Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Istanza di sospensione monocratica – Previa conversione del rito – Impossibilità 

Non può essere concessa la sospensione degli atti impugnati con decreto monocratico ove, nella stessa prospettazione  del ricorrente, sia necessaria a monte la conversione del rito (da ottemperanza a giudizio impugnatori).

N. 00541/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01250/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1250 del 2013, proposto da: 
Giulio Rocco Schito, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso Giovanna Corrente, in Bari, via M. Celentano, 27; 

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza di Bari; 

per l’esatta esecuzione
della sentenza del TAR Puglia, Bari, Sez. II n. 523 del 9 aprile 2013, resa inter partes e non appellata,
previa sospensione dell’efficacia e declaratoria di nullità -inefficacia,
del decreto direttoriale del 12 settembre 2013 del Comandante Generale della Guardia di Finanza, con il quale è stata respinta l’istanza di collocamento in aspettativa formulata dal ricorrente, ex art. 15 septies, commi 1 e 4, D.L.vo n.502/1992;
nonchè, per quanto occorra, di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale specificamente indicato in ricorso;
in subordine, previa conversione del rito,
per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, del decreto direttoriale del 12 settembre 2013 del Comandante Generale della Guardia di Finanza, con il quale è stata respinta l’istanza di collocamento in aspettativa formulata dal ricorrente, ex art. 15 septies, commi 1 e 4, D.L.vo n.502/1992;
nonchè, per quanto occorra, di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale specificamente indicato in ricorso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che la domanda di misure cautelari, siano esse collegiali o monocratiche, presuppone l’instaurazione di un giudizio di merito, nel caso di specie richiesto solo in via subordinata, e previa conversione del rito, nell’ambito di un procedimento per l’ottemperanza ad una sentenza; cosicchè appare preliminare l’infruttuoso esame della domanda diretta ad ottenere l’ “esatta esecuzione” della sentenza in epigrafe indicata e l’eventuale conversione del rito ad opera del Collegio;
Considerato, ad ogni modo, che nessuna allegazione viene prodotta che consenta di valutare quanto imminente sia il ripristino in servizio permanente effettivo dell’interessato;
 

P.Q.M.
Respinge la suddetta domanda di misure cautelari provvisorie.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 2 ottobre 2013.
 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Corrado Allegretta


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 03/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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