Pubblico impiego – Rapporto di servizio –  Forze armate – Trasferimento d’autorità  – Problemi di salute – Sospensione

Dev’essere sospeso in via provvisoria  il provvedimento che determini il trasferimento d’autorità  del militare che abbia documentato problemi di salute e familiari (in assenza di atti che dimostrino la sussistenza e la prevalenza delle ragioni di pubblico interesse).

N. 00540/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01248/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1248 del 2013, proposto da: 
M. C., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Calvani, con domicilio eletto presso Gaetano Scattarelli, in Bari, piazza L. di Savoia 37; 

contro
Ministero Della Difesa; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento prot. n. 15144/S.U. NAZ/2.4.1 del 09 agosto 2013 notificato al ricorrente in data 14 agosto 2013, con cui gli veniva ordinato il trasferimento d’autorità  dal 9° Reggimento Fanteria “Bari” di Trani al Comado B.MEC “Sassari” di Sassari;
di ogni altro atto comunque presupposto,connesso e/o collegato,ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che l’esecuzione del provvedimento impugnato, tenuto conto delle condizioni di salute dell’interessato e della sua situazione familiare, è suscettibile di arrecargli grave pregiudizio non diversamente riparabile sia pure nel breve tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile (6 novembre 2013) per la trattazione collegiale della domanda cautelare, senza che, in contrario, risultino in atti – almeno allo stato – rilevanti e prevalenti ragioni di pubblico interesse;
 

P.Q.M.
Accoglie l’istanza e, per l’effetto, sospende provvisoriamente nei confronti del ricorrente l’efficacia del provvedimento impugnato;
Fissa la camera di consiglio del 6 novembre 2013 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare;
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 2 ottobre 2013.
 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Corrado Allegretta


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 03/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)