Pubblico impiego – Rapporto di servizio –  Infermità  – Causa di servizio – Comitato verifica cause di servizio  – Discrezionalità  tecnica – Conseguenze

Il parere in materia di riconoscimento della causa di servizio dell’infermità  contratta dall’interessato, reso dal Comitato di verifica  per le cause di servizio, è connotato da un’ampia discrezionalità  tecnica, potendo essere  sindacato  dal G.A. soltanto in presenza di vizi macroscopici.

N. 01358/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00542/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 542 del 2010, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Maria La Scala, con domicilio eletto in Bari, via Melo n. 205; 

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo n. 97; Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per le Cause di Servizio; Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri; 

per l’annullamento
del decreto n. 3686/N posizione 68887/C del Ministero della Difesa (Direzione Generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, III Reparto – 8^ divisione), datato 9.12.2009, nella parte in cui l’infermità  “-OMISSIS-” non viene ritenuta come SI dipendente da causa di servizio;
nonchè di qualsivoglia altro atto precedente, conseguente e/o comunque connesso con quello impugnato, ivi compreso il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del Ministero dell’Economia e Finanze, datato 20.5.2009 (posizione n. 38640/2008 causa di servizio adunanza n. 240/2009), con il quale è stato determinato che le predette infermità  non possono riconoscersi dipendenti da causa di servizio;
ed il conseguente
RICONOSCIMENTO
– delle patologie sofferte dal sig. -OMISSIS- (“-OMISSIS-“) come dipendenti dal servizio;
– e del conseguente equo indennizzo.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, c. 8;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv. Floriana Mossa, su delega dell’avv. Antonio Maria La Scala e avv. dello Stato Ines Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, Mar. Capo CC -OMISSIS-, in servizio presso l’XI Battaglione Carabinieri Puglia di Bari, ha impugnato gli atti in epigrafe, che hanno riconosciuto non dipendente da causa di servizio l’infermità  “-OMISSIS-” e conseguentemente respinto la richiesta di concessione di equo indennizzo.
1.1. Con un unico motivo il ricorrente censura gli atti impugnati per violazione dell’art. 3 L. 241 /90 e per eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità , correttezza e buon andamento, illogicità , errata valutazione dei presupposti, contraddittorietà  e ingiustizia manifesta.
In sostanza il ricorrente contesta la motivazione del decreto impugnato e il giudizio espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.
1.2. Si è costituito il Ministero della Difesa, chiedendo il rigetto del ricorso.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Il ricorrente deduce in primo luogo che il decreto impugnato, limitandosi esclusivamente ad aderire al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, sarebbe del tutto privo di motivazione.
La censura non può trovare accoglimento, atteso che, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 461 del 2001, il parere del Comitato è vincolante per l’Amministrazione, che può legittimamente motivare la decisione di rigetto dell’istanza mediante il suo richiamo (cfr. C.d.S., sez. IV, n. 2683/2011; Id., sez. V, n. 658/2012; Tar Puglia-Bari, sez. II, n. 619/2013).
2.2. Va disattesa anche la censura con la quale il ricorrente contesta, anche attraverso perizia medico-legale, il giudizio di non dipendenza da causa di servizio espresso nel parere del Comitato, ritenendo che gli elementi e le circostanze poste a base dello stesso non siano in alcun modo sufficienti per ritenere non ascrivibili a causa di servizio le infermità  prese in considerazione.
Al riguardo il Collegio rileva che gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità  dei pubblici dipendenti, anche in relazione all’equo indennizzo, rientrano nella discrezionalità  tecnica del Comitato, che perviene alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale su tali decisioni è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di evidenti vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzi l’inattendibilità  metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l’Amministrazione (cfr. C.d.S., sez. IV, n. 3500/2009).
Più in particolare, il Comitato di verifica per le cause di servizio è l’unico organo competente, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 461/2001 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità  da causa di servizio), ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza di infermità  da causa di servizio.
Trattasi, come detto, di valutazioni sindacabili in sede giurisdizionale, oltre che per vizi del procedimento, soltanto per manifesta illogicità  o mancata considerazione di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva, nonchè per palese difetto di istruttoria e di motivazione. Tale sindacato non si estende al merito delle valutazioni medico-legali dell’amministrazione (cfr. C.d.S. Sez. V, n. 1693/2008; Sez. IV, nn. 2636/2007, 3911/2007, 2395/2007, 2323/2007, 2619/2010 e 1448/2012; Sez. VI, nn. 7516/2009, 1889/2009, 1679/2009; Sez. III, n. 2164/2009; Tar Puglia Bari, Sez. II, n. 327/2013; Tar Campania Salerno, Sez. I, n. 10718/2010; Tar Campania Napoli, Sez. VI, n. 16721/2010; Sez. VII, nn. 4529/2012, 4532/2012 e 1449/2011).
Nella fattispecie in esame, il Comitato ha valutato l’asserita incidenza del servizio, ma ha ritenuto che l’infermità  “-OMISSIS-” non possa essere riconosciuta dipendente da causa di servizio “-OMISSIS-“.
Il parere del Comitato di Verifica risulta adeguatamente motivato nell’escludere qualsiasi efficienza causale del servizio prestato ed appare ancorato ai dati di comune esperienza e delle attuali conoscenze scientifiche, sulla base delle quali le predette patologie sono state ricondotte a ben precisi e diversi fattori causali.
Pertanto, in assenza di un vizio idoneo ad inficiarne il contenuto, l’Amministrazione intimata ha legittimamente adottato il provvedimento di diniego, non potendo riconoscersi rilievo, in senso contrario, ai documenti depositati dal ricorrente tra cui, in particolare, la relazione medica a firma del dott. Ignazio Zeverino.
In ragione delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.
Il complesso della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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