in epigrafe, deducendo una serie di censure avverso la scelta dell’amministrazione intimata di escludere dai requisiti per l’ammissione al concorso la laurea in Lettere.
Con cinque articolati motivi di ricorso la ricorrente censura l’operato del Comune per violazione di legge (artt. 19 e 28 D.Lgs. 165/2001), violazione del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed eccesso di potere sotto svariati profili (contraddittorietà , illogicità , irragionevolezza, ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, violazione del principio del favor partecipationis, violazione dei principi di imparzialità  e buon andamento, di non discriminazione, sviamento).
Si è costituito il Comune di San Severo, eccependo l’inammissibilità  del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere, e comunque chiedendone il rigetto per infondatezza.
Alla camera di consiglio del 27 settembre 2012 il Collegio, con ordinanza n. 749/2012, ha respinto l’istanza cautelare con le seguenti motivazioni:
“Rilevato che convincono le difese comunali, laddove chiariscono che le previsioni regolamentari invocate sono esemplificative e, comunque, riguardano i requisiti per l’accesso ai servizi e non all’area dirigenziale;
Ritenuto che sfuggono profili di irragionevolezza della scelta amministrativa poichè la II area riguarda i servizi sociali”.
La predetta ordinanza è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, il quale, con ordinanza n. 248/2013, rimettendo l’esame delle questioni controverse alla fase del merito, ha accolto l’appello ai soli fini della fissazione dell’udienza di trattazione.
Alla pubblica udienza del giorno 11 luglio 2013 il ricorso è passato in decisione.
2. Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità  sollevata dal Comune, in quanto emerge per tabulas che la ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al concorso (v. documento depositato dalla ricorrente il 24.9.2012).
3. Nel merito, il ricorso è infondato.
3.1. Il primo, il secondo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.
Il primo motivo può scomporsi in due profili.
Per un verso si deduce la violazione degli artt. 19 e 28 D. Lgs. 165/2001, che, relativamente all’accesso alla dirigenza pubblica, per la partecipazione alle procedure selettive richiederebbero il possesso del diploma di laurea, senza alcuna ulteriore specificazione.
Per altro vero si censura il contrasto con le disposizioni del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che, nella parte terza (“Professionalità  richieste per ricoprire gli incarichi dirigenziali e posizioni organizzative”), a pag. 149, espressamente ricomprende tra i titoli di studio richiesti in relazione ai servizi e alle unità  operative incorporati nella II area amministrativa (Servizi Sociali e alla Persona) la laurea in Lettere.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce l’illegittimità  degli atti impugnati per carenza di motivazione.
Il quarto motivo è diretto a contestare l’operato del Comune intimato, i cui vertici politici, in violazione del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nonchè in contrasto con il principio del favor partecipationis, avrebbero ostinatamente cercato di eliminare la laurea in Lettere dai titoli di ammissione alla procedura concorsuale.
Le censure non meritano accoglimento.
3.1.1. In primo luogo, come efficacemente evidenziato dalla difesa comunale, la giurisprudenza ha chiarito che in tema di concorsi a posti di dirigente, l’art. 28 D. Lgs. 165/2001, nel prevedere la possibilità  di partecipazione al concorso pubblico per esami a soggetti muniti di laurea, ha individuato l’imprescindibile necessità  del diploma di laurea per l’accesso alla qualifica dirigenziale, lasciando alla singola amministrazione, in relazione al posto da ricoprire, la concreta individuazione del tipo di laurea ritenuto necessario per la partecipazione al concorso.
Più in generale, nella materia dei concorsi pubblici, ferma la definizione del livello del titolo (laurea o altro titolo di studio) che è affidata alla legge o ad altra fonte normativa, deve essere riconosciuto all’amministrazione un potere discrezionale nella determinazione della tipologia del titolo di studio richiesto che deve essere correlato alla professionalità  ed alla preparazione culturale richieste per lo svolgimento delle mansioni proprie dei posti che si intendono ricoprire. (cfr. C.d.S., Sez, V, n. 2098/2012; Id., Sez. VI, n. 2494/2010; Id., n. 4994/2009; Tar Lazio – Roma, Sez. III, n. 253/2008; Tar Campania – Salerno, sez. II, n. 639/2006).
3.1.2. In quest’ottica si coglie anche l’infondatezza della censura con riguardo all’asserita violazione delle disposizioni del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, tenuto conto che a pag. 149 dello stesso regolamento, contenente il “Riepilogo professionalità  richieste per ricoprire gli incarichi dirigenziali e posizioni organizzative (Cat. D) per l’attuazione del programma di mandato 2009-2014”, è testualmente chiarito che, con riferimento a ciascun servizio o unità  operativa (e non, comunque, con riguardo alle aree), “in parentesi sono indicati, in modo non esaustivo e non discriminante, solo i titoli di accesso ritenuti preferenziali per l’attuazione del programma”.
Il regolamento, invero, se applicato in coerenza con le coordinate appena tracciate, non vieta, ma al contrario consente al Comune di individuare come requisito di partecipazione al concorso, il titolo o i titoli di studio ritenuti più congrui in relazione alle professionalità  e alle conoscenze richieste per il posto da ricoprire.
Pertanto, poichè il bando di concorso impugnato riguarda un posto di Direttore Area II – Servizi Sociali e alla Persona, per un verso non appare irragionevole la scelta del Comune di prevedere, tra i titoli di studio richiesti per la partecipazione alla procedura concorsuale, la laurea in Servizio sociale, Sociologia, Psicologia ed equipollenti (e non anche quella in Lettere), per altro verso, e corrispondentemente, risulta irrilevante ogni disquisizione in ordine ai criteri di individuazione delle competenze prevalenti nella II area.
Nè in senso contrario può attribuirsi valore decisivo al parere dell’avvocatura comunale di San Severo del 24.5.2012, depositato da parte ricorrente a supporto delle proprie argomentazioni, ulteriormente sviluppate nella memoria depositata l’8.6.2013. Trattasi, infatti, di un mero parere non vincolante, rilasciato internamente e come tale privo di effetti in ordine alla legittimità  degli atti impugnati.
3.1.3. Infondata è anche la doglianza con la quale il ricorrente – invero con argomentazioni già  in gran parte confutate alla luce delle considerazioni sopra svolte – deduce l’illegittimità  degli atti impugnati per carenza di motivazione.
Al riguardo la giurisprudenza amministrativa ha affermato – seppure con riferimento a problematiche distinte, ma con argomentazioni estensibili anche alla fattispecie di cui è causa – che, a norma dell’art. 3, c. 2, L. 241/1990, l’atto recante il bando di concorso, in quanto atto generale, rivolto ad un numero incerto di destinatari, è sottratto all’obbligo della motivazione, diversamente dagli atti successivi del procedimento concorsuale. A fortiori tale conclusione vale per la determinazione dell’amministrazione di indire il concorso (se distinta dal bando): anche tale manifestazione di volontà  provvedimentale, infatti, oltre che avere una platea di destinatari finali indeterminata (i possibili candidati, interni o esterni che siano), nella parte in cui si rivolge ad altri organi o uffici della medesima amministrazione è atto interno e come tale non deve essere accompagnato da alcuna motivazione, non essendo ex seimpugnabile (cfr. C.d.S., Sez. VI, sent. n. 3058/2010; Id., Sez. V, sent. n. 7248/2009; Tar Lazio – Roma, sez. III bis, n. 10271/2009).
Anche a prescindere dalle argomentazioni appena esposte, comunque, il percorso motivazionale che ha supportato la scelta effettuata dal Comune può essere agevolmente ricostruito attraverso la disamina congiunta della determinazione dirigenziale n. 94 e della deliberazione di Giunta Comunale n. 206 dell’11.7.2012.
La determinazione dirigenziale n. 94, con la quale è stato adottato e approvato il bando di concorso di cui è causa, richiama infatti la deliberazione di Giunta Comunale n. 206 dell’11.7.2012, laddove ha inteso “ribadire che, ai fini dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione dei Direttori delle Aree I, II e VI, devono essere considerati gli stessi titoli di studio già  richiesti in sede di esperimento delle procedure di mobilità  che appresso si elencano: [¦] Direttore Area II: laurea in servizio sociale, sociologia, psicologia ed equipollenti secondo il vecchio ordinamento, o analoga laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento”. La deliberazione di Giunta Comunale n. 206 dell’11.7.2012, inoltre, riporta testualmente in premessa la previsione contenuta in calce alla tabella di “Riepilogo professionalità  richieste per ricoprire gli incarichi dirigenziali e posizioni organizzative (Cat. D) per l’attuazione del programma di mandato 2009-2014” (pag. 151), a tenore della quale “per ricoprire incarichi dirigenziali sia tecnici sia amministrativi è necessario avere la laurea attinente alle competenze dell’area”.
Il bando di concorso allegato alla determina dirigenziale n. 94 del 6.8.2012, conseguentemente, all’art. 3 (“Requisiti specifici per l’ammissione al concorso”) richiede il possesso del titolo di studio costituito dalla Laurea vecchio ordinamento in Servizio Sociale o in Sociologia o in Psicologia o equipollente per legge, ovvero dalla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale nuovo ordinamento nelle medesime discipline e relative equipollenze.
àˆ coerente con questa ricostruzione anche la precedente determinazione comunale, di analogo contenuto, espressa in occasione dell’indizione del bando pubblico di mobilità  volontaria per l’assunzione di cinque Direttori di Area, tra cui quello dell’Area II, conclusosi senza esito positivo.
3.1.4. Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, viste nel loro complesso, risulta infondato anche il quarto motivo di ricorso.
3.2. Il terzo motivo, con il quale la ricorrente censura l’operato dell’amministrazione intimata per manifesta contraddittorietà  e violazione dei principi di imparzialità  e favor partecipationis, va parimenti disatteso in quanto nasce, evidentemente, da un fraintendimento del richiamo, operato nella determina dirigenziale n. 29 del 25.6.2012, al fine di “allargare la fascia dei possibili candidati anche con altri titoli di studio”.
Il predetto richiamo, infatti, lungi dal riguardare in alcun modo l’espunzione della laurea in Lettere dai titoli di ammissione al concorso, va piuttosto riferito alla necessità  di estendere, ai sensi dell’art. 91, c. 2, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, la possibilità  di partecipazione ai “soggetti muniti del titolo di laurea con almeno cinque anni di effettivo esercizio professionale correlato al titolo di laurea posseduto”.
3.3. àˆ palesemente infondato, infine, anche il quinto motivo, con il quale la ricorrente censura le previsioni del bando di concorso che disciplinano le prove d’esame e, in particolare, la scelta di indicare, tra le materie della prima prova scritta, la legislazione nazionale e regionale in materia di Welfare e Servizi Sociali alla Persona, e l’Organizzazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, senza includervi anche le materie afferenti ai servizi cultura e pubblica istruzione, nonchè all’Unità  Operativa Biblioteca, che pure costituiscono parte integrante della II area amministrativa comunale.
Al riguardo appare sufficiente rilevare che la scelta del Comune risulta immune da ogni profilo di irragionevolezza o illogicità , in quanto coerente con le determinazioni prese dall’Ente in relazione al titolo di studio richiesto per l’accesso al concorso.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.
Il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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